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DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza  di  definire  gli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno  2015,  come
approvati con l'intesa sancita nella Conferenza  Stato  -  Citta'  ed
autonomie locali del 19 febbraio 2015, in  modo  da  consentire  agli
stessi di programmare la propria attivita' finanziaria e  predisporre
in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  attribuire  spazi  finanziari,
anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche  al  fine  di
consentire  spese  per  specifiche  finalita',  in  particolare   per
interventi di messa in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  e  del
territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  implementare  le  disposizioni
finalizzate  al  collocamento  dei  dipendenti  delle  province,  non
essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residuate; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza   di   consentire   a   citta'
metropolitane, province e comuni  la  rinegoziazione  dei  mutui,  la
rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare  disposizioni  volte  a
incrementare ulteriormente la liquidita' per il pagamento dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili; 
  Ritenuta, altresi', la  necessita'  e  urgenza  di  specificare  ed
assicurare il contributo alla finanza pubblica da  parte  degli  enti
territoriali,  come  sancito  nell'Intesa  raggiunta   in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nella  riunione  del  26
febbraio 2015; 
  Ritenuta  la  necessita'  e   urgenza   di   dettare   disposizioni
finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e
di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il  sisma  del  6
aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane  (ZFU)
nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal  sisma  del  20  e  29
maggio 2012 e dall'alluvione del 17  gennaio  2014  in  favore  delle
microimprese; di dettare disposizioni finalizzate  ad  accelerare  la
ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori  lombardi
colpiti dall'alluvione del 20 e  29  maggio  2012;  di  prorogare  il
termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge  n.  190  del
2014; 
  Ritenuta la  necessita'  e  l'urgenza  di  implementare  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente, includendovi i  dati  relativi
allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni  la
disponibilita' di un sistema di controllo, gestione  ed  interscambio
dei  dati  e  servizi  per  lo  svolgimento   delle   loro   funzioni
istituzionali, nonche' di adottare misure per  rafforzare  i  servizi
per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno  di
Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli anni 2015-2018 e 
  ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  dei  comuni  sono  quelli  approvati  con  intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  del  19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento  a  ciascun  comune,  nella
tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Ciascuno  dei  predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
  2. In ciascuno degli anni 2015-2018,  con  riferimento  alle  spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti  ai  comuni  i
seguenti spazi finanziari: 
    a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e
risulti vigente alla data di pubblicazione del  presente  decreto  lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza  del  territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per  10
milioni di euro; 
    b) spese per interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica  dei  siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro; 
    c) spese per l'esercizio della funzione di ente  capofila:  spazi
finanziari per 30 milioni di euro; 
    d)  spese  per  sentenze  passate  in  giudicato  a  seguito   di
contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale,  di
procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro. 
  3. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, con riferimento  all'anno  2015,  ed  entro  il
termine perentorio del 10 maggio, con  riferimento  agli  anni  2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante  il
sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  gli   spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le  spese  relative  alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi  4  e  5.  Nell'anno  2015,  ai  comuni  che  richiedono  spazi
finanziari per spese finanziate con entrate  conseguenti  ad  accordi
transattivi stipulati  entro  il  31  dicembre  2012,  connessi  alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un  importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui  alla  lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi  finanziari  per  sostenere  le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati  dall'amianto  sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della  quota  di  cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al  periodo
precedente. Nel caso  in  cui  tali  richieste  superino  l'ammontare
complessivo  di  20  milioni  di  euro,  le  quote   riguardanti   le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono  ridotte
in  misura  proporzionale  al  fine  di  assicurare  che  agli  altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo  pari
a 20 milioni  di  euro.  Qualora  la  richiesta  complessiva  risulti
superiore  agli  spazi  finanziari  disponibili  per  ciascuna  delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari,  fermo  restando
quanto previsto dai periodi precedenti,  sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in  cui  la  richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi  finanziari  disponibili  in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni  con
le procedure di cui al comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. 
  4. Per l'anno 2015, la comunicazione  da  parte  dei  comuni  delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici,
di cui al comma 2,  lettera  b),  e'  effettuata,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione  per  il  coordinamento  e  l'impulso  per  gli
interventi di edilizia scolastica, secondo  modalita'  individuate  e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  la  Struttura  di  missione  comunica   alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun comune  per  sostenere  spese  per  interventi  di  messa  in
sicurezza  degli  edifici  scolastici.  Gli  spazi  finanziari   sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015  attraverso  stanziamenti  di  bilancio  o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per  gli  interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera  CIPE  n.  22  del  30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Gli spazi  finanziari  disponibili  sono  attribuiti  in
misura proporzionale alle singole richieste, nel  caso  la  richiesta
complessiva risulti superiore  alla  disponibilita'  di  detti  spazi
finanziari. 
  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi  finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a  sterilizzare  gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute  dagli  enti
capofila nel periodo assunto  a  riferimento  per  la  determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno,  puo'
essere effettuata, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della  riduzione  dell'obiettivo
in attuazione  del  comma  6-bis  dell'articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 6-bis e' inserito il  seguente:  "6-ter.  Per  l'anno  2015  la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui
al comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base  delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non  oltre  il  quindicesimo
giorno  precedente  la  predetta   scadenza,   relative   alle   sole
rimodulazioni  degli   obiettivi   in   ragione   di   contributi   o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti  direttamente  dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente  trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare  l'invarianza  finanziaria
di  cui  al  comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al  punto  2.1.3  della  nota
metodologica   condivisa   nell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19  febbraio  2015,
resi  noti  agli  enti   dall'Associazione   nazionale   dei   comuni
italiani.". 
  7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,  la  sanzione  prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.  Alle  province  e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica  in  misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito  nello  stesso  anno  e  comunque  in
misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo  disponibile.  Alle  province  e  alle  citta'
metropolitane  e'  altresi'  consentito,  a  condizione   che   venga
garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato  dai
contratti  stessi,  di  stipulare  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, con termine  finale  fissato  entro  la  data  del  ((31
dicembre 2016)), di cui all'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di  mancato  rispetto
del patto di stabilita' interno ((per l'anno 2015)). 
  8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n.190, e' sostituito dai seguenti: "Per  l'anno  2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente  beneficiario
gli importi relativi: 
    a) all'esclusione, dai saldi di cui al  comma  463,  delle  spese
relative  al  cofinanziamento   nazionale   dei   fondi   strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni; 
    b) all'esclusione, dal patto di  stabilita'  interno  dei  comuni
sede delle citta' metropolitane, delle spese  per  opere  prioritarie
del programma delle infrastrutture strategiche  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di  economia  e
finanza 2015, sostenute a valere sulla  quota  di  cofinanziamento  a
carico dei predetti enti locali; 
    c) all'esclusione, dal patto di  stabilita'  interno  dei  comuni
sede delle citta' metropolitane, delle  spese  per  le  opere  e  gli
interventi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  europei  ricompresi
nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione  "2014-2020",
a valere sulla quota di cofinanziamento a carico  dei  predetti  enti
locali. 
  Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il
termine perentorio del 10 settembre, secondo  le  modalita'  definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente". 
  9. All'articolo 43 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  "3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto  dei  vincoli  del
patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2012  o   negli   esercizi
precedenti non trovano applicazione,  e  qualora  gia'  applicate  ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la   dichiarazione   di   dissesto   finanziario   sia    intervenuta
nell'esercizio  finanziario  2012  e  la  violazione  del  patto   di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data  del
31 dicembre 2013". 
  10. Per  l'anno  2015,  l'ammontare  della  riduzione  della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto. 
  10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' inserito il seguente: "122-bis. Per l'anno 2015, per
far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8  luglio  2015
ha interessato i comuni di Dolo,  Pianiga  e  Mira,  l'obiettivo  del
patto di stabilita'  interno  di  ciascuno  dei  predetti  comuni  e'
ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui  al  secondo  periodo
del comma 122 e nei limiti  degli  stessi,  di  un  importo  sino  a,
rispettivamente, 5,2 milioni di euro,  1,1  milioni  di  euro  e  1,2
milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo
risultino  inferiori  a   7,5   milioni   di   euro,   la   riduzione
dell'obiettivo di ciascun ente  e'  proporzionalmente  rideterminata.
Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli  spazi  finanziari  per
operare, ai sensi del comma  122,  la  riduzione  dell'obiettivo  del
patto di stabilita' interno  degli  enti  locali.  La  riduzione  dei
predetti spazi finanziari opera prioritariamente con  riferimento  ai
comuni".