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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-2-2014
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  e  successive
modificazioni, concernente criteri  unificati  di  valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni  sociali
agevolate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative
e gli ambiti di applicazione dei  criteri  unificati  di  valutazione
della situazione economica dei soggetti  che  richiedono  prestazioni
sociali agevolate», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
maggio 2001, con il quale sono stati approvati i  modelli-tipo  della
dichiarazione sostitutiva unica e  dell'attestazione,  nonche'  delle
relative istruzioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
2001, n. 155; 
  Visto l'articolo 65 della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  in
materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
  Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
in materia di assegno di maternita' di base; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo
5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita'
di determinazione e i campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  che:  all'articolo
23,  comma  12-bis,  disciplina  l'abrogazione  del  citato   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche'  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.  221,  a  far
data dai 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del presente  decreto;  all'articolo  23,  comma
12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11,  del  citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresi'  utilizzate  ai
fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in  merito
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica,  nonche'  in
sede  di  controllo  sulla  veridicita'  dei  dati  dichiarati  nella
medesima dichiarazione; 
  Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto,  al  fine
di una migliore  integrazione  con  le  modalita'  di  determinazione
dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei
controlli  dell'ISEE  che,  ai  sensi  del  citato  articolo  5   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 22 novembre 2012; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 13 giugno 2013 ai sensi  dell'articolo  3  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del
4 luglio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; 
  b) «ISE»: indicatore della situazione economica; 
  c) «Scala di equivalenza»: la scala  di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
  d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'  dell'articolo
1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte  le  attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o  di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e
superare le situazioni di bisogno e di  difficolta'  che  la  persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello  sanitario,  nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
  e)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni   sociali   non
destinate alla generalita' dei soggetti,  ma  limitate  a  coloro  in
possesso  di  particolari  requisiti  di  natura  economica,   ovvero
prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali  requisiti,  ma
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate  situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle  prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla  Costituzione  e  dalle  altre
disposizioni vigenti; 
  f) «Prestazioni agevolate di  natura  sociosanitaria»:  prestazioni
sociali agevolate assicurate nell'ambito  di  percorsi  assistenziali
integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con  disabilita'
e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi  in  favore  di  tali
soggetti: 
  1) di  sostegno  e  di  aiuto  domestico  familiare  finalizzati  a
favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 
  2) di  ospitalita'  alberghiera  presso  strutture  residenziali  e
semiresidenziali, incluse le prestazioni  strumentali  ed  accessorie
alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 
  3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di
natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi; 
  g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali
agevolate rivolte a  beneficiari  minorenni,  ovvero  motivate  dalla
presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni; 
  h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone  titolato  sulla  base
della disciplina vigente, effettua  la  richiesta  della  prestazione
sociale agevolata; 
  i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta  la  prestazione
sociale agevolata; 
  l) «Persone con disabilita' media, grave  o  non  autosufficienti»:
persone per  le  quali  sia  stata  accertata  una  delle  condizioni
descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte  integrante  del
presente decreto; 
  m)   «Ente   erogatore»:   ente    competente    alla    disciplina
dell'erogazione della prestazione sociale agevolata; 
  n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10; 
  o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero  appartenente  al
nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  12  settembre  1988,  n.  214,  supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   109
          (Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59,  comma
          51, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449),  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          aprile 1998, n. 90. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalita'
          attuative  e  gli  ambiti  di  applicazione   dei   criteri
          unificati di valutazione  della  situazione  economica  dei
          soggetti che richiedono  prestazioni  agevolate),  abrogato
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          18  maggio  2001  (Approvazione  dei   modelli-tipo   della
          dichiarazione  sostitutiva   unica   e   dell'attestazione,
          nonche' delle relative istruzioni per  la  compilazione,  a
          norma dell'art. 4, comma  6,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo
          3 maggio 2000, n. 130), abrogato dal presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  65  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e  lo  sviluppo):  «Art.  65.  (Assegno  ai
          nuclei familiari con almeno tre figli  minori).  -  1.  Con
          effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
          composti  da  cittadini  italiani  e  dell'Unione   europea
          residenti,  da  cittadini  di   paesi   terzi   che   siano
          soggiornanti di lungo periodo, nonche'  dai  familiari  non
          aventi la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  siano
          titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto   di
          soggiorno permanente, con tre o piu' figli tutti  con  eta'
          inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di  risorse
          economiche non superiori al  valore  dell'indicatore  della
          situazione economica (ISE), di cui al  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a  lire  36  milioni
          annue  con  riferimento  a  nuclei  familiari  con   cinque
          componenti, e' concesso un assegno  sulla  base  di  quanto
          indicato al comma  3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione detto  requisito  economico  e'  riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto legislativo n. 109 del 1998,  tenendo  anche  conto
          delle maggiorazioni ivi previste. 
              2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai  comuni,
          che ne rendono nota la disponibilita' attraverso  pubbliche
          affissioni nei territori  comunali,  ed  e'  corrisposto  a
          domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS)  sulla  base  dei
          dati forniti dai  comuni,  secondo  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine  sono
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le  somme
          indicate al comma 5, con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
              3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1   e'   corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
              4. Gli importi dell'assegno e dei  requisiti  economici
          di cui al presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
              5. Per le finalita' del presente articolo e'  istituito
          un Fondo presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          la cui dotazione e' stabilita  in  lire  390  miliardi  per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per  l'applicazione   del
          presente    articolo,     inclusa     la     determinazione
          dell'integrazione   dell'ISE,   con   l'indicatore    della
          situazione patrimoniale». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74,  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'art.  15
          della legge 8 marzo 2000, n. 53):  «Art.  74.  (Assegno  di
          maternita' di base) (legge 23 dicembre 1998, n.  448,  art.
          66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, art. 49, comma 12; legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          art. 80, commi 10 e 11). - 1. Per ogni figlio nato  dal  1°
          gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento  preadottivo
          o in adozione senza affidamento  dalla  stessa  data,  alle
          donne residenti, cittadine  italiane  o  comunitarie  o  in
          possesso di carta di soggiorno ai  sensi  dell'art.  9  del
          decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  che  non
          beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22,  66  e
          70 del presente testo unico,  e'  concesso  un  assegno  di
          maternita' pari a complessive legge n. 2.500.000. 
              2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono  anche  i
          trattamenti economici di maternita' corrisposti  da  datori
          di lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di
          maternita'. 
              3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni  nella  misura
          prevista alla data del parto, alle  condizioni  di  cui  al
          comma 4. I comuni provvedono ad informare  gli  interessati
          invitandoli  a  certificare  il  possesso   dei   requisiti
          all'atto dell'iscrizione all'anagrafe  comunale  dei  nuovi
          nati. 
              4. L'assegno di maternita' di cui al comma  1,  nonche'
          l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il  nucleo
          familiare di appartenenza della madre risulti  in  possesso
          di   risorse   economiche   non   superiori    ai    valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con tre componenti. 
              5. Per nuclei familiari con diversa composizione  detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109 del 1998, tenendo anche conto delle  maggiorazioni  ivi
          previste. 
              6. Qualora il trattamento della maternita'  corrisposto
          alle lavoratrici che godono di forme  di  tutela  economica
          della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma  1
          risulti inferiore all'importo di cui al medesimo  comma  1,
          le  lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale. 
              7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al  1°  gennaio
          di ogni anno, sulla base della variazione  dell'indice  dei
          prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati
          calcolato dall'ISTAT. 
              8. L'assegno di cui  al  comma  1,  ferma  restando  la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'INPS sulla base dei dati forniti dai  comuni,  secondo
          modalita' da definire nell'ambito dei  decreti  di  cui  al
          comma 9. 
              9.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, sono emanate le  necessarie
          disposizioni regolamentari per  l'attuazione  del  presente
          articolo. 
              10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
          l'assegno, se non ancora concesso o  erogato,  puo'  essere
          corrisposto al padre o all'adottante del minore. 
              11. Per i procedimenti di concessione  dell'assegno  di
          maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999  al  30
          giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448.  Per  i
          procedimenti  di  concessione  dell'assegno  di  maternita'
          relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000  al  31  dicembre
          2000 continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
          comma 12 dell'art. 49 della  legge  23  dicembre  1999,  n.
          488». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici):  «Art.  5.  (Introduzione   dell'ISEE   per   la
          concessione   di   agevolazioni    fiscali    e    benefici
          assistenziali, con destinazione  dei  relativi  risparmi  a
          favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
          delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
          maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
          i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
          definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
          percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
          fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
          reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
          pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
          successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
          migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
          valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
          sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
          residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
          imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
          dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
          Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
          fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
          assistenziale che, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  non
          possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
          un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
          stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
          delle disposizioni di approvazione  del  nuovo  modello  di
          dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
          necessarie per la determinazione dell'ISEE,  attuative  del
          decreto di cui al  periodo  precedente,  sono  abrogati  il
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri  7  maggio  1999,  n.
          221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  definite  le  modalita'   con   cui   viene
          rafforzato  il  sistema  dei  controlli  dell'ISEE,   anche
          attraverso la condivisione degli archivi  cui  accedono  la
          pubblica amministrazione e gli enti pubblici  e  prevedendo
          la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
          agevolate,  condizionate   all'ISEE,   attraverso   l'invio
          telematico all'INPS, da parte  degli  enti  erogatori,  nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
          beneficiari e sulle prestazioni  concesse.  Dall'attuazione
          del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  a  favore   del
          bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
          di assistenza sono versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  di  politiche
          sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  a
          determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  23,  commi  12-bis  e
          12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario):  «Art.  23.  (Altre  disposizioni  di  carattere
          finanziario ed esigenze indifferibili). - 12-bis. Al  comma
          1 dell'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "A far data dai  trenta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello
          di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
          informazioni necessarie per  la  determinazione  dell'ISEE,
          attuative del decreto di cui al  periodo  precedente,  sono
          abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7  maggio
          1999, n. 221". 
              12-ter.  Al   comma   4   dell'art.   11   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "Le medesime informazioni  sono  altresi'
          utilizzate ai fini della semplificazione degli  adempimenti
          dei   cittadini   in   merito   alla   compilazione   della
          dichiarazione sostitutiva  unica  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in  sede
          di controllo sulla veridicita' dei  dati  dichiarati  nella
          medesima dichiarazione». 
              - Si riporta il testo dell'art.  7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e  al
          codice fiscale dei contribuenti): «Le banche,  la  societa'
          Poste italiane  S.p.a.,  gli  intermediari  finanziari,  le
          imprese di  investimento,  gli  organismi  di  investimento
          collettivo del  risparmio,  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario,  fatto
          salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6  per  i
          soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e  a  tenere
          in evidenza  i  dati  identificativi,  compreso  il  codice
          fiscale,  di  ogni  soggetto  che  intrattenga   con   loro
          qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per
          conto o a nome di terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura
          finanziaria ad  esclusione  di  quelle  effettuate  tramite
          bollettino  di  conto  corrente  postale  per  un   importo
          unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e
          l'esistenza di qualsiasi operazione di  cui  al  precedente
          periodo, compiuta al di fuori di un rapporto  continuativo,
          nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe
          tributaria,  ed  archiviate  in   apposita   sezione,   con
          l'indicazione  dei  dati  anagrafici  dei  titolari  e  dei
          soggetti che intrattengono  con  gli  operatori  finanziari
          qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di  fuori  di
          un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto
          o a nome di terzi, compreso il codice fiscale». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del citato
          decreto-legge n. 201 del 2011: «Art. 11. (Emersione di base
          imponibile). - (Omissis). 
              2. A far corso  dal  1°  gennaio  2012,  gli  operatori
          finanziari  sono  obbligati  a  comunicare   periodicamente
          all'anagrafe  tributaria  le   movimentazioni   che   hanno
          interessato i rapporti di cui all'art. 7, sesto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti  rapporti
          necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
          delle  operazioni  finanziarie  indicate   nella   predetta
          disposizione.   I   dati   comunicati    sono    archiviati
          nell'apposita  sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista
          dall' art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,   e   successive
          modificazioni». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali):  «Art.  3.  (Intese).   -   1.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano a  tutti  i
          procedimenti  in  cui  la  legislazione   vigente   prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive». 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  128  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I  della  legge  n.  15
          marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 128. (Oggetto e definizioni). -  1.  Il  presente
          capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
          relativi alla materia dei "servizi sociali''. 
              2. Ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo,  per
          «servizi sociali» si intendono tutte le attivita'  relative
          alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti  ed
          a  pagamento,  o  di  prestazioni  economiche  destinate  a
          rimuovere  e  superare  le  situazioni  di  bisogno  e   di
          difficolta' che la persona umana incontra nel  corso  della
          sua vita, escluse soltanto quelle  assicurate  dal  sistema
          previdenziale  e  da  quello  sanitario,   nonche'   quelle
          assicurate in sede di amministrazione della giustizia». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 1. (Principi generali e finalita'). - (Omissis). 
              2. Ai sensi della presente  legge,  per  «interventi  e
          servizi sociali» si intendono tutte le  attivita'  previste
          dall'art. 128 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
          112».