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DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (14G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2014)
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vigente al 28/03/2024
  • Articoli

  • Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
    apprendistato
  • 1
  • 2
  • 2 bis

  • Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
    regolarità contributiva e di contratti di solidarietà
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Testo in vigore dal: 20-5-2014
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a semplificare alcune  tipologie  contrattuali  di
lavoro,  al  fine  di  generare  nuova  occupazione,  in  particolare
giovanile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare  le
modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la  domanda  e
l'offerta di lavoro; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle  imprese
in relazione alla verifica della regolarita' contributiva; 
  Ritenuta, in  fine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
individuare ulteriori criteri per il riconoscimento  della  riduzione
contributiva per i  datori  di  lavoro  che  stipulano  contratti  di
solidarieta'  che  prevedono  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro,
nonche'  di  incrementare  le  risorse  finanziarie  destinate   alla
medesima finalita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di  lavoro
                              a termine 
 
  1.(( Considerata la perdurante crisi occupazionale  e  l'incertezza
dell'attuale quadro economico nel quale le  imprese  devono  operare,
nelle  more  dell'adozione  di  un  testo  unico  semplificato  della
disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  con  la  previsione   in   via
sperimentale  del  contratto  a  tempo  indeterminato  a   protezione
crescente  e  salva  l'attuale  articolazione  delle   tipologie   di
contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore  di  lavoro
((. . .)) e un lavoratore per lo svolgimento  di  qualunque  tipo  di
mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di  ((contratti  a  tempo  determinato
stipulati)) da ciascun datore  di  lavoro  ((ai  sensi  del  presente
articolo)) non puo' eccedere il limite del 20 per cento ((del  numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno
di assunzione)). ((Per i datori  di  lavoro))  che  occupano  fino  a
cinque dipendenti e'  sempre  possibile  stipulare  un  contratto  di
lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe  sono  ammesse,  fino  ad  un  massimo  di  ((cinque  volte,
nell'arco  dei  complessivi  trentasei  mesi,  indipendentemente  dal
numero dei rinnovi)), a condizione che si riferiscano». 
    ((b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
    b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse; 
    b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del
computo" fino a: "somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato"
sono sostituite dalle seguenti: "ai fini  del  suddetto  computo  del
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato,  pari  a
trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di  missione
aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i  medesimi
soggetti, ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  inerente  alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato"; 
    b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal
presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo  16,  comma  1,  del  testo
unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto  di  precedenza
di cui al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'
riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al  presente  comma,  il
diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine"; 
    b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Il  diritto  di  precedenza  di  cui  ai  commi
4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di cui all'articolo 1, comma 2."; 
    b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i
seguenti: 
      "4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui
all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la
sanzione amministrativa: 
      a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non sia superiore a uno; 
      b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale sia superiore a uno. 
      4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni  di  cui
al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; 
    b-octies) all'articolo  10,  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il
seguente: 
      "5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1,  comma  1,
non si applica ai contratti di lavoro a tempo  determinato  stipulati
tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti  privati  di  ricerca  e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari  a  quella
del progetto di ricerca al quale si riferiscono"; 
    b-novies) all'articolo 10, comma 7,  alinea,  primo  periodo,  le
parole: "ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis," sono  sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1,")). 
  ((2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: "della somministrazione"  sono  inserite  le
seguenti: "di lavoro"; 
      2) il comma 5-quater e' abrogato; 
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: "ai commi 3 e
4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3")). 
  ((2-bis. Ai fini della verifica degli  effetti  delle  disposizioni
del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali  e  l'entita'
del ricorso al contratto  a  tempo  determinato  e  al  contratto  di
apprendistato,  ripartito  per  fasce   d'eta',   sesso,   qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti,  dimensioni  e
tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una  valutazione
complessiva del nuovo sistema di  regolazione  di  tali  rapporti  di
lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo  anche
conto   delle   risultanze   delle   comunicazioni   di   assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro  ricavate
dal  sistema  informativo  delle  comunicazioni   obbligatorie   gia'
previsto dalla legislazione vigente. 
  2-ter. La sanzione di cui  all'articolo  5,  comma  4-septies,  del
decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si  applica
per i rapporti di lavoro  instaurati  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato  dal  comma  1,
lettera a), numero 1), del presente articolo. 
  2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21  maggio
2013, n. 54, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  luglio
2013, n. 85, le parole: "fino al  31  luglio  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2015")).