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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 agosto 2013, n. 164

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (14G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2014
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Testo in vigore dal:  5-3-2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, ai sensi del quale le Amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, le domande per «le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno finanziario di competenza, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesta l'avvenuto versamento e la riassegnabilità delle stesse;
Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ai sensi del quale le somme dovute da Amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate;
Visto il proprio decreto 24 gennaio 2000 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 615 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce il divieto di iscrizione di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da specifici provvedimenti legislativi;
Visti i successivi commi 616 e 617 dell'articolo 2, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali prevedono, in particolare, l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, in considerazione dell'andamento delle entrate versate, la cui dotazione è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti;
Visto l'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e, in particolare, il comma 28, che riconosce al Corpo della Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresì che il predetto Corpo, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della relativa immagine, l'uso anche temporaneo di tali denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché il comma 31, il quale demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, l'individuazione dei predetti simboli e le specifiche modalità attraverso le quali il predetto Corpo può consentirne l'uso a terzi, anche in via temporanea;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale», e, in particolare, gli articoli 124, 125 e 126 richiamati dall'articolo 2, comma 28, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 26 in tema di contratti di sponsorizzazione;
Visto l'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale la facoltà di cui all'articolo 545 dello stesso codice di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati è estesa anche al Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Ministro della difesa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 3-4865 del 15 maggio 2013 ed il nulla osta espresso con nota n. 2970 del 16 maggio 2013;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ente», l'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51 - P.IVA 06028691001, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, diverso dall'Ente, al quale il Corpo della Guardia di finanza consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente decreto;
c) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che identificano il Corpo della Guardia di finanza ovvero quei reparti, strutture ed enti che, per le loro tradizioni o funzioni, costituiscono il patrimonio storico e culturale del medesimo Corpo e concorrono a esprimerne il prestigio;
d) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno del Corpo della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
e) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
f) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto o struttura del Corpo della Guardia di finanza, anche storico, ovvero la sua specifica professionalità militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293:
«Art. 2 (Modalità di riassegnazione). - 1. Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.
2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.
3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.
4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio. ".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 27 dicembre 1999, n. 302:
«Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2000 (Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Ente editoriale per il Corpo della guardia di finanza»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49.
- Si riportano i testi dei commi 615, 616 e 617 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 28 dicembre 2007, n. 300:
«615. - A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».
«616. - In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.»
«617. - A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».
- Si riportano i testi dei commi 28 e 31 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 30 dicembre 2009, n. 302:
«28. - Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell' articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.».
«31. - Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.».
- Si riportano i testi degli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 4 marzo 2005, n. 52:
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.».
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1.
L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 8 maggio 2010, n. 106:
«Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all' articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».