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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (14G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2014
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Testo in vigore dal: 28-3-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2011/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  5  aprile  2011  concernente  la  prevenzione  e   la
repressione della tratta  di  esseri  umani  e  la  protezione  delle
vittime; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 5, nonche' l'allegato B; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
Approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228,  recante  Misure  contro  la
tratta di persone; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
Attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 6 febbraio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Ministro della salute; 
 
                                Emana 
 
 
                  Il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
  1.  Nell'attuazione  delle  disposizioni   del   presente   decreto
legislativo,  si  tiene  conto,  sulla  base   di   una   valutazione
individuale della vittima, della specifica situazione  delle  persone
vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i
disabili, le donne, in particolare  se  in  stato  di  gravidanza,  i
genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi  psichici,
le persone che hanno subito torture, stupri o altre  forme  gravi  di
violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. 
  2. Il presente decreto legislativo non pregiudica  i  diritti,  gli
obblighi e le responsabilita' dello Stato e degli individui, ai sensi
del  diritto  internazionale,  compresi  il  diritto   internazionale
umanitario e il  diritto  internazionale  dei  diritti  umani  e,  in
particolare,  laddove  applicabili,  la  Convenzione  relativa   allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il
Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla  legge  14
febbraio 1970,  n.  95,  relativi  allo  stato  dei  rifugiati  e  al
principio di non respingimento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva 2011/36/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          15 aprile 2011, n. L 101. 
              - Gli articoli 1 e 5 nonche' l, Allegato B della  legge
          n.  96  del  6  agosto  2013  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto  2013,
          n. 194, cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.». 
              «Art.  5  (Criteri  di  delega  al   Governo   per   il
          recepimento  della  direttiva  2011/36/UE  concernente   la
          prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e
          la protezione delle vittime). - 1. Ai fini  dell'attuazione
          della direttiva 2011/36/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione  e
          la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
          delle vittime, il Governo e' tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
          quanto compatibili, anche i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                a)  prevedere  una  clausola  di   salvaguardia   che
          stabilisca   che   nell'applicazione   del    decreto    di
          trasposizione nessuna  disposizione  possa  pregiudicare  i
          diritti, gli obblighi e le responsabilita'  dello  Stato  e
          degli  individui,  ai  sensi  del  diritto  internazionale,
          compresi il diritto internazionale umanitario e il  diritto
          internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove
          applicabili,  la  Convenzione  relativa  allo  statuto  dei
          rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722,  e  il
          Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla
          legge 14 febbraio 1970, n. 95,  relativi  allo  status  dei
          rifugiati e al principio di non refoulement; 
                b) prevedere misure che facilitino  il  coordinamento
          tra le istituzioni che si occupano di tutela  e  assistenza
          alle vittime  di  tratta  e  quelle  che  hanno  competenza
          sull'asilo,  determinando  meccanismi  di  rinvio,  qualora
          necessario, tra i due sistemi di tutela; 
                c)  definire  meccanismi  affinche'  i   minori   non
          accompagnati   vittime   di   tratta   siano    prontamente
          identificati, se strettamente necessario  anche  attraverso
          una   procedura   multidisciplinare    di    determinazione
          dell'eta', condotta da personale  specializzato  e  secondo
          procedure appropriate; siano  adeguatamente  informati  sui
          loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura  di
          determinazione della  protezione  internazionale;  in  ogni
          decisione presa nei loro  confronti  sia  considerato  come
          criterio  preminente  il  superiore  interesse  del  minore
          determinato con adeguata procedura; 
                d)  prevedere  che   la   definizione   di   "persone
          vulnerabili"  tenga  conto  di  aspetti  quali  l'eta',  il
          genere, le condizioni  di  salute,  le  disabilita',  anche
          mentali, la condizione di  vittima  di  tortura,  stupro  o
          altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza
          di genere; 
                e)  prevedere,  nei  percorsi  di  formazione  per  i
          pubblici ufficiali  che  possano  venire  in  contatto  con
          vittime o potenziali vittime  di  tratta,  contenuti  sulle
          questioni inerenti alla tratta  di  esseri  umani  ed  alla
          protezione internazionale. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
          della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono   all'adempimento    dei    compiti    derivanti
          dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              «Allegato B (art. 1, commi 1 e 3) 
                2009/101/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, intesa a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
                2009/102/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  settembre  2009,  in  materia  di  diritto   delle
          societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
          con un unico socio (senza termine di recepimento); 
                2009/158/CE del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
                2010/32/UE del Consiglio, del  10  maggio  2010,  che
          attua l'accordo quadro, concluso da  HOSPEEM  e  FSESP,  in
          materia di prevenzione delle ferite da taglio  o  da  punta
          nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
          11 maggio 2013); 
                2010/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  settembre  2010,  sulla  protezione  degli  animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
                2010/64/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
                2010/75/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 24 novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
                2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15  febbraio  2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
                2011/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 9 marzo 2011, concernente  l'applicazione  dei  diritti
          dei    pazienti    relativi    all'assistenza     sanitaria
          transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                2011/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  5  aprile  2011,  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime, e che sostituisce la  decisione  quadro  del
          Consiglio 2002/629/GAI (termine  di  recepimento  6  aprile
          2013); 
                2011/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
                2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
                2011/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
                2011/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
                2011/70/Euratom del Consiglio, del  19  luglio  2011,
          che  istituisce  un  quadro  comunitario  per  la  gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
                2011/76/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
                2011/77/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  27  settembre  2011,   che   modifica   la   direttiva
          2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
          d'autore  e  di  alcuni  diritti   connessi   (termine   di
          recepimento 1° novembre 2013); 
                2011/82/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  25  ottobre  2011,  intesa  ad  agevolare  lo  scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
                2011/83/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2011, sui diritti dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
                2011/85/UE  del  Consiglio,  dell'8  novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
                2011/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 novembre 2011, che modifica le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
                2011/93/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e
          lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
          minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
          del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
                2011/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, recante  norme  sull'attribuzione,  a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
                2011/98/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011, relativa a  una  procedura  unica  di
          domanda per il rilascio di un permesso unico  che  consente
          ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
                2011/99/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 dicembre 2011,  sull'ordine  di  protezione  europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
                2012/4/UE della Commissione, del  22  febbraio  2012,
          che   modifica   la    direttiva    2008/43/CE,    relativa
          all'istituzione, a  norma  della  direttiva  93/15/CEE  del
          Consiglio,   di   un   sistema   di    identificazione    e
          tracciabilita' degli esplosivi per uso civile  (termine  di
          recepimento 4 aprile 2012); 
                2012/12/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 19 aprile 2012, che modifica la  direttiva  2001/112/CE
          del Consiglio  concernente  i  succhi  di  frutta  e  altri
          prodotti   analoghi   destinati   all'alimentazione   umana
          (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 
                2012/13/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  22  maggio  2012,  sul  diritto  all'informazione  nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
                2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
                2012/19/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  4  luglio  2012,  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)  (termine  di
          recepimento 14 febbraio 2014); 
                2012/26/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, che modifica la  direttiva  2001/83/CE
          per  quanto  riguarda  la  farmacovigilanza   (termine   di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
                2012/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e  abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  (termine  di  recepimento
          finale 5 giugno 2014); 
                2012/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
                2012/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
          di diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato
          e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
                2012/33/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva  1999/32/CE
          del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei  combustibili
          per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
                2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
                2012/52/UE della Commissione, del 20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
                2013/1/UE  del  Consiglio,  del  20  dicembre   2012,
          recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a
          talune modalita' di esercizio del diritto di  eleggibilita'
          alle  elezioni  del  Parlamento  europeo  per  i  cittadini
          dell'Unione che risiedono in uno Stato membro  di  cui  non
          sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del Codice  penale.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930, n.
          251, Supplemento Straordinario. 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22
          settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del   codice   di
          procedura penale.) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 24 ottobre 1988, n. 250. 
              - La legge 11 agosto 2003, n.  228  (Misure  contro  la
          tratta di persone.) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 23 agosto 2003, n. 195. 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  18
          agosto 1998, n. 191. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul contenuto  della  protezione  riconosciuta.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008,  n.
          3. 
              - La direttiva 2004/83/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 settembre 2004, n. L 304. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato.)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
          40. 
              - La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          13 dicembre 2005, n. L 326. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  24  luglio  1954,  n.  722  (Ratifica  ed
          esecuzione della  Convenzione  relativa  allo  statuto  dei
          rifugiati,  firmata  a  Ginevra  il  28  luglio  1951)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1954,  n.
          196. 
              - La  legge  14  febbraio  1970,  n.  95  (Adesione  al
          protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato  a
          New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1970, n. 79.