stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26

((Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione)). (15G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2015
nascondi
vigente al 14/05/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 31-3-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  10  dicembre  2012,  n.  219  ed,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 1, che prevede che  con  regolamento  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa
delegata prevista dall'articolo 2  della  legge,  sono  apportate  le
necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia
di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia  e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
                               n. 396 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nel  Titolo  VII,  alla  rubrica,  la  parola:  "naturali"  e'
sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    b)  all'articolo  28,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:   "di
filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato
fuori del matrimonio"; 
    c) all'articolo 29, comma 2, le  parole:  "legittimi  nonche'  di
quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento  di  filiazione
naturale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  figlio  nato  nel
matrimonio  nonche'  di  quelli  che  rendono  la  dichiarazione   di
riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio"; 
    d)  all'articolo  30,  comma  4,  secondo  periodo,  la   parola:
"naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    e) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  figlio
maggiorenne che subisce il cambiamento  o  la  modifica  del  proprio
cognome a seguito della variazione di quello del genitore da  cui  il
cognome  deriva,  nonche'  il  figlio  nato  fuori  del   matrimonio,
riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno  dei
genitori  o  contemporaneamente  da  entrambi,  hanno   facolta'   di
scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono  a  conoscenza,
di mantenere il cognome portato precedentemente, se  diverso,  ovvero
di aggiungere o di anteporre ad  esso,  a  loro  scelta,  quello  del
genitore."; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le  dichiarazioni
di cui al comma 2 sono rese  all'ufficiale  dello  stato  civile  del
comune di  nascita  dal  figlio  personalmente  o  con  comunicazione
scritta. Esse  vengono  annotate  nell'atto  di  nascita  del  figlio
medesimo."; 
    f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
      2) al comma  1,  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
      3) al comma 2, la  parola:  "incestuosi"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati  da  persone  tra  le  quali  esiste  un  vincolo  di
parentela in linea retta all'infinito  o  in  linea  collaterale  nel
secondo grado, ovvero un vincolo di  affinita'  in  linea  retta,  ai
sensi dell'articolo 251 del codice civile"; 
    g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  1,  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori  del  matrimonio"  e  la  parola:  "sedici"  e'
sostituita dalla seguente: "quattordici"; 
      2)  al  comma  2,  la  parola:  "sedici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quattordici"; 
    i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" e' soppressa; 
    n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, alla  lettera  k),  le  parole:  "di  filiazione
naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori  del
matrimonio"; 
      2) al comma 1, la lettera n) e' soppressa; 
      3) al comma 1, alla  lettera  o),  le  parole:  "la  filiazione
legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio e' nato nel
matrimonio"; 
      4) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 1"; 
    o) all'articolo 50, la parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" e'  sostituita
dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    q) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.
L'ufficiale dello stato civile provvede con le  stesse  modalita'  di
cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un  atto
di  nascita  relativo  a  cittadino  italiano  nato  all'estero   nel
matrimonio ovvero relativo a  cittadino  italiano  riconosciuto  come
figlio nato fuori del matrimonio ai sensi  dell'articolo  262,  primo
comma, del codice civile, al  quale  sia  stato  imposto  un  cognome
diverso  da  quello  ad  esso  spettante  per  la   legge   italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.". 
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2015 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
            nell'esercizio delle funzioni del Presidente 
             della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 
                         della Costituzione 
                               GRASSO 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 
Interno, foglio n. 565 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge
          10 dicembre  2012,  n.  219  (Disposizioni  in  materia  di
          riconoscimento  dei  figli  naturali),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293: 
              «1.  Con  regolamento  emanato,   su   proposta   delle
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  2  della
          presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della
          presente legge, sono apportate le necessarie e  conseguenti
          modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento
          dello stato civile dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.». 
              Il testo del decreto legislativo 28 dicembre  2013,  n.
          154 (Revisione delle disposizioni  vigenti  in  materia  di
          filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre
          2012, n. 219) e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          8 gennaio 2014, n. 5. 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica  3
          novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la  revisione  e  la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,
          n. 127) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2000, n. 303, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta la rubrica del Titolo VII  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  come
          modificata dal presente decreto: 
              "Delle registrazioni relative agli atti  di  nascita  e
          agli atti  di  riconoscimento  dei  figli  nati  fuori  del
          matrimonio." 
              Si riporta il testo degli articoli 28, 29, 30, 33,  42,
          43, 45, 46, 47, 48,  49,  50,  64  e  98  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.   396
          (Regolamento  per  la  revisione   e   la   semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'articolo
          2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n.  127),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000,  n.  303,  S.O.,
          come modificati dal presente decreto: 
              "Art.  28.  (Iscrizioni  e  trascrizioni)  -  1.  Negli
          archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono: 
              a)  le  dichiarazioni  di  nascita  rese   direttamente
          all'ufficiale dello stato civile; 
              b) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del
          matrimonio ricevuti dall'ufficiale  dello  stato  civile  a
          norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile; 
              c) gli atti di assenso prestati ai sensi  dell'articolo
          250, secondo comma, del codice  civile,  se  successivi  al
          riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 
              d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo
          250, terzo  comma,  del  codice  civile,  se  anteriori  al
          riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale
          dello stato civile; 
              e) i processi verbali di cui all'articolo 38. 
              2. Nei medesimi archivi si trascrivono: 
              a)  le  dichiarazioni  di  nascita  rese  al  direttore
          sanitario dell'ospedale o della casa  di  cura  in  cui  e'
          avvenuta la nascita; 
              b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; 
              c) gli atti e i processi  verbali  relativi  a  nascite
          avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; 
              d)  gli  atti  di  nascita  ricevuti  dagli   ufficiali
          designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace  o
          di guerra; 
              e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di
          volontaria giurisdizione in materia di nascita; 
              f) i decreti  di  cambiamento  o  aggiunta  di  nome  e
          cognome e  i  provvedimenti  che  revocano  o  annullano  i
          decreti medesimi; 
              g) i provvedimenti in materia di adozione. 
              3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche  gli  atti
          che si sarebbero  dovuti  iscrivere  o  trascrivere  e  che
          vengono  formati  per  ordine  del  tribunale  perche'   in
          precedenza omessi. 
              Art. 29. (Atto di nascita) -  1.  La  dichiarazione  di
          nascita e' resa nei termini  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 30. 
              2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno,
          il mese, il giorno e l'ora della nascita,  le  generalita',
          la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio  nato
          nel  matrimonio  nonche'   di   quelli   che   rendono   la
          dichiarazione di riconoscimento del figlio nato  fuori  del
          matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico
          il proprio  consenso  ad  essere  nominati,  il  sesso  del
          bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo
          35. 
              3. Se il  parto  e'  plurimo,  se  ne  fa  menzione  in
          ciascuno degli atti indicando l'ordine in  cui  le  nascite
          sono seguite. 
              4. Se il dichiarante non da' un  nome  al  bambino,  vi
          supplisce l'ufficiale dello stato civile. 
              5.  Quando  si  tratta  di  bambini  di  cui  non  sono
          conosciuti  i  genitori,  l'ufficiale  dello  stato  civile
          impone ad essi il nome ed il cognome. 
              6. L'ufficiale dello stato civile  accerta  la  verita'
          della nascita attraverso l'attestazione o la  dichiarazione
          sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3. 
              7. Nell'atto di nascita si  fa  menzione  del  modo  di
          accertamento della nascita. 
              Art.  30.  (Dichiarazione   di   nascita)   -   1.   La
          dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un
          procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o
          da altra persona che ha  assistito  al  parto,  rispettando
          l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata. 
              2. Ai fini della formazione dell'atto  di  nascita,  la
          dichiarazione resa  all'ufficiale  dello  stato  civile  e'
          corredata  da  una   attestazione   di   avvenuta   nascita
          contenente  le  generalita'  della  puerpera,  nonche'   le
          indicazioni del comune, ospedale,  casa  di  cura  o  altro
          luogo ove e' avvenuta la nascita,  del  giorno  e  dell'ora
          della nascita e del sesso del bambino. 
              3. Se la puerpera non e' stata assistita  da  personale
          sanitario, il dichiarante che non e' neppure  in  grado  di
          esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto  parto,
          produce  una  dichiarazione  sostitutiva  resa   ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
              4. La  dichiarazione  puo'  essere  resa,  entro  dieci
          giorni dalla nascita, presso il comune nel  cui  territorio
          e' avvenuto il parto o in alternativa,  entro  tre  giorni,
          presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di
          cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso  la
          dichiarazione  puo'  contenere  anche   il   riconoscimento
          contestuale  di  figlio  nato  fuori  del   matrimonio   e,
          unitamente all'attestazione di nascita,  e'  trasmessa,  ai
          fini   della   trascrizione,   dal   direttore    sanitario
          all'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune  nel   cui
          territorio e' situato il centro di nascita o, su  richiesta
          dei genitori, al comune di residenza individuato  ai  sensi
          del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche  attraverso
          la utilizzazione di  sistemi  di  comunicazione  telematici
          tali  da  garantire  l'autenticita'  della   documentazione
          inviata secondo la normativa in vigore. 
              5.  La  dichiarazione  non  puo'  essere  ricevuta  dal
          direttore sanitario se il bambino e' nato morto  ovvero  se
          e' morto prima che e' stata resa la  dichiarazione  stessa.
          In   tal   caso   la   dichiarazione   deve   essere   resa
          esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del  comune
          dove e' avvenuta la nascita. 
              6. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei  loro
          rapporti con le direzioni sanitarie dei centri  di  nascita
          presenti  sul  proprio  territorio,   si   attengono   alle
          modalita' di coordinamento e di collegamento  previste  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo 10, comma 2. 
              7.  I  genitori,  o  uno  di  essi,  se  non  intendono
          avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facolta' di
          dichiarare, entro dieci giorni dal parto,  la  nascita  nel
          proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
          risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
          loro, la dichiarazione di nascita e'  resa  nel  comune  di
          residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non
          esibisca l'attestazione della avvenuta nascita,  il  comune
          nel quale la dichiarazione e' resa deve procurarsela presso
          il centro di nascita  dove  il  parto  e'  avvenuto,  salvo
          quanto previsto al comma 3. 
              8. L'ufficiale  dello  stato  civile  che  registra  la
          nascita nel comune di residenza dei genitori o della  madre
          deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato
          e gli estremi dell'atto ricevuto." 
              "Art. 33. (Disposizioni sul cognome) - 1. (abrogato). 
              2. Il figlio maggiorenne che subisce il  cambiamento  o
          la modifica del proprio cognome a seguito della  variazione
          di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonche' il
          figlio nato fuori del  matrimonio,  riconosciuto,  dopo  il
          raggiungimento della maggiore eta', da uno dei  genitori  o
          contemporaneamente   da   entrambi,   hanno   facolta'   di
          scegliere, entro un anno dal giorno in  cui  ne  vengono  a
          conoscenza,    di    mantenere    il    cognome     portato
          precedentemente, se diverso,  ovvero  di  aggiungere  o  di
          anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore. 
              3. Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  2  sono  rese
          all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita  dal
          figlio personalmente  o  con  comunicazione  scritta.  Esse
          vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo. 
              «Omissis»." 
              "Art. 42.  (Riconoscimento  di  figli  nati  fuori  del
          matrimonio) - 1. Chi intende  riconoscere  un  figlio  nato
          fuori del  matrimonio  davanti  all'ufficiale  dello  stato
          civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento  ai
          sensi di legge. Se il  riconoscimento  e'  fatto  con  atto
          distinto, posteriore alla nascita, e questa e' avvenuta  in
          altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire
          direttamente   la   relativa   documentazione   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 2. 
              2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano  figli
          nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela
          in linea retta all'infinito  o  in  linea  collaterale  nel
          secondo grado, ovvero un  vincolo  di  affinita'  in  linea
          retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice  civile,  deve
          essere prodotta copia del provvedimento  di  autorizzazione
          al riconoscimento. 
              Art.  43.  (Annotazioni)  -  1.  La  dichiarazione   di
          riconoscimento di un  figlio  nato  fuori  del  matrimonio,
          fatta a norma  dell'articolo  254  del  codice  civile,  e'
          annotata nell'atto di nascita. 
              2. Se il riconoscimento riguarda un figlio  nato  fuori
          del comune in cui l'atto  e'  ricevuto,  l'ufficiale  dello
          stato civile trasmette copia dell'atto  di  riconoscimento,
          ai   fini   dell'annotazione    nell'atto    di    nascita,
          all'ufficiale dello stato civile del comune dove  e'  stata
          dichiarata la nascita. 
              «Omissis»." 
              "Art. 45.  (Altri  casi  di  riconoscimento)  -  1.  Il
          riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio che non
          ha compiuto i quattordici anni  non  puo'  essere  ricevuto
          dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del  consenso
          del genitore che lo  ha  riconosciuto  per  primo  o  della
          sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo  del
          consenso mancante. Il  consenso  puo'  essere  manifestato,
          anteriormente al riconoscimento, davanti  ad  un  ufficiale
          dello  stato  civile  o  in  un  atto  pubblico  o  in   un
          testamento, qualunque sia la forma di questo,  oppure  puo'
          essere  manifestato   contestualmente   al   riconoscimento
          medesimo. 
              2. Se il figlio ha  compiuto  i  quattordici  anni,  il
          riconoscimento  e'  ricevuto  dall'ufficiale  dello   stato
          civile ma non produce effetto senza  l'assenso  di  cui  al
          secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di cio'
          si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso e'
          manifestato successivamente, di esso e'  fatta  annotazione
          nell'atto di riconoscimento iscritto. 
              3.  In  caso  di   riconoscimento   contenuto   in   un
          testamento, le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano  con  riguardo  al  momento  in  cui  si   chiede
          l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita. 
              Art. 46.  (Adempimenti  d'ufficio)  -  1.  Il  pubblico
          ufficiale   che   ha   ricevuto   una   dichiarazione    di
          riconoscimento di figlio nato fuori  del  matrimonio  deve,
          nei venti giorni successivi, inviarne  copia  all'ufficiale
          dello stato civile competente per l'annotazione. 
              2. Se la dichiarazione e' contenuta in  un  testamento,
          la copia deve  essere  trasmessa  dal  notaio  entro  venti
          giorni dalla pubblicazione del testamento  olografo  o  del
          testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico
          dal fascicolo a repertorio speciale degli  atti  di  ultima
          volonta' a quello generale degli atti fra vivi. 
              3.  L'annotazione  puo'  essere  chiesta  all'ufficiale
          dello stato civile da chiunque vi ha interesse. 
              4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268  del
          codice civile, puo' ordinare che sia sospesa  l'annotazione
          del riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi',  che
          la  domanda  di  impugnazione  sia  annotata  nell'atto  di
          nascita,   quando   vi   e'   stato   gia'   annotato    il
          riconoscimento. 
              5. Se la persona riconosciuta e' sottoposta  a  tutela,
          l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice
          tutelare,  nel  termine  di  dieci  giorni,   dell'avvenuta
          iscrizione o annotazione del riconoscimento. 
              Art. 47. (Adempimenti particolari)  -  1.  In  caso  di
          riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, gia'
          riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale  dello  stato
          civile deve dare notizia  al  genitore  che  per  primo  ha
          effettuato il riconoscimento  e  che  non  ha  prestato  il
          proprio consenso. 
              Art. 48. (Impugnazioni dell'atto di  riconoscimento)  -
          1.  La  sentenza  passata   in   giudicato   che   accoglie
          l'impugnazione dell'atto di riconoscimento e' comunicata, a
          cura del procuratore della Repubblica, o e'  notificata,  a
          cura degli interessati, all'ufficiale  dello  stato  civile
          che ne fa annotazione nell'atto di nascita. 
              2.  Nel  caso  di  rigetto  dell'impugnazione,  qualora
          questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza
          e' parimenti comunicata o  notificata  all'ufficiale  dello
          stato civile affinche' annoti, di seguito  alle  precedenti
          annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. 
              3.  La  dichiarazione  giudiziale   di   paternita'   o
          maternita', dopo il passaggio in giudicato, e'  comunicata,
          a cura del procuratore della Repubblica,  o  e'  notificata
          dagli interessati. all'ufficiale dello stato civile che  ne
          fa annotazione nell'atto di nascita. 
              Art. 49. (Annotazioni) - 1. Negli atti  di  nascita  si
          annotano: 
              a) i provvedimenti di adozione e di revoca; 
              b)  i  provvedimenti  di   revoca   o   di   estinzione
          dell'affiliazione; 
              c) le comunicazioni di apertura  e  di  chiusura  della
          tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; 
              d) i decreti di nomina e di revoca  del  tutore  o  del
          curatore  provvisorio   in   pendenza   del   giudizio   di
          interdizione o di inabilitazione; 
              e) le sentenze di interdizione o  di  inabilitazione  e
          quelle di revoca; 
              f) gli atti di matrimonio e  le  sentenze  dalle  quali
          risulta l'esistenza del matrimonio; 
              g)  le  sentenze  che  pronunciano  la   nullita',   lo
          scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio; 
              g-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una  soluzione  consensuale  di  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; 
              g-ter) gli accordi  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
          dello stato civile; 
              h) i provvedimenti  della  corte  di  appello  previsti
          nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847,  e  le
          sentenze con le quali  si  pronuncia  l'annullamento  della
          trascrizione di  un  matrimonio  celebrato  dinanzi  ad  un
          ministro di culto; 
              i) gli atti e i provvedimenti  riguardanti  l'acquisto,
          la perdita, la rinuncia o il riacquisto della  cittadinanza
          italiana; 
              j) le sentenze  dichiarative  di  assenza  o  di  morte
          presunta e quelle  che,  a  termini  dell'articolo  67  del
          codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui
          era stata dichiarata la morte presunta o  ne  accertano  la
          morte; 
              k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del
          matrimonio, in qualunque forma effettuati; 
              l)  le  domande  di  impugnazione  del  riconoscimento,
          quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
          di rigetto; 
              m)  le  sentenze  che   pronunciano   la   nullita'   o
          l'annullamento dell'atto di riconoscimento; 
              n) (soppressa); 
              o) le sentenze che dichiarano  o  disconoscono  che  il
          figlio e' nato nel matrimonio; 
              p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o  la
          modifica del nome cognome relativi alla persona cui  l'atto
          si riferisce; quelli che determinano il  cambiamento  o  la
          modifica  del  cognome  relativi  alla   persona   da   cui
          l'intestatario dell'atto ha derivato il  cognome,  salvi  i
          casi in cui il predetto intestatario,  se  maggiorenne,  si
          sia avvalso della facolta' di poter  mantenere  il  cognome
          precedentemente posseduto; 
              q) le sentenze  relative  al  diritto  di  uso  di  uno
          pseudonimo; 
              r) gli atti di morte; 
              s) i provvedimenti  di  rettificazione  che  riguardano
          l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. Le annotazioni di cui  al  comma  1  possono  essere
          richieste, anche verbalmente, dagli interessati. 
              Art. 50. (Richiesta presentata da procuratore speciale)
          - 1. Se la richiesta della pubblicazione di  matrimonio  e'
          fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice
          civile ne ha avuto dagli sposi  speciale  incarico,  questo
          deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7.
          Quando l'incarico e' stato  conferito  a  chi  esercita  la
          responsabilita' genitoriale o la tutela, basta la  semplice
          dichiarazione  orale  del  richiedente  di  avere  ricevuto
          l'incarico. 
              «Omissis»." 
              "Art. 64. (Contenuto  dell'atto  di  matrimonio)  -  1.
          L'atto di matrimonio deve specificamente indicare: 
              a) il nome e  il  cognome,  il  luogo  e'  la  data  di
          nascita, la cittadinanza e la  residenza  degli  sposi;  il
          nome, il cognome, il luogo  e  la  data  di  nascita  e  la
          residenza dei testimoni; 
              b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di
          autorizzazione  alla  omissione,  salvo  il  caso  di   cui
          all'articolo 101 del codice civile; 
              c) il decreto di autorizzazione quando  ricorra  alcuno
          degli  impedimenti  di  legge,  salvo  il   caso   di   cui
          all'articolo 101 del codice civile; 
              d) la menzione dell'avvenuta lettura agli  sposi  degli
          articoli 143, 144 e 147 del codice civile; 
              e) la dichiarazione degli  sposi  di  volersi  prendere
          rispettivamente in marito e in moglie; 
              f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei  casi
          previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed  il
          motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato  civile
          in detto luogo; 
              g) la dichiarazione fatta  dall'ufficiale  dello  stato
          civile che gli sposi sono uniti in matrimonio. 
              2.  Quando  contemporaneamente  alla  celebrazione  del
          matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere  figli  nati
          fuori  del  matrimonio,  la   dichiarazione   e'   inserita
          nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede  nel
          caso di scelta del regime di  separazione  dei  beni  o  di
          scelta   della   legge   applicabile   ai   loro   rapporti
          patrimoniali ai sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  della
          legge 31 maggio 1995, n. 218. 
              «Omissis»." 
              "Art. 98. (Correzioni) -  1.  L'ufficiale  dello  stato
          civile,  d'ufficio  o  su  istanza  di  chiunque  ne  abbia
          interesse, corregge gli errori materiali  di  scrittura  in
          cui egli sia incorso nella redazione  degli  atti  mediante
          annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto,  al
          procuratore  della  Repubblica  del  luogo  dove  e'  stato
          registrato l'atto nonche' agli interessati. 
              2. L'ufficiale  dello  stato  civile  provvede  con  le
          stesse modalita' di cui al comma 1 nel caso in cui  riceva,
          per  la  registrazione,  un  atto  di  nascita  relativo  a
          cittadino italiano nato all'estero  nel  matrimonio  ovvero
          relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato
          fuori del matrimonio  ai  sensi  dell'articolo  262,  primo
          comma, del codice civile, al quale  sia  stato  imposto  un
          cognome diverso da quello ad esso spettante  per  la  legge
          italiana.  Quest'ultimo  cognome   deve   essere   indicato
          nell'annotazione. 
              3.  Avverso  la  correzione,   il   procuratore   della
          Repubblica o chiunque ne  abbia  interesse  puo'  proporre,
          entro   trenta   giorni   dal   ricevimento    dell'avviso,
          opposizione mediante ricorso al  tribunale  che  decide  in
          camera di consiglio con decreto motivato che  ha  efficacia
          immediata.".