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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 maggio 2013, n. 84

Regolamento recante modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (13G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2020)
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Testo in vigore dal:  2-8-2013 al: 2-7-2020
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e, in particolare, l'articolo 21, disciplinante l'accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 dicembre 2012;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 2831 P - del 10 maggio 2013; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:
«Art. 21. (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1.
La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).
2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.