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DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 2013, n. 36

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine". (13G00078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/2013
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Testo in vigore dal: 26-4-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre  1975,
n. 902, di adeguamento ed  integrazione  delle  norme  di  attuazione
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137. 
  Visto l'articolo 1, comma 298, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013, con il  quale  e'
stato istituito un Fondo nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di  130.000  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2013,  finalizzato  a  consentire  il
trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  del  bene
denominato "Castello di Udine"; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Trasferimento di beni 
 
  1. E' trasferito alla Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  il
bene denominato: "Castello di Udine", come individuato  nell'allegato
A). 
  2. La Regione e' autorizzata a trasferire al  Comune  di  Udine  il
bene di cui al comma 1. 
  3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione del verbale di consegna del bene. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre  1975,
n. 902, di adeguamento ed  integrazione  delle  norme  di  attuazione
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137. 
  Visto l'articolo 1, comma 298, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013, con il  quale  e'
stato istituito un Fondo nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di  130.000  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2013,  finalizzato  a  consentire  il
trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  del  bene
denominato "Castello di Udine"; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Trasferimento di beni 
 
  1. E' trasferito alla Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  il
bene denominato: "Castello di Udine", come individuato  nell'allegato
A). 
  2. La Regione e' autorizzata a trasferire al  Comune  di  Udine  il
bene di cui al comma 1. 
  3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione del verbale di consegna del bene.