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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal:  24-8-1999

Art. 62

(Alienazione dei beni).
1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.
3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.