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DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione. (13G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137 (in G.U. 14/12/2013, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal: 15-10-2013
al: 14-12-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate  al
riequilibrio della  finanza  pubblica  in  conformita'  ai  parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre  ulteriori  misure
in materia di finanza locale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire in materia di immigrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni in materia di immigrazione 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui  all'articolo  14-bis,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2011,  n.  10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.