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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65

Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale. (13G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
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Testo in vigore dal:  11-6-2013 al: 17-8-2015
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IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l'articolo 16 recante norme sullo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia di investimenti che stabilisce che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorità, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 93/2011;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Acquisito il parere dell'Autorità di cui alla deliberazione n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e destinatari del regolamento
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, le modalità in base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, di seguito denominato piano. Esso è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
La direttiva 2009/72/CE, è pubblicata nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.
La direttiva 2009/73/CE è pubblicata nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.
La direttiva 2008/92/CE è pubblicata nella GUUE n. L 298 del 7.11.2008.
Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE):
"Art. 16. (Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti).
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite le modalità per la redazione da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.
2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a) contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese;
b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
c) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;
d) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumi e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.
5. alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano decennale di sviluppo della rete, valutano, ciascuno secondo le proprie competenze, la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, in conformità con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano; il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, se il piano decennale contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza con i piani a livello comunitario, il Ministero acquisisce il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che può consultare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Sulla base degli elementi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero dello sviluppo economico, nei casi in cui la mancata realizzazione dell'opera oggetto dell'investimento riveli ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale, del rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, o della Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, impongono al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.".
Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Si trascrive il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011:
"Art. 8. (Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010).
1. Il Ministero dello sviluppo economico provveda alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito "regolamento n. 994/2010", e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento n. 994/2010, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operato presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinchè entro il 3 dicembre 2014, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato 1 del regolamento n. 994/2010, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.
4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31 dicembre 2013 realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del contro flusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonché, in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.".
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142, reca: "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Note all'art. 1:
Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
Si trascrive il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000:
"Art. 9. (Definizione di rete nazionale dei gasdotti ) 1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale.".