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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2013, n. 139

Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili. (13G00183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2013
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Testo in vigore dal:  17-12-2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28;
Vista la Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE e abroga la direttiva 93/12/CEE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 31 marzo 2011, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il sistema nazionale di certificazione di biocarburanti e bioliquidi;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, supplemento n. 18, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
Visto il decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012»;
Visto il decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 1;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare l'art. 34 recante disposizioni in materia di biocarburanti;
Considerato che la strategia comune europea delineata nel pacchetto clima-energia «20-20-20», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 giugno 2009 prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo finale di energia al 2020;
Visto il Piano d'Azione Nazionale sulle energie rinnovabili (PAN) di cui alla direttiva 2009/28/CE, adottato dal Governo nazionale nel giugno 2010;
Considerato che l'Unione Europea con la direttiva 28/2009 ha stabilito un obbligo di immissione in consumo di miscele di carburanti aventi il 10% in contenuto energetico di bioenergia per il settore trasporti entro il 2020;
Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 21 dicembre 2007 COM (2007) 80 sui mercati guida: un'iniziativa per l'Europa, del 13 febbraio 2012 COM (2012) 60 sull'innovazione per una scelta sostenibile: una bioeconomia per l'Europa, del 10 ottobre 2012 COM (2012) 582 su un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea dell'8 marzo 2011 COM(2011)112 relativa ad una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare dell'8 marzo 2013, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, con il quale è stato approvato il documento relativo alla nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che ha impresso una forte spinta alla diffusione dei biocarburanti grazie allo sviluppo di quelli di II e III generazione;
Rilevato che la Commissione europea ha presentato, il 17 ottobre del 2012 una proposta di modifica della direttiva 2009/28/CE, con la quale propone di limitare l'utilizzo di biocarburanti di I generazione ai fini degli obblighi di miscelazione nei carburanti per il settore trasporti al 2020;
Visto il citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 4 comma 6 ove è previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;
Considerato che il predetto art. 4, comma 6 deve essere interpretato secondo il proprio tenore letterale, riferito alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, nonché alla luce delle finalità perseguite dal predetto decreto legislativo n. 28/2011 riferite dall'art. 1 anche al raggiungimento degli obiettivi in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti nonché in relazione alle specifiche finalità perseguite dallo stesso art. 4 il cui comma 1 sancisce la necessità che la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;
Rilevato che, alla stregua delle pregresse considerazioni, il predetto regime semplificato deve essere esteso agli impianti di produzione di fonti energetiche provenienti da biomasse di seconda e di terza generazione ovverossia con filiera di produzione a partire da biomassa o prodotti di origine agricola o forestale comunque non destinati al consumo umano o degli animali ovvero scarti dell'industria alimentare ovvero di colture dedicate alla valorizzazione energetica (alghe e microalghe) non in competizione con la filiera alimentare o derivanti da altri processi;
Rilevato che nei predetti casi la produzione di bioliquidi combustibili comporta la riduzione dell'utilizzazione dei combustibili di origine fossile con la conseguente riduzione di CO2 e di altri fattori inquinanti e consente una utilizzazione eco-compatibile degli indicati prodotti;
Considerato, infine, che ove i bioliquidi combustibili ottenuti dagli impianti di fonti rinnovabili di cui al presente decreto, siano poi utilizzati quali fonte di energia primaria per il settore dei trasporti e da tale momento gli stessi devono essere assoggettati alla disciplina dei carburanti per auto-trazione, ai fini di garantire la necessaria tutela ambientale, sanitaria e fiscale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 aprile 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 0019226, dell'8 ottobre 2013, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota, n. DAGL 0006479 P-, di pari data, con cui è stato comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle seguenti definizioni:
a) bioraffinazione : attività che consiste nell'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata bioraffineria. Nell'ambito della attività di bioraffinazione rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di processi;
b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacità di processo fissa e privi di flessibilità con una filiera di produzione a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e anche della filiera agricola convenzionale;
c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralità di possibili utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale, scarti dell'industria agroalimentare e alimentare (es. grassi animali), oli esausti;
d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralità di possibili utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni di terreni marginali o non agricoli o in mare;
e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima approvvigionata secondo modalità eco-sostenibili sotto il profilo dell'emissione di CO2.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresì, le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.».