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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65

Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale. (13G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
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Testo in vigore dal: 18-8-2015
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                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed
in particolare l'articolo 16 recante norme sullo sviluppo della  rete
di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia  di
investimenti che stabilisce che,  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sentita la Conferenza  Stato  Regioni  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, di seguito denominata Autorita',  sono  stabilite
le modalita' per la redazione, da parte  dei  gestori,  di  un  piano
decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato
sulla domanda e sull'offerta esistenti e  previste  e  sui  piani  di
sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del  medesimo
decreto legislativo n. 93/2011; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare  l'articolo
17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono  essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro  o  di
autorita' sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
conferisca tale potere; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164,  recante  norme
comuni per il mercato interno del gas naturale; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' di  cui  alla  deliberazione  n.
300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012; 
  Acquisito il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato  Regioni
espresso nella riunione del 25 luglio 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di decreto e' stato comunicato al Presidente del  Consiglio
dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Campo di applicazione e destinatari del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  16
del decreto legislativo n. 93/2011, le modalita' in base alle quali i
gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul  territorio
nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale
di sviluppo delle reti di  trasporto  di  gas  naturale,  di  seguito
denominato piano. Esso e' destinato alle imprese del sistema del  gas
naturale che esercitano l'attivita' di trasporto del gas naturale sia
mediante  reti  nazionali  di   gasdotti,   classificate   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000  n.  164,  sia
tramite reti di trasporto regionale. 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 26,  comma  1,
lettera b)) l'abrogazione del comma  1  dell'art.  16  del  D.Lgs.  1
giugno 2011, n. 93, facendo  conseguentemente  perdere  efficacia  al
presente provvedimento.