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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-5-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei  controlli  e  a
semplificare i  procedimenti  amministrativi,  nonche'  di  prevedere
disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini; 
 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni  per  rilanciare  il  comparto  agricolo,  quale   parte
trainante dell'economia nazionale, e la competitivita'  del  medesimo
settore, incidendo in particolar modo sullo  sviluppo  del  "made  in
Italy", nonche' misure per sostenere le imprese agricole condotte dai
giovani anche incentivando  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  o,
comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura; 
 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni volte a  superare  alcune  criticita'  ambientali,  alla
immediata mitigazione del rischio idrogeologico e  alla  salvaguardia
degli  ecosistemi,  intervenendo  con  semplificazioni   procedurali,
promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli
usi finali dell'energia nel settore  pubblico  e  razionalizzando  le
procedure in materia di impatto ambientale; 
 
  CONSIDERATA altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica
e la messa in sicurezza dei siti contaminati  e  per  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti, per superare  eccezionali  situazioni  di
crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi  urbani,  nonche'  di
adeguare l'ordinamento interno agli obblighi  derivanti,  in  materia
ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 2014; 
 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione
e  la  pubblica  amministrazione,  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  giustizia,
dell'interno,  della  salute,  dell'economia  e   delle   finanze   e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               ART. 1 
 
  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  controlli  sulle   imprese
agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico
dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e  mangimistiche  e
potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario  dell'attivita'
ispettiva  nei  confronti  delle  imprese  agricole  e  alimentari  e
mangimistiche  e  l'uniformita'  di  comportamento  degli  organi  di
vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio  dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei  confronti  delle  imprese
agricole e alimentari e mangimistiche sono effettuati dagli organi di
vigilanza in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano  nazionale
integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del  decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni   e   duplicazioni,
garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al
comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti  delle  imprese
agricole e alimentari e  mangimistiche  sono  riportati  in  appositi
verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'.  Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente
al  controllo  ispettivo  eseguito,  gli  adempimenti  relativi  alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel
caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento
dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e
documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
controllo ispettivo. 
  2.  Al  fine  di  evitare  duplicazioni   e   sovrapposizioni   nei
procedimenti  di  controllo  e  di   recare   il   minore   intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con  decreto  di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui  al  comma  1  sulle
imprese   agricole   e   alimentari   e   mangimistiche.   Ai    fini
dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al   comma   1,   del
coordinamento dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei  dati
nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i  controlli
effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti  organi  di
vigilanza e di controllo, nonche' da  organismi  privati  autorizzati
allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti  disposizioni,
a carico delle imprese agricole e  alimentari  e  mangimistiche  sono
resi disponibili tempestivamente in  via  telematica  e  rendicontati
annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi
dell'articolo 42 del regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,  alle  altre  pubbliche
amministrazioni secondo le modalita'  definite  con  Accordo  tra  le
amministrazioni interessate sancito in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1  e  al
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo
accordo. 
  ((3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare  e  di
sicurezza alimentare, per le quali e' prevista  l'applicazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato,
nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di  violazioni
sanabili,  diffida  l'interessato  ad  adempiere  alle   prescrizioni
violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione
dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose
dell'illecito amministrativo. Per violazioni  sanabili  si  intendono
errori e omissioni formali che  comportano  una  mera  operazione  di
regolarizzazione, ovvero violazioni  le  cui  conseguenze  dannose  o
pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata  ottemperanza  alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente  comma  entro
il termine indicato, l'organo di controllo effettua la  contestazione
ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della  citata
legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla  diffida
sono sospensivi dei  termini  previsti  per  la  notificazione  degli
estremi della violazione. Il procedimento di diffida non  si  applica
nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia'  immessi  in
commercio, anche solo in parte)). 
  3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre  2005,  n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  aprile
2010, n. 75, sono abrogati. 
  4. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  per  le
quali e' prevista l'applicazione  ((della  sanzione))  amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la
somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione. La disposizione  di  cui  al  primo  periodo  si
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  purche'   l'interessato
effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'autorita' competente,  di  cui  all'articolo  17
della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha  accertato  la
violazione.