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DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92

Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (15G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2015.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2018)
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Testo in vigore dal: 4-7-2015
al: 14-8-2015
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni che assicurino la  coerenza  e  l'uniforme  applicazione
delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo
di rifiuti, al fine di uniformare la disciplina nazionale con  quanto
stabilito dalla direttiva  2008/98/UE,  con  particolare  riferimento
alle attivita' che  costituiscono  l'iter  tecnico-amministrativo  di
produzione e gestione dei rifiuti; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  una  disciplina  transitoria  volta  a  consentire  che  le
installazioni sottoposte ad  autorizzazione  integrata  ambientale  a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE,  gia'  operanti  nel
pieno rispetto dei  requisiti  stabiliti  dalla  direttiva  medesima,
possano proseguire il proprio esercizio nelle more della  definizione
dei procedimenti amministrativi  di  autorizzazione  da  parte  delle
competenti autorita' regionali; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  che  assicurino  la  prosecuzione,   per   un   periodo
determinato, dell'attivita' produttiva degli stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale  interessati  da  un  provvedimento
giudiziario di sequestro dei beni; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
garantire che le misure, anche  di  carattere  provvisorio  volte  ad
assicurare la prosecuzione  dell'attivita'  produttiva  dei  medesimi
stabilimenti,  siano  adempiute  secondo  condizioni  e  prescrizioni
contenute in un  apposito  piano,  a  salvaguardia  dell'occupazione,
della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  "produce  rifiuti"  sono
aggiunte le parole:  "e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente
riferibile detta produzione"; 
    b) alla lettera o), dopo la parola:  "deposito"  e'  aggiunta  la
seguente: "preliminare alla raccolta"; 
    c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" e' sostituita  dalle
seguenti: "e il  deposito  preliminare  alla  raccolta  ai  fini  del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati"
e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le  seguenti:  ",  da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha
determinato la produzione dei rifiuti".