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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2024)
Testo in vigore dal:  21-8-2014
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Art. 12

Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarità espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo è applicabile, fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Se si rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante è perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purché la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116))
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