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DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1 (Raccolta 2015) (1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. (15G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 05/03/2015, n. 53).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 6-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  applicare  la
disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  39  del   2004,   in   materia   di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese  che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale, con  riferimento  alla  particolare  situazione
dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto; 
  Considerato che la continuita' del funzionamento  produttivo  degli
stabilimenti industriali  di  interesse  strategico  costituisce  una
priorita'  di  carattere  nazionale,  soprattutto  in  relazione   ai
rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica,  nonche'  di
riqualificazione e rilancio della  citta'  e  dell'area  di  Taranto,
anche mediante la realizzazione di  progetti  infrastrutturali  e  di
valorizzazione culturale e turistica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rafforzamento  della  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria
      delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge  n.  347»,
dopo le parole: «Per le imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi
pubblici  essenziali»  sono  inserite  le   seguenti:   «ovvero   che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, e'
inserito  il  seguente:  «2-ter.  L'istanza  per  l'ammissione   alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che  gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
che sono soggette al  commissariamento  straordinario  ai  sensi  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  e'  presentata  dal  commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del
medesimo  decreto-legge  n.  61  del  2013   puo'   essere   nominato
commissario  straordinario   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria.». 
  ((2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n.  347,  dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
  "1-ter. Per le  imprese  che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo
1  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  e  che  sono
ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla  procedura,
vantati da piccole e medie imprese individuate dalla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativi   a
prestazioni necessarie al risanamento ambientale,  alla  sicurezza  e
alla continuita' dell'attivita' degli impianti produttivi  essenziali
nonche' i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale,  alla
sicurezza e all'attuazione degli  interventi  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono  prededucibili  ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni")). 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.  347,  le  parole:
«operanti  nel  settore  dei  servizi   pubblici   essenziali»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma  2,  secondo
periodo,». 
  4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il  comma  4-quater  e'
sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando  il  rispetto  dei
principi di trasparenza e non  discriminazione  per  ogni  operazione
disciplinata  dal   presente   decreto,   in   deroga   al   disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo
periodo, e alle imprese  del  gruppo,  il  commissario  straordinario
individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata,  tra  i
soggetti che garantiscono, a seconda dei  casi,  la  continuita'  nel
medio periodo del relativo servizio  pubblico  essenziale  ovvero  la
continuita' produttiva dello stabilimento  industriale  di  interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di  adeguati
livelli  occupazionali,  nonche'  la  rapidita'   ((ed   efficienza))
dell'intervento  e  il  rispetto   dei   requisiti   previsti   dalla
legislazione nazionale e dai Trattati  sottoscritti  dall'Italia.  Il
canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli
di  mercato  come  risultanti  da  perizia  effettuata  da   primaria
istituzione  finanziaria  con  funzione  di   esperto   indipendente,
individuata con decreto del Ministro dello sviluppo  economico.  ((Il
commissario  straordinario  richiede  al  potenziale  affittuario   o
acquirente,  contestualmente  alla  presentazione  dell'offerta,   la
presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale  devono
essere  indicati  gli  investimenti,  con  le   risorse   finanziarie
necessarie e le relative modalita' di  copertura,  che  si  intendono
effettuare per garantire le predette finalita' nonche' gli  obiettivi
strategici  della  produzione  industriale  degli  stabilimenti   del
gruppo)). Si applicano i commi terzo, quinto  e  sesto  dell'articolo
104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione  di
cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo  economico  e
al comitato dei creditori  previsto  dal  terzo  e  quinto  comma  si
sostituisce il comitato di sorveglianza. Si  applicano  i  commi  dal
quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267.». 
  ((5. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-sexies  e'
sostituito dal seguente: 
  "4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2,  comma
2, secondo periodo, alla procedura di  amministrazione  straordinaria
di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali
imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
ammissione alla procedura prevista dal  presente  decreto,  il  venir
meno dei requisiti per il mantenimento, in capo  alle  stesse,  delle
eventuali  autorizzazioni,  certificazioni,  licenze,  concessioni  o
altri atti o titoli per l'esercizio e la  conduzione  delle  relative
attivita' svolte  alla  data  di  sottoposizione  delle  stesse  alla
procedura prevista  dal  presente  decreto.  In  caso  di  affitto  o
cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente  decreto,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri  atti
o  titoli   sono   rispettivamente   trasferiti   all'affittuario   o
all'acquirente")). 
  6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347,  le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse. 
  7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Non sono in ogni caso  soggetti  ad
azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti  in  pendenza  del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».