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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 agosto 2013, n. 164

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (14G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2014
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-3-2014
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e  successive  modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; 
  Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
novembre  1999,  n.  469,  ai  sensi  del  quale  le  Amministrazioni
interessate trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
le domande per «le riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali
di base» delle somme versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
entro  l'anno   finanziario   di   competenza,   corredate   da   una
dichiarazione del responsabile del  procedimento  amministrativo  che
attesta l'avvenuto versamento e la riassegnabilita' delle stesse; 
  Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.  488
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ai sensi del quale
le somme dovute da Amministrazioni ed enti pubblici o da privati  per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di  polizia  sono  versate  in
apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali  di  base  delle
Amministrazioni interessate; 
  Visto  il  proprio   decreto   24   gennaio   2000   e   successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato lo  statuto  dell'Ente
Editoriale per il Corpo della Guardia di  finanza,  Fondazione  senza
scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e
delle finanze; 
  Visto il comma 615 dell'articolo 2, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  il  quale
stabilisce il divieto di iscrizione di stanziamenti  negli  stati  di
previsione dei  Ministeri  in  correlazione  a  versamenti  di  somme
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  autorizzate  da   specifici
provvedimenti legislativi; 
  Visti i successivi commi 616 e 617 dell'articolo  2,  della  citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali  prevedono,  in  particolare,
l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri,  di  appositi
fondi  da  ripartire  con  decreti  del   Ministro   competente,   in
considerazione dell'andamento delle entrate versate, la cui dotazione
e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti; 
  Visto l'articolo  2,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  e
successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»,
e, in particolare, il comma 28, che riconosce al Corpo della  Guardia
di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie  denominazioni,
dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni  altro  segno  distintivo,
stabilendo  altresi'  che  il  predetto  Corpo,   anche   avvalendosi
dell'apposito ente,  puo'  consentire,  nel  rispetto  delle  proprie
finalita'  istituzionali  e  della  relativa  immagine,  l'uso  anche
temporaneo di tali denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi,
in via  convenzionale  ai  sensi  dell'articolo  26  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' il comma  31,  il
quale demanda a un regolamento, da adottare con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo   economico,   sentito    il    Ministro    della    difesa,
l'individuazione dei  predetti  simboli  e  le  specifiche  modalita'
attraverso le quali il predetto Corpo puo' consentirne l'uso a terzi,
anche in via temporanea; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
«Codice  della  proprieta'  industriale»,  e,  in  particolare,   gli
articoli 124, 125 e 126 richiamati dall'articolo 2, comma  28,  della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 26 in tema  di
contratti di sponsorizzazione; 
  Visto l'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante il «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale  la
facolta' di cui all'articolo 545 dello stesso  codice  di  stipulare,
nei termini  ivi  contemplati,  convenzioni  e  contratti  aventi  ad
oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e
privati e' estesa anche al Corpo della Guardia di finanza; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  14
dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento  di  amministrazione  del
Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9,  comma
2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Sentito il Ministro della difesa; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 3-4865 del 15 maggio 2013 ed il nulla osta espresso con  nota
n. 2970 del 16 maggio 2013; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Ente», l'Ente  Editoriale  per  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51 - P.IVA  06028691001,
Fondazione  senza  scopo  di  lucro  sottoposta  alla  vigilanza  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    b) «licenziatario», il  soggetto,  pubblico  o  privato,  diverso
dall'Ente, al quale il Corpo della Guardia di finanza consente  l'uso
temporaneo delle denominazioni, degli stemmi,  degli  emblemi  e  dei
segni distintivi di cui al presente decreto; 
    c) «denominazioni»,  i  nomi  anche  sotto  forma  di  logo,  che
identificano il Corpo della Guardia di finanza ovvero  quei  reparti,
strutture  ed  enti  che,  per  le  loro   tradizioni   o   funzioni,
costituiscono il patrimonio storico e culturale del medesimo Corpo  e
concorrono a esprimerne il prestigio; 
    d) «stemma», il complesso di figure o  di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico,  che  costituisce  il
contrassegno del Corpo della Guardia di finanza  ovvero  dei  singoli
reparti, enti e strutture,  ivi  inclusi  i  contrassegni  storici  e
tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; 
    e) «emblema», il complesso di figure o di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo  scudo  araldico,
che costituisce il  contrassegno  di  distinzione  della  Guardia  di
finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi  inclusi  i
contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti
e strutture soppressi; 
    f) «segno distintivo  o  marchio»,  fregio  o  altro  distintivo,
recante figure o figure e parole, che identifica  l'appartenenza  del
militare a un ente, reparto o struttura del Corpo  della  Guardia  di
finanza, anche storico,  ovvero  la  sua  specifica  professionalita'
militare,  quali,  a  titolo  esemplificativo,   gli   scudetti,   le
mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 23 aprile  1959,  n.  189  (Ordinamento  del
          Corpo  della  Guardia  di  finanza),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1999,  n.  469
          (Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   del
          procedimento per il versamento di somme  all'entrata  e  la
          riassegnazione alle unita'  previsionali  di  base  per  la
          spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento
          ai   finanziamenti   dell'Unione    europea,    ai    sensi
          dell'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo  1997,  n.
          59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre  1999,
          n. 293: 
              «Art.  2  (Modalita'  di  riassegnazione).  -   1.   Le
          riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di  base
          di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni
          legislative, anche  riguardanti  finanziamenti  dell'Unione
          europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro,
          del  bilancio   e   della   programmazione   economica   da
          registrarsi alla Corte dei  conti  e  riguardano  le  somme
          versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza. 
              2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun  anno
          e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono  essere
          riassegnate alle corrispondenti unita' previsionali di base
          dell'anno successivo con decreti del Ministro  del  tesoro,
          del  bilancio   e   della   programmazione   economica   da
          registrarsi alla Corte dei conti. 
              3.  Le  amministrazioni  interessate   trasmettono   al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica le domande intese ad ottenere  le  riassegnazioni
          di cui ai commi 1 e 2, corredate da una  dichiarazione  del
          responsabile del procedimento amministrativo  che  attesti,
          anche sulla  base  delle  relative  evidenze  informatiche,
          l'avvenuto  versamento  all'entrata  del  bilancio   e   la
          riassegnabilita' delle somme. 
              4.  Le  domande  di   riassegnazione   prodotte   dalle
          amministrazioni interessate vanno  inoltrate  al  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per  il
          tramite del competente Ufficio centrale del bilancio. ". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  27,  comma  2,  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2000),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale, supplemento ordinario, 27 dicembre 1999, n. 302: 
              «Art. 27 (Disposizioni varie  di  razionalizzazione  in
          materia contabile). - 1. Le riassegnazioni  alla  spesa  di
          somme  versate  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato,
          previste dalle vigenti disposizioni legislative per  l'anno
          2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne  quelle  connesse
          con  accordi  e  impegni  internazionali  ed  europei,  ivi
          compreso   l'utilizzo   dei   fondi   comunitari   e    dei
          cofinanziamenti  nazionali,  con  calamita'  naturali,  con
          interventi   di   carattere    umanitario,    nonche'    le
          riassegnazioni  di  somme  destinate  dalla  legge  o   dai
          contratti   collettivi   al   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni. 
              2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
          dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
          prestazioni e servizi resi  dalle  Forze  di  polizia  sono
          versate   in   apposita   unita'   previsionale   di   base
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, alle  pertinenti
          unita'   previsionali   di   base   delle   amministrazioni
          interessate. 
              3. Per effettive, motivate e documentate  esigenze,  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e' autorizzato  ad  apportare  le  variazioni  di
          bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite
          del 5 per cento dell'importo  risultante  dall'applicazione
          del medesimo comma 1. 
              4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita'  previsionali
          di base del bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno
          finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001
          e  2002,  concernenti  le   spese   classificate   «Consumi
          intermedi» sono ridotti del 5 per cento per  ciascun  anno,
          con   esclusione   di   quelli    relativi    ad    accordi
          internazionali, ad  intese  con  confessioni  religiose,  a
          regolazioni  contabili,  a  garanzie  assunte  dallo  Stato
          nonche' di quelli aventi natura obbligatoria. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          24  gennaio   2000   (Riconoscimento   della   personalita'
          giuridica della Fondazione «Ente editoriale  per  il  Corpo
          della guardia di finanza»), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49. 
              - Si riportano  i  testi  dei  commi  615,  616  e  617
          dell'art.  2  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2008),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario,
          28 dicembre 2007, n. 300: 
              «615. - A decorrere dall'anno 2008, non  si  da'  luogo
          alle iscrizioni di stanziamenti negli stati  di  previsione
          dei  Ministeri  in  correlazione  a  versamenti  di   somme
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  autorizzate   dai
          provvedimenti legislativi di cui all'elenco n.  1  allegato
          alla  presente  legge,  ad  eccezione  degli   stanziamenti
          destinati a finanziare le spese della categoria 1  «redditi
          da lavoro dipendente». 
              «616. - In relazione a quanto disposto dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.» 
              «617. - A decorrere dall'anno 2008,  la  dotazione  dei
          fondi di cui al comma 616 e' determinata nella  misura  del
          50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai
          pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello  Stato.
          L'utilizzazione  dei  fondi  e'  effettuata  dal   Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  in  considerazione  dell'andamento   delle
          entrate versate. La  dotazione  dei  fondi  e'  annualmente
          rideterminata  in   base   all'andamento   dei   versamenti
          riassegnabili effettuati  entro  il  31  dicembre  dei  due
          esercizi precedenti in modo da assicurare in  ciascun  anno
          un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni
          di euro.». 
              - Si riportano i testi dei commi 28 e  31  dell'art.  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale, supplemento ordinario, 30 dicembre 2009, n. 302: 
              «28. - Il Corpo della Guardia di finanza ha il  diritto
          all'uso esclusivo delle proprie denominazioni,  dei  propri
          stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.  Il
          Corpo  della  guardia   di   finanza,   anche   avvalendosi
          dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche  temporaneo
          delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei
          segni  distintivi  di  cui  al  presente  comma,   in   via
          convenzionale ai sensi dell' articolo  26  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nel
          rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine  del
          Corpo  della  Guardia   di   finanza.   Si   applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 124, 125  e  126  del
          codice della  proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni.». 
              «31. - Ferme restando  le  competenze  attribuite  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici,  anche  a  favore  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, con regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sentito
          il   Ministro   della   difesa,   sono    individuati    le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e  gli  altri  segni
          distintivi ai fini di cui  al  comma  28  e  le  specifiche
          modalita' attuative.». 
              - Si riportano i testi degli articoli 124,  125  e  126
          del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30  (Codice
          della proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 4 marzo 2005, n.
          52: 
              «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili).  -  1.
          Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto  di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della fabbricazione, del commercio e  dell'uso  delle  cose
          costituenti violazione del diritto, e  l'ordine  di  ritiro
          definitivo dal commercio delle medesime cose nei  confronti
          di  chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque   la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette.». 
              «Art. 125 (Risarcimento del danno  e  restituzione  dei
          profitti   dell'autore   della   violazione).   -   1.   Il
          risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo  le
          disposizioni degli articoli 1223, 1226 e  1227  del  codice
          civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
          le conseguenze economiche  negative,  compreso  il  mancato
          guadagno,  del  titolare  del  diritto  leso,  i   benefici
          realizzati  dall'autore  della  violazione  e,   nei   casi
          appropriati, elementi diversi da quelli economici, come  il
          danno  morale  arrecato  al  titolare  del  diritto   dalla
          violazione. 
              2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso. 
              3. In ogni caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento.». 
              «Art.  126  (Pubblicazione  della   sentenza).   -   1.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinare  che   l'ordinanza
          cautelare o la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   sia    pubblicata
          integralmente o in sunto o nella  sola  parte  dispositiva,
          tenuto conto della  gravita'  dei  fatti,  in  uno  o  piu'
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2133  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
          ordinario, 8 maggio 2010, n. 106: 
              «Art. 2133 (Permute). - 1. Per  il  contenimento  delle
          relative   spese    di    potenziamento,    ammodernamento,
          manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
          dotazione,  la  facolta'  di  cui  all'  articolo  545,  di
          stipulare,  nei  termini  ivi  contemplati,  convenzioni  e
          contratti aventi ad  oggetto  la  permuta  di  materiali  o
          prestazioni con soggetti pubblici e privati  compete  anche
          al  Corpo  della  Guardia  di  finanza.  A  tale  fine   si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
          ordinario, 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».