DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-4-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
             Semplificazione dei controlli sulle imprese 
 
  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
dell'Unione   europea,   ai   principi   della   semplicita',   della
proporzionalita' dei controlli  stessi  e  dei  relativi  adempimenti
burocratici  alla  effettiva  tutela   del   rischio,   nonche'   del
coordinamento  dell'azione  svolta  dalle  amministrazioni   statali,
regionali e locali. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese. 
  4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
associazioni   imprenditoriali   e   le   organizzazioni    sindacali
comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in  base  ai
seguenti  principi  e  criteri  direttivi,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni: 
    a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
    b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici; 
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
delle ispezioni gia' effettuate; 
    d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarita'; 
    e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
    f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione  di
controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione
del sistema di gestione per  la  qualita'  ISO  o  altra  appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un ente di accreditamento  designato
da uno Stato membro dell'Unione  europea  ai  sensi  del  Regolamento
2008/765/CE, o  firmatario  degli  Accordi  internazionali  di  mutuo
riconoscimento (IAF MLA). 
  5. Le regioni, le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti  locali,  nell'ambito  dei  propri  ordinamenti,  conformano  le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee  guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, per i quali continuano a  trovare  applicazione  le
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. 
  6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia,  le
amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il  documento  unico
di regolarita' contributiva con le modalita' di cui  all'articolo  43
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.445,  e  successive
modificazioni.