stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. 152

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l'attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante l'iniziativa dei cittadini. (13G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2014
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 18-1-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  16  febbraio  2011,  riguardante  l'iniziativa   dei
cittadini, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2012,
n. 193, recante regolamento concernente le  modalita'  di  attuazione
del  Regolamento  (UE)  n.  211/2011  riguardante  l'iniziativa   dei
cittadini; 
  Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per gli affari  europei  e  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze,  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli articoli 2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre  2012,  n.
193, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La presentazione di cui  al  comma  1  e'  effettuata  mediante
consegna o spedizione su  supporto  cartaceo  o  informatico,  ovvero
invio in modalita' telematica.»; 
      3)  al  comma  5,  le  parole:  «consegna  dei  plichi  con  le
dichiarazioni  di   sostegno»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«presentazione»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «di
minore eta'» sono sostituite dalle seguenti:  «di  eta'  inferiore  a
quella minima richiesta per acquisire  il  diritto  di  voto  per  le
elezioni del Parlamento europeo». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il Trattato sull'Unione europea e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  n.  211/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 16  febbraio  2011  riguardante
          l'iniziativa dei cittadini e' pubblicato nella G.U.U.E.  11
          marzo 2011, n. L 65. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
          2012, n.  193  (Regolamento  concernente  le  modalita'  di
          attuazione del Regolamento  (UE)  n.  211/2011  riguardante
          l'iniziativa dei cittadini), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  degli  articoli  2  e  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 193 del  2012,  gia'  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificati  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Presentazione delle dichiarazioni di  sostegno
          all'autorita' per la verifica). - 1.  Le  dichiarazioni  di
          sostegno dei firmatari soggette alla  verifica  dell'Italia
          devono   essere   presentate   all'autorita'    individuata
          dall'art. 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V  del
          regolamento. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. La presentazione di cui al  comma  1  e'  effettuata
          mediante consegna  o  spedizione  su  supporto  cartaceo  o
          informatico, ovvero invio in modalita' telematica. 
              5. Alle operazioni di individuazione  del  campione  da
          sottoporre a verifica, secondo le  specifiche  tecniche  di
          cui al paragrafo  2  dell'allegato  A,  puo'  assistere  un
          rappresentante  degli  organizzatori  indicato  al  momento
          della presentazione. 
              6.   Il   Ministero   dell'interno   puo'    richiedere
          all'Istituto nazionale di  statistica  di  intervenire  con
          suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica del 18 ottobre 2012, n. 193, gia'  citato  nelle
          note alle premesse,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Verifica delle dichiarazioni di  sostegno).  -
          1. Il Ministero dell'interno esegue: 
                a)  il  conteggio  delle  dichiarazioni  di  sostegno
          raccolte su carta e in formato elettronico; 
                b) il controllo a campione di tipo casuale  semplice,
          effettuato secondo le modalita' previste  nell'allegato  A,
          che accerta: 
                  1)  la   ricevibilita'   delle   dichiarazioni   di
          sostegno.   Non   sono   valide    quelle    prive    della
          sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della  data
          di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di  eta'
          inferiore  a  quella  minima  richiesta  per  acquisire  il
          diritto di voto per le elezioni del  Parlamento  europeo  e
          quelle  sottoscritte  oltre   il   termine   di   12   mesi
          dall'avvenuta  registrazione  della   proposta   ai   sensi
          dell'art. 4 del regolamento; 
                  2)  la   completezza   dei   dati   richiesti   per
          identificare il firmatario. Non sono considerate valide  le
          dichiarazioni di sostegno  prive  del  nome  completo,  del
          cognome, del comune di residenza, della  data  e  luogo  di
          nascita, della nazionalita', del tipo e numero di documento
          e dell'autorita' italiana che lo ha rilasciato; 
                  3) la veridicita' delle dichiarazioni di  sostegno.
          I relativi controlli sono effettuati mediante un  confronto
          dei dati indicati nelle dichiarazioni  di  sostegno  con  i
          dati detenuti negli archivi anagrafici  comunali  o  con  i
          dati delle  questure,  limitatamente  alla  verifica  delle
          dichiarazioni  di  sostegno  nelle  quali  e'  indicato  il
          passaporto. 
              2. Nel caso in cui, dall'esame del campione  effettuato
          con le procedure di cui al  paragrafo  3  dell'allegato  A,
          risultino sottoscritte piu' dichiarazioni di  sostegno  dal
          medesimo  firmatario,  e'  considerata  valida   una   sola
          dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico
          del firmatario. 
              3. I risultati  della  verifica  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni  e  alle  questure
          territorialmente competenti, devono essere comunicati entro
          45 giorni dalla richiesta all'Autorita' di cui all'art.  1.
          In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo
          periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione
          di sostegno si intende favorevolmente accertata. 
              4.  A  conclusione   delle   operazioni   di   verifica
          effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3
          dell'allegato A, il Ministero  dell'interno  rilascia  agli
          organizzatori  il   certificato   previsto   dall'art.   8,
          paragrafo 2, del regolamento.