DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 16-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
                 (Tutela della salute nelle scuole) 
 
  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  e'
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del
sistema educativo di istruzione e di formazione". 
  1-bis. Il personale delle  istituzioni  del  sistema  educativo  di
istruzione  e  di  formazione  incaricato  dal  dirigente,  a   norma
dell'articolo 4, lettera  b),  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto  all'applicazione
del  divieto  non   puo'   rifiutare   l'incarico.   Le   istituzioni
scolastiche,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  attivano  incontri
degli  studenti  con  esperti  delle  aziende  sanitarie  locali  del
territorio sull'educazione alla salute e  sui  rischi  derivanti  dal
fumo. 
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali
chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza  delle  istituzioni  del
sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le  sezioni
di scuole operanti presso le comunita' di  recupero  e  gli  istituti
penali per i minorenni, nonche' presso i centri  per  l'impiego  e  i
centri di formazione professionale. 
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette
elettroniche  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
successivamente riassegnati allo stato di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   I   proventi
medesimi    sono    destinati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario,  con  gli
altri Ministeri  interessati,  alle  singole  istituzioni  che  hanno
contestato le violazioni, per essere successivamente  utilizzati  per
la realizzazione di attivita'  formative  finalizzate  all'educazione
alla salute. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevole   dei   prodotti
ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle  scuole,  elabora
appositi programmi di educazione alimentare, anche in  collaborazione
con  associazioni  e  organizzazioni  di  acquisto  solidale,   anche
nell'ambito di iniziative gia'  avviate.  Con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e  forestali  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione del presente comma.  All'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5-bis.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca adotta specifiche linee guida,  sentito  il  Ministero  della
salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e  grado,  la
somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti
un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi  trans,  oli
vegetali,  zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di  sodio,
nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di  zuccheri
semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di  teina,  caffeina,
taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti
per tutti coloro che sono affetti da celiachia. 
  5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,  nei  bandi
delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei  servizi  di
refezione  scolastica  e  di  fornitura  di   alimenti   e   prodotti
agroalimentari agli  asili  nido,  alle  scuole  dell'infanzia,  alle
scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e
alle altre strutture pubbliche che  abbiano  come  utenti  bambini  e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti  appaltanti
devono prevedere che sia garantita ((un'adeguata  quota  di  prodotti
agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi  di  filiera
corta e biologica e  comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di
qualita')), nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte  di
servizi e forniture rispondenti al  modello  nutrizionale  denominato
"dieta  mediterranea",  consistente  in   un'alimentazione   in   cui
prevalgano  i  prodotti  ricchi  di  fibre,  in  particolare  cereali
integrali e semintegrali, frutta fresca  e  secca,  verdure  crude  e
cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte
e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse  e  zuccheri
semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'  un'adeguata  quota  di
prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che  sono
affetti da celiachia. 
  5-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5,   il
Ministero della salute, d'intesa con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda le attivita'  da
svolgersi nelle istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  favorire  la
consapevolezza dei rischi  connessi  ai  disturbi  del  comportamento
alimentare,  elabora  programmi  di  educazione   alimentare,   anche
nell'ambito di iniziative gia' avviate. 
  5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  come
modificato, da ultimo,  dal  comma  1  del  presente  articolo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 10-bis e' soppresso; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "10-ter. La pubblicita' di marchi  di  liquidi  o  ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione
che riporti, in modo chiaramente visibile: 
      a) la dicitura: 'presenza di nicotina'; 
      b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. 
     10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e
private e le  agenzie  pubblicitarie,  unitamente  ai  rappresentanti
della produzione, adottano un codice  di  autoregolamentazione  sulle
modalita' e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari  relativi  alle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. 
     10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi  o  ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina che: 
      a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai  minori  e
nei quindici minuti precedenti e successivi alla  trasmissione  degli
stessi; 
      b) attribuisca efficacia o  indicazioni  terapeutiche  che  non
siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute; 
      c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo  di
sigarette elettroniche. 
     10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta o  indiretta  delle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina  nei  luoghi
frequentati prevalentemente dai minori. 
     10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi
o ricariche per  sigarette  elettroniche  contenenti  nicotina  nella
fascia oraria dalle 16 alle 19. 
     10-octies. E' vietata  in  qualsiasi  forma  la  pubblicita'  di
liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: 
      a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori; 
      b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di
film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori. 
     10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  da
10-ter  a  10-octies  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a  euro  25.000.
La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 
     10-decies. La sanzione di cui  al  comma  10-novies  si  applica
altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle
sale cinematografiche.