stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  29-8-2014

Art. 3

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
13) Ministero della salute.".