DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193

Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
              Verifica delle dichiarazioni di sostegno 
 
  1. Il Ministero dell'interno esegue: 
    a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta
e in formato elettronico; 
    b) il controllo a campione di tipo casuale  semplice,  effettuato
secondo le modalita' previste nell'allegato A, che accerta: 
      1) la ricevibilita' delle dichiarazioni di sostegno.  Non  sono
valide  quelle  prive  della  sottoscrizione,  ove  obbligatoriamente
prevista,  della  data  di  sottoscrizione,  quelle  sottoscritte  da
soggetti ((di eta' inferiore a quella minima richiesta per  acquisire
il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo)) e  quelle
sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall'avvenuta  registrazione
della proposta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento; 
      2) la  completezza  dei  dati  richiesti  per  identificare  il
firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di  sostegno
prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza,  della
data e luogo di nascita, della nazionalita', del  tipo  e  numero  di
documento e dell'autorita' italiana che lo ha rilasciato; 
      3) la veridicita' delle dichiarazioni di sostegno.  I  relativi
controlli sono effettuati mediante un  confronto  dei  dati  indicati
nelle dichiarazioni di sostegno con i  dati  detenuti  negli  archivi
anagrafici comunali o con i dati delle questure,  limitatamente  alla
verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali e'  indicato  il
passaporto. 
  2. Nel caso in cui,  dall'esame  del  campione  effettuato  con  le
procedure  di  cui  al  paragrafo  3   dell'allegato   A,   risultino
sottoscritte piu' dichiarazioni di sostegno dal medesimo  firmatario,
e'  considerata  valida  una  sola  dichiarazione,  fatte  salve   le
conseguenze di legge a carico del firmatario. 
  3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3),
ove rimessa ai comuni e alle  questure  territorialmente  competenti,
devono  essere   comunicati   entro   45   giorni   dalla   richiesta
all'Autorita' di cui all'articolo 1. In mancanza di  riscontro  entro
il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati  contenuti
nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata. 
  4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base
della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A,  il  Ministero
dell'interno rilascia  agli  organizzatori  il  certificato  previsto
dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.