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DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
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Testo in vigore dal:  5-4-2013 al: 24-6-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;
Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifica della decisione della Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;
Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione, dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio;
Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l'articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e amministratore centrale;
Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;
Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commissione, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;
Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013;
Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;
Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione n. 280/2004/CE, e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIÀ quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.".
La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
La legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
La decisione 2004/280/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
La direttiva 2009/29/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2008, n. 82.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257 (Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2011, n. 28.
Il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
La decisione 2007/589/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229.
La decisione 2009/73/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2009, n. L 24.
La decisione 2009/339/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103.
La decisione 2010/345/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 giugno 2010, n. L 155.
La decisione n. 406/2009/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
La decisione 2010/2/UE della è pubblicata nella G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Il regolamento (CE) n. 748/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219.
Il regolamento (CE) n. 394/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 2011, n. L 107.
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302.
Il regolamento (UE) n. 1210/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308.
La decisione 2011/278/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130
Il regolamento (CE) 2216/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386
Il regolamento (UE) n. 920/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 ottobre 2010, n. L 270.
Il regolamento (UE) n. 1193/2011 Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315.

Note all'art. 1:
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse
La direttiva 2004/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338
La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. L 8
Il regolamento (CE) n. 219/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.