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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193

Regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2014)
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Testo in vigore dal:  18-1-2014
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Art. 3

Verifica delle dichiarazioni di sostegno
1. Il Ministero dell'interno esegue:
a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico;
b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalità previste nell'allegato A, che accerta:
1) la ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti
((di età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo))
e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento;
2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalità, del tipo e numero di documento e dell'autorità italiana che lo ha rilasciato;
3) la veridicità delle dichiarazioni di sostegno. I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto.
2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte più dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, è considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.
3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorità di cui all'articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.
4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.