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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2012, n. 97

Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». (12G0114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2012
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 25-7-2012
 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 5  marzo  2001,  n.  57,  recante  «Disposizioni  in
materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in  particolare  il
punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega  concessa
al Governo per adeguare le borse  merci  alle  mutate  condizioni  di
mercato, alle nuove tecnologie informatiche  e  telematiche,  nonche'
per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30  che  reca
disposizioni per l'adeguamento delle borse merci; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  9  marzo
2002, emanato  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18  maggio  2001,  n.  228,  recante  l'ufficiale  inizio
sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici  o
per via telematica delle merci e delle  derrate,  nella  Borsa  merci
telematica italiana; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni  in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione amministrativa a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38»  ed  in
particolare  dell'articolo  14,  comma  11,  che  dispone   che   con
regolamento del Ministro delle politiche agricole  e  forestali  sono
disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal  comma
1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
6 aprile 2006, n. 174 - «Regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle Borse merci italiane, con  riferimento  ai  prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici»; 
  Considerato che e' opportuno, da un lato, estendere  la  gamma  dei
prodotti trattati nella piattaforma  telematica,  in  particolare,  a
quelli agroenergetici, rilevata l'importanza di supportare le aziende
agricole  nel  loro  sviluppo  multifunzionale  e  contribuire   alla
costituzione delle filiere agroenergetiche, e dall'altro, ottimizzare
i costi di  produzione  delle  imprese  consentendo  anche  l'agevole
reperimento di servizi logistici; 
  Considerato che e' opportuno consentire anche  alle  organizzazioni
di produttori agricoli di  cui  agli  articoli  2  e  5  del  decreto
legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, nonche' alle cooperative e ai
loro consorzi, di essere riconosciuti direttamente soggetti abilitati
all'intermediazione, per assicurare parita' di condizioni di  accesso
al mercato rispetto alle societa' di capitali, agli agenti di  affari
in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio; 
  Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita  nel  periodo
transitorio di operativita' della Borsa merci telematica italiana, e'
necessario introdurre elementi di semplificazione e precisazione  per
l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione; 
  Considerato  che  e'  opportuno  che  i  soggetti   interessati   a
promuovere e  ad  utilizzare  la  Borsa  merci  telematica  italiana,
possano fruire dei servizi che la societa' di gestione realizza a tal
fine; 
  Considerato che,  per  l'attivazione  dei  mercati  telematici  per
alcuni prodotti e per i servizi  logistici,  puo'  essere  necessaria
l'adozione transitoria di procedure semplificate  che  consentano  il
piu' ampio coinvolgimento degli operatori; 
  Considerato che risulta particolarmente opportuno realizzare  delle
sinergie con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA),  che  svolge  le  funzioni   riguardanti   la   rilevazione,
l'elaborazione e la diffusione dei  dati  e  delle  informazioni  che
riguardano i mercati agricoli,  forestali,  ittici  e  alimentari  ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200; 
  Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi  del  26  maggio  2008  e  ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota n. 3229 del 30 marzo 2010; 
 
                   Adotta il seguente Regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche ed integrazioni 
                  al decreto 6 aprile 2006, n. 174 
 
  1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 6 aprile 2006,  n.  174,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «prodotti  agricoli,
agroalimentari ed ittici», sono sostituite dalle seguenti:  «prodotti
agricoli,  agroenergetici,  agroalimentari,  ittici  e  dei   servizi
logistici»; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole: «merci e di derrate»,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «merci,  di  derrate   e   di   servizi
logistici»; 
    c) al comma 1, la  lettera  q),  la  parola:  «merceologiche»  e'
sostituita dalla seguente: «specifiche»; 
    d) al comma 1, dopo la lettera q, sono aggiunte le seguenti: 
      «r) "prodotti agroenergetici":  i  prodotti  provenienti  dalla
coltivazione  del  fondo,  dalla  selvicoltura,  dall'allevamento  di
animali e dalle attivita'  connesse,  e  dalla  trasformazione  degli
stessi, utilizzabili per  la  produzione  di  energia,  e  gli  altri
prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali
nonche' i certificati di produzione che ne derivano;»; 
      «s) "servizi logistici": la logistica  interna  alle  strutture
dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito,  la
gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle  merci,
il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento  e  gli  altri
servizi  identificati  tali  dalle  norme  comunitarie,  nazionali  e
regionali, rivolti agli utilizzatori  della  Borsa  merci  telematica
italiana.». 
  2. All'articolo 4 del decreto ministeriale 6 aprile 2006,  n.  174,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «del  settore  agricolo,
agroalimentare ed  ittico»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a)»; 
    b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
societa'  di  capitali  costituite  in  maggioranza,  in  termini  di
capitale sociale con diritto di  voto  in  assemblea  ordinaria,  da:
agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio
dei  settori  indicati  all'articolo  1,   comma   1,   lettera   a),
organizzazioni professionali presenti o rappresentate  nel  Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,  che  operano  nei  settori
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  imprenditori  di  cui
agli articoli 2135 e 2195 del codice civile,  in  quest'ultimo  caso,
che esercitino attivita' strumentali o connesse  alle  attivita'  dei
settori indicati all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  imprenditori
della pesca,  organizzazioni  di  produttori  agricoli  di  cui  agli
articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le
societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori  indicati
all'articolo 1, comma 1, lettera a);»; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
      «d) le societa' cooperative e  i  loro  consorzi  operanti  nei
settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);»; 
      «e) le  organizzazioni  di  produttori  agricoli  di  cui  agli
articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.»; 
    d) al comma 2, la lettera l) e' soppressa; 
    e) al comma 3, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
rispettare  le  disposizioni  di  cui  all'allegato  1  al   presente
decreto;»; 
    f) al comma 3, la lettera c) e' soppressa; 
    g) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  i
titolari di partecipazioni al capitale  sociale  devono  possedere  i
requisiti  di  onorabilita'  di  cui  all'allegato  2   al   presente
decreto.»; 
    h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  «4-bis.  I  soggetti
abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma  1,  lettera
d)  e  lettera  e),  devono  rispettare  le   disposizioni   di   cui
all'allegato 3 al presente decreto.»; 
    i) al comma 5, le parole: «lettere  a)  e  b)»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)»; 
    l) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono: 
    a) attenersi alle  disposizioni  del  presente  regolamento,  dei
regolamenti  speciali  di  prodotto   e   alle   disposizioni   della
Deputazione nazionale e della societa' di gestione; 
    b) comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza  nel
rispetto della  deontologia  professionale  e  per  l'integrita'  dei
mercati; 
    c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in
modo che essi siano sempre adeguatamente informati; 
    d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il  rischio  di
conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire  in  modo
da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; 
    e) disporre di risorse e procedure, anche di  controllo  interno,
idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; 
    f) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare
misure  idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei  clienti  sui  beni
affidati; 
    g) versare i corrispettivi determinati dalla societa' di gestione
per  i  servizi  della  Borsa  merci  telematica  italiana  da   essa
erogati.». 
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2006,
n. 174, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a), b), d) ed e)». 
  4. All'articolo 7 del decreto ministeriale 6 aprile 2006,  n.  174,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un
rappresentante del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, con funzione di presidente;»; 
    b) al comma 1, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) un rappresentante dell'Istituto di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA);»; 
    c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita  dalla  seguente:  «f)
iscrive in un apposito  elenco,  del  quale  ne  cura  la  tenuta,  i
soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente  articolo
4, comma 1, lettere a), b), d) ed e)»; 
    d) al comma 4, dopo la lettera g)  e'  inserita  la  seguente:«h)
autorizza la societa' di gestione a realizzare progetti  sperimentali
che  prevedano  procedure  transitorie  semplificate,   aventi   come
obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana.». 
  5. All'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006,  n.  174,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, la lettera g) e' soppressa; 
    b) al comma 4, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
      «l) fornisce ai soggetti  abilitati  all'intermediazione,  agli
operatori accreditati, alle loro  associazioni  e  organizzazioni  di
rappresentanza, agli altri organismi di diritto  pubblico  e  privato
interessati a promuovere  l'utilizzo  della  Borsa  merci  telematica
italiana e a  diffondere  i  prezzi  dei  prodotti  transabili  sulla
stessa,   servizi   di   formazione,   promozione,   accessori   alle
contrattazioni  telematiche,  supporto   organizzativo,   tecnico   e
tecnologico, finalizzati al corretto  ed  efficiente  utilizzo  della
Borsa merci telematica italiana stessa;»; 
      «m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione  di  nuovi
mercati  telematici  anche  a   livello   internazionale,   adottando
procedure  transitorie  semplificate,  previa  autorizzazione   della
Deputazione nazionale.». 
  6. All'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale  6
aprile 2006,  n.  174,  le  parole:  «merci  e  delle  derrate»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «merci,  delle  derrate  e  dei  servizi
logistici». 
  7. Dopo l'articolo 9 del decreto ministeriale  6  aprile  2006,  n.
174, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 9-bis. 
 
Sinergie e collaborazioni tra la societa' di gestione e l'Istituto di
  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 
  1.  La  Societa'  di  gestione   e   ISMEA,   con   apposito   atto
convenzionale,  definiscono  le  modalita'  di  collaborazione:   per
coordinare le attivita' di rilevazione e monitoraggio  dei  prezzi  e
delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e
di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare  strumenti  di
facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno  finanziario
alle imprese.». 
  8. All'articolo 10 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n.  174,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b), le parole: «lettere b), c), d) ed  e)»
sono sostituite dalle seguenti: «b), c), d), e), f), h) ed i)»; 
    b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)
essere iscritti nel  registro  imprese  della  Camera  di  commercio,
operare in uno dei settori di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
a), ed appartenere ad una  delle  seguenti  categorie:  commercianti,
utilizzatori  compresa  la   grande   distribuzione,   trasformatori,
cooperative,  altri  organismi  associativi  detentori  delle  merci,
produttori agricoli, operatori della pesca  e  fornitori  di  servizi
logistici;»; 
    d) il comma 3, e' soppresso. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - Il testo della lettera r) dell'art. 8 della  legge  5
          marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia  di  apertura  e
          regolazione  dei  mercati),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001, e' il
          seguente: 
                «r) revisione della legge 20 marzo 1913,  n.  272,  e
          successive modificazioni, al  fine  di  adeguare  le  borse
          merci  alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle   nuove
          tecnologie  informatiche  e  telematiche,   a   tutti   gli
          interventi finanziari previsti dal decreto  legislativo  30
          aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire  la  trasparenza
          del mercato e la tutela dei consumatori;». 
              - Il testo dell'art.  30  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 228  (Orientamento  e  modernizzazione  del
          settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge  5  marzo
          2001, n. 57), pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  137  del  15  giugno  2001,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 30 (Adeguamento  delle  borse  merci).  -  1.  Le
          contrattazioni delle merci e  delle  derrate  di  cui  alla
          legge 20 marzo 1913, n. 272,  e  successive  modificazioni,
          sono svolte anche attraverso strumenti  informatici  o  per
          via telematica. 
              2.  Al  fine  di  rendere  uniformi  le  modalita'   di
          gestione, di  vigilanza  e  di  accesso  alle  negoziazioni
          telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale  di
          dodici mesi, apposite  norme  tecniche,  in  conformita'  a
          quanto stabilito dal decreto del  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
          consentire  l'accesso   alle   contrattazioni,   anche   da
          postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. 
              3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I
          del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  negli
          Allegati I e II del  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  del
          Consiglio,  del  14  luglio  1992,  come   modificato   dal
          regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio,  dell'8  aprile
          2003, ed  agli  altri  prodotti  qualificati  agricoli  dal
          diritto   comunitario,   anche   ai   fini    dell'uniforme
          classificazione merceologica, con regolamento del  Ministro
          delle politiche agricole e forestali sono  disciplinate  le
          modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1. 
              4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento  e
          di quantita' delle merci e delle derrate negoziate  in  via
          telematica sono oggetto di comunicazione,  da  parte  delle
          societa' di gestione, alle Deputazioni delle  Borse  merci,
          nonche'  di  pubblicazione  nel  bollettino  ufficiale  dei
          prezzi,  edito  dalle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
          cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n.  272,
          cessano  di  avere   applicazione   nei   confronti   delle
          contrattazioni    dei    prodotti    fungibili    agricoli,
          agroindustriali, ittici e tipici.». 
              - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive  9
          marzo 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - del 2 aprile 2002, n.  77,  reca:  «Borsa  merci
          telematica    italiana:    inizio    sperimentale     delle
          contrattazioni delle merci e  delle  derrate  di  cui  alla
          legge 20  marzo  1913,  n.  272,  svolte  anche  attraverso
          strumenti informatici o per via telematica». 
              - Il testo  del  comma  11  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g)  e  l),  della
          legge 7 marzo  2003,  n.  38),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 94 del 22 aprile  2004,  e'
          il seguente: 
              «11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18
          maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal  seguente:  "3.  Con
          riferimento  al  prodotti  elencati  nell'Allegato  I   del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati
          I e II del regolamento (CEE) n.  2081/1992  del  Consiglio,
          del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n.
          692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed  agli  altri
          prodotti  qualificati  agricoli  dal  diritto  comunitario,
          anche ai fini dell'uniforme  classificazione  merceologica,
          con regolamento del Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali sono disciplinate le modalita' di  attuazione  di
          quanto previsto dal comma 1.".». 
              - Il decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e
          forestali del DM del 6 aprile 2006,  n.  174  -  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110  del  13
          Maggio 2006, reca: «Regolamento per  il  funzionamento  del
          sistema  telematico  delle  Borse   merci   italiane,   con
          riferimento  ai  prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed
          ittici». 
              - Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo
          del  27  maggio  2005,  n.  102  (Regolazioni  dei  mercati
          agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  e),
          della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005,  e'
          il seguente: 
              «Art.  2  (Organizzazioni  di  produttori).  -  1.   Le
          organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
          commercializzazione   della   produzione   dei   produttori
          aderenti per i quali sono riconosciute  ed  in  particolare
          di: 
                a) assicurare la programmazione  della  produzione  e
          l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal  punto  di
          vista quantitativo che qualitativo; 
                b)   concentrare   l'offerta    e    commercializzare
          direttamente la produzione degli associati; 
                c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 
                d) ridurre i costi di  produzione  e  stabilizzare  i
          prezzi alla produzione; 
                e)  promuovere  pratiche  colturali  e  tecniche   di
          produzione rispettose dell'ambiente e del  benessere  degli
          animali,  allo  scopo  di  migliorare  la  qualita'   delle
          produzioni  e  l'igiene  degli  alimenti,  di  tutelare  la
          qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e  favorire
          la   biodiversita',   nonche'    favorire    processi    di
          rintracciabilita', anche ai  fini  dell'assolvimento  degli
          obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; 
                f) assicurare la trasparenza  e  la  regolarita'  dei
          rapporti economici con gli associati  nella  determinazione
          dei prezzi di vendita dei prodotti; 
                g) realizzare iniziative relative alla logistica; 
                h) adottare tecnologie innovative; 
                i)  favorire  l'accesso  a   nuovi   mercati,   anche
          attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. 
              2.  Per  la  realizzazione  di  programmi   finalizzati
          all'attuazione  degli  scopi  di  cui  al   comma   1,   le
          organizzazioni  di  produttori   costituiscono   fondi   di
          esercizio  alimentati   da   contributi   degli   aderenti,
          calcolati in base ai quantitativi o al valore dei  prodotti
          effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni
          di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto
          in materia di aiuti di  Stato,  nell'ambito  delle  risorse
          allo scopo finalizzate a legislazione vigente.». 
              «Art.  5  (Forme  associate  delle  organizzazioni   di
          produttori).  -  1.  Le   organizzazioni   dei   produttori
          riconosciute possono costituire una organizzazione  comune,
          nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1,  per  il
          perseguimento dei seguenti scopi: 
                a) concentrare e valorizzare l'offerta  dei  prodotti
          agricoli sottoscrivendo  i  contratti  quadro  al  fine  di
          commercializzare la  produzione  delle  organizzazioni  dei
          produttori; 
                b) gestire le crisi di mercato; 
                c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione
          di programmi; 
                d) coordinare le attivita'  delle  organizzazioni  di
          produttori; 
                e)   promuovere   e   realizzare   servizi   per   il
          miglioramento qualitativo e la valorizzazione del  prodotto
          e  progetti  di  interesse  comune  per  le  organizzazioni
          associate allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita'
          delle stesse; 
                f)  svolgere  azioni  di  supporto   alle   attivita'
          commerciali  dei  soci,  anche  mediante  la  creazione  di
          societa' di servizi. 
              2.  Le  Unioni  nazionali  delle   organizzazioni   dei
          produttori riconosciute alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto legislativo, qualora perseguano gli  scopi
          di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono  costituirsi
          nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1. 
              3. Spettano al Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
          e sostegno  delle  forme  associate  di  organizzazioni  di
          produttori, ai sensi dell'art. 33,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, possono  essere  definiti  i  requisiti  minimi
          differenziati delle forme associate  di  organizzazioni  di
          produttori ai fini del loro riconoscimento.». 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo  2001,
          n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione
          del relativo statuto), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          - serie generale - n.  122  del  28  maggio  2001),  e'  il
          seguente: 
                «a) svolge, sulla base degli indirizzi  del  Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali  e  di  specifiche
          convenzioni,  le  funzioni  riguardanti   la   rilevazione,
          l'elaborazione  e  la   diffusione   dei   dati   e   delle
          informazioni che riguardano i mercati agricoli,  forestali,
          ittici e alimentari, anche ai  fini  dell'attuazione  degli
          adempimenti e  degli  obblighi  derivanti  dalla  normativa
          comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;». 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              «4. I regolamenti di cui al comma 1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e
          10 del citato decreto n. 174 del 2006, come modificati  dal
          presente il decreto: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti  del  presente
          regolamento si intende per: 
                a) "Borsa  merci  telematica  italiana":  il  mercato
          telematico    regolamentato    dei    prodotti    agricoli,
          agroenergetici,  agroalimentari,  ittici  e   dei   servizi
          logistici, realizzato attraverso la piattaforma telematica,
          accessibile da postazioni  remote,  che  viene  predisposta
          dalla societa' di gestione; 
                b) "Piattaforma telematica": un'unica  infrastruttura
          telematica  a  livello  nazionale  con  piu'   sistemi   di
          contrattazione per la negoziazione di merci, di  derrate  e
          di servizi logistici; 
                c)  "Societa'   di   gestione":   il   soggetto   che
          predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica; 
                d)  "Deputazione  nazionale":  l'organismo   che   ha
          funzioni di vigilanza e di indirizzo generale  della  Borsa
          merci telematica italiana; 
                e) "Camere di commercio":  le  Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   titolari   della
          facolta' di istituire borse di  commercio  ai  sensi  della
          legge 20 marzo 1913, n. 272; 
                f) "Unioncamere": l'Unione italiana delle  camere  di
          commercio,   industria,    artigianato    e    agricoltura,
          riconosciuta persona  giuridica  di  diritto  pubblico  con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954,  n.
          709 e successive modificazioni; 
                g)  "Soggetti   abilitati   all'intermediazione":   i
          raccoglitori e gestori di ordini  all'interno  della  Borsa
          merci telematica italiana; 
                h) "impresa di investimento comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  di
          investimento, avente sede legale e  Direzione  generale  in
          Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea; 
                i)  "impresa   di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi di investimento, avente sede legale  in  uno  Stato
          extracomunitario; 
                l) "imprese di investimento": le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                m) "Societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)":
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          Testo unico bancario, autorizzata  a  svolgere  servizi  di
          investimento, avente sede legale e  Direzione  generale  in
          Italia; 
                n) "Testo unico bancario (T.U. bancario)": il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                o) "mercati": i mercati telematici  disciplinati  dai
          regolamenti   speciali   di   prodotto   approvati    dalla
          deputazione  nazionale  su  proposta  della   societa'   di
          gestione; 
                p) "Regolamento": il presente provvedimento; 
                q) "Regolamenti speciali di  prodotto":  disciplinari
          che indicano le condizioni di negoziazione  telematica,  le
          caratteristiche specifiche del prodotto, le  condizioni  di
          pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro  evento  o
          fatto successivo alla conclusione del contratto  che  possa
          incidere sull'esecuzione del medesimo; 
                r) "prodotti agroenergetici": i prodotti  provenienti
          dalla   coltivazione   del   fondo,   dalla   selvicoltura,
          dall'allevamento di animali e dalle attivita'  connesse,  e
          dalla trasformazione  degli  stessi,  utilizzabili  per  la
          produzione di energia, e gli altri prodotti  definiti  tali
          dalle norme comunitarie, nazionali e  regionali  nonche'  i
          certificati di produzione che ne derivano; 
                s) "servizi logistici":  la  logistica  interna  alle
          strutture  dei  clienti,  la  gestione  del  magazzino,  la
          gestione  del  deposito,  la  gestione  degli  ordini,   la
          movimentazione e il trasporto delle merci, il carico  e  lo
          scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi
          identificati tali  dalle  norme  comunitarie,  nazionali  e
          regionali, rivolti  agli  utilizzatori  della  Borsa  merci
          telematica italiana.». 
              «Art. 4 (Soggetti abilitati all'intermediazione). -  1.
          I soggetti abilitati all'intermediazione sono: 
                a)  agenti  di  affari  in  mediazione  e  agenti   e
          rappresentanti di commercio dei settori  indicati  all'art.
          1, comma 1, lettera a); 
                b) societa' di capitali costituite in maggioranza, in
          termini  di  capitale  sociale  con  diritto  di  voto   in
          assemblea ordinaria, da: agenti di affari in  mediazione  e
          agenti e rappresentanti di commercio dei  settori  indicati
          all'art.   1,   comma   1,   lettera   a),   organizzazioni
          professionali  presenti  o  rappresentate   nel   Consiglio
          nazionale dell'economia  e  del  lavoro,  che  operano  nei
          settori  indicati  all'art.  1,  comma   1,   lettera   a),
          imprenditori di cui agli articoli 2135 e  2195  del  codice
          civile, in  quest'ultimo  caso,  che  esercitino  attivita'
          strumentali o connesse alle attivita' dei settori  indicati
          all'art. 1, comma 1, lettera a), imprenditori della  pesca,
          organizzazioni di produttori agricoli di cui agli  articoli
          2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005,  n.  102,
          le societa' cooperative e  i  loro  consorzi  operanti  nei
          settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a); 
                c) imprese di investimento (S.I.M. e  le  imprese  di
          investimento   comunitarie   ed   extracomunitarie),    gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  testo  unico  bancario  e  le   banche
          autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento; 
                d) le societa' cooperative e i loro consorzi operanti
          nei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a); 
                e) le organizzazioni di produttori  agricoli  di  cui
          agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005,
          n. 102. 
              2. I soggetti abilitati all'intermediazione di  cui  al
          precedente comma 1, lettera a), devono: 
                a) possedere regolare iscrizione  nei  ruoli  formati
          dalle Camere di commercio; 
                b) essere capaci di obbligarsi; 
                c)  non  essere  stati  dichiarati   falliti,   salvo
          l'eventuale riabilitazione; 
                d) non essere stati condannati per delitti contro  la
          fede pubblica o contro la proprieta', ovvero  per  uno  dei
          delitti  seguenti:   peculato,   concussione,   corruzione,
          sottrazione  da  luoghi   di   pubblico   deposito,   falsa
          testimonianza e calunnia; 
                e) non essere stati esclusi dalle Borse merci; 
                f) non essere inclusi  negli  elenchi  ufficiali  dei
          protesti  cambiari,  attestato  da  visura  nazionale   dei
          medesimi; 
                g)  nel  caso  di  agenti  d'affari  in   mediazione,
          possedere la maggiore eta', godere  dei  diritti  civili  e
          politici e non esercitare il commercio relativo alla specie
          di mediazione da essi professata; 
                h)  non  aver   riportato   condanne   con   sentenza
          irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,  alla
          reclusione per un tempo non inferiore a  due  anni  per  un
          qualunque delitto non colposo; 
                i)  non  essere  stati   sottoposti   a   misure   di
          prevenzione disposte dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi
          della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o  della  legge  31
          maggio  1965,  n.  575,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni; 
                l) (soppressa). 
              3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di  cui  al
          precedente comma 1, lettera b), devono: 
                a) rispettare le disposizioni di cui  all'allegato  1
          al presente decreto; 
                b) adottare la forma di societa' di capitale; 
                c) (soppressa); 
                d)i titolari di partecipazioni  al  capitale  sociale
          devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita'  di   cui
          all'allegato 2 al presente decreto. 
              4. I soggetti abilitati all'intermediazione di  cui  al
          precedente  comma  1,  lettera  c),  devono   possedere   i
          requisiti di cui al Titolo II, Capo I, art. 19 e di cui  al
          Titolo II, Capo  I,  articoli  27,  28  e  29  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              4-bis. I soggetti abilitati all'intermediazione di  cui
          al precedente comma 1), lettere d) ed e), devono rispettare
          le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto. 
              5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di  cui  al
          precedente comma 1, lettere a),  b),  d)  ed  e),  dovranno
          essere  iscritti  in  un  apposito  elenco,  tenuto   dalla
          deputazione nazionale, e potranno  indicare  negli  atti  e
          nella   corrispondenza    gli    estremi    dell'iscrizione
          nell'elenco. 
              6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono: 
                a)   attenersi   alle   disposizioni   del   presente
          regolamento, dei regolamenti speciali di  prodotto  e  alle
          disposizioni della Deputazione nazionale e  della  societa'
          di gestione; 
                b)   comportarsi   con   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza nel rispetto della deontologia professionale  e
          per l'integrita' dei mercati; 
                c) acquisire le informazioni necessarie  dai  clienti
          ed operare in modo  che  essi  siano  sempre  adeguatamente
          informati; 
                d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo  il
          rischio di conflitti  di  interesse  e,  in  situazioni  di
          conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai  clienti
          trasparenza ed equo trattamento; 
                e)  disporre  di  risorse  e  procedure,   anche   di
          controllo  interno,  idonee  ad   assicurare   l'efficiente
          svolgimento dei servizi; 
                f)  svolgere  una  gestione  indipendente,   sana   e
          prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
          dei clienti sui beni affidati; 
                g) versare i corrispettivi determinati dalla societa'
          di gestione per i  servizi  della  Borsa  merci  telematica
          italiana da essa erogati.». 
              «Art. 5  (Tipologie  di  contrattazioni  telematiche  e
          autorizzazioni). - 1. Nella Borsa merci telematica italiana
          e' consentita la negoziazione attraverso tre  tipologie  di
          contratti: 
                a) contratti a pronta consegna; 
                b) contratti a consegna differita nel tempo; 
                c) contratti a termine. 
              2.  Sono  autorizzati  a  generare  e  a  negoziare   i
          contratti a  pronta  consegna  e  i  contratti  a  consegna
          differita    nel     tempo     i     soggetti     abilitati
          all'intermediazione di cui al precedente art. 4,  comma  1,
          lettere a), b), d) ed e). Sono autorizzati  a  negoziare  i
          contratti    a     termine     i     soggetti     abilitati
          all'intermediazione, di cui al precedente art. 4, comma  1,
          lettera c), secondo quanto disposto dall'art. 1,  comma  1,
          lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i)  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
              «Art. 7 (Deputazione nazionale). -  1.  La  Deputazione
          nazionale,  e'  nominata  dal  Ministro   delle   politiche
          agricole e forestali ed e' composta da sette componenti: 
                a) un rappresentante del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari   e   forestali,   con   funzione   di
          presidente; 
                a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per
          il mercato agricolo alimentare (ISMEA); 
                b) un rappresentante del  Ministero  delle  attivita'
          produttive; 
                c) un rappresentante della Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano; 
                d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere,  in
          rappresentanza  delle  Camere  di  commercio,  socie  della
          societa' di gestione. 
              2. I componenti della deputazione nazionale restano  in
          carica tre anni e possono essere riconfermati. 
              3. La  sede  e  la  segreteria  sono  istituite  presso
          Unioncamere. 
              4.  La  Deputazione  nazionale  esercita  funzioni   di
          vigilanza  e  di  indirizzo  generale  della  Borsa   merci
          telematica italiana, svolgendo  collegialmente  i  seguenti
          compiti: 
                a)  vigila  sulla  societa'   di   gestione   e   sul
          funzionamento  generale  della   Borsa   merci   telematica
          italiana e dei mercati adottandone il regolamento  generale
          di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo art. 8; 
                b) omogeneizza le  modalita'  di  negoziazione  e  di
          realizzazione di forme di sicurezza  e  di  garanzia  delle
          transazioni sul territorio nazionale; 
                c)  formula  lo  schema  e  i  criteri  generali   di
          redazione   dei   regolamenti    speciali    di    prodotto
          comunicandoli alla societa' di gestione; 
                d) adotta  i  regolamenti  speciali  di  prodotto  su
          proposta della societa' di gestione; 
                e)  stabilisce  i  provvedimenti   disciplinari   nei
          confronti dei soggetti  abilitati  all'intermediazione  che
          abbiano violato il regolamento, i regolamenti  speciali  di
          prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale; 
                f) iscrive in un apposito elenco, del quale  ne  cura
          la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di  cui
          al precedente art. 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e); 
                g) adotta con proprio regolamento le sue modalita' di
          funzionamento; 
                h) autorizza la societa'  di  gestione  a  realizzare
          progetti sperimentali che prevedano  procedure  transitorie
          semplificate, aventi  come  obbiettivo  lo  sviluppo  della
          Borsa merci telematica italiana. 
              5.  Agli  oneri  derivanti  dal   funzionamento   della
          Deputazione nazionale  si  provvede  tramite  gli  ordinari
          stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.». 
              «Art. 8 (Societa' di gestione). -  1.  La  societa'  di
          gestione, costituita ai sensi dell'art. 2,  comma  2  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi
          di diritto pubblico  comprese  le  Unioni  regionali  delle
          Camere di commercio e i consorzi e le  societa'  consortili
          costituite  dai  suddetti  organismi,  svolge  funzioni  di
          interesse generale. La  partecipazione  maggioritaria  alla
          societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio,
          ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere  di
          ammontare non inferiore ad un milione di euro. 
              2.  La  societa'  di  gestione  acquisisce   la   forma
          giuridica di societa' consortile per azioni e, a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
          e' autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci
          telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)". 
              3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo della  societa'  di  gestione  devono
          possedere i requisiti di onorabilita' di cui al  Titolo  I,
          Capo II, art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58. 
              4. La societa' di gestione svolge funzioni di interesse
          generale  garantendo  l'unicita'  di  funzionamento   della
          piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti: 
                a) predispone e amministra la piattaforma telematica,
          assicurandone uniformita' di accesso e di gestione; 
                b) propone alla Deputazione nazionale  i  regolamenti
          speciali di prodotto predisposti  secondo  lo  schema  e  i
          criteri  generali  formulati  dalla  Deputazione  nazionale
          stessa; 
                c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici
          in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee  a
          livello  nazionale  e  comunitario  per  i  servizi   della
          pubblica amministrazione, e  provvede  alla  rilevazione  e
          alla  diffusione  delle  informazioni  secondo  criteri  di
          correttezza e trasparenza; 
                d) verifica, anche con il supporto  delle  Camere  di
          commercio,  il  possesso   dei   requisiti   previsti   dal
          precedente  art.  4,  comma  2  per  i  soggetti  abilitati
          all'intermediazione; 
                e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione
          i servizi relativi all'accesso, alla  negoziazione  e  alla
          rilevazione delle informazioni presenti  sulla  piattaforma
          telematica; 
                f)  determina  i  corrispettivi  a  essa  dovuti  dai
          soggetti abilitati all'intermediazione; 
                g) (soppressa); 
                h) fornisce alle Camere di  commercio  i  servizi  in
          materia ai prezzi, alla formazione, alla  promozione  e  al
          supporto organizzativo e tecnico; 
                i) propone alla Deputazione nazionale un  regolamento
          generale  recante   le   modalita'   organizzative   e   di
          funzionamento per l'attuazione  del  presente  regolamento,
          dotandosi    di    un    assetto    organizzativo    idoneo
          all'assolvimento dei compiti ad  essa  attribuiti  e  delle
          direttive impartite dalla Deputazione nazionale; 
                l)      fornisce      ai      soggetti      abilitati
          all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle  loro
          associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri
          organismi di  diritto  pubblico  e  privato  interessati  a
          promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana
          e a diffondere  i  prezzi  dei  prodotti  transabili  sulla
          stessa, servizi di formazione, promozione,  accessori  alle
          contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico
          e  tecnologico,  finalizzati  al  corretto  ed   efficiente
          utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa; 
                m) realizza progetti sperimentali  per  l'attivazione
          di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale,
          adottando  procedure   transitorie   semplificate,   previa
          autorizzazione della Deputazione nazionale.». 
              «Art. 9 (Camere  di  commercio).  -  1.  Le  Camere  di
          commercio, con il coordinamento di  Unioncamere,  attendono
          ai seguenti compiti: 
                a) assumono la qualita' di socio  della  societa'  di
          gestione e costituiscono con  partecipazione  maggioritaria
          la societa' di gestione stessa; 
                b) supportano eventualmente l'attivita'  di  verifica
          dei requisiti di cui al  precedente  art.  4  svolta  dalla
          societa' di gestione; 
                c) assicurano sul territorio  nazionale  il  supporto
          per consentire ai  soggetti  abilitati  all'intermediazione
          l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana; 
                d)  pubblicano,  attraverso   i   propri   bollettini
          ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute
          nella Borsa merci telematica italiana in termini di  prezzi
          di riferimento e di quantita' delle merci, delle derrate  e
          dei servizi logistici negoziati in via telematica; 
                e) promuovono,  anche  attraverso  le  organizzazioni
          imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica
          attivita' di comunicazione  in  favore  della  Borsa  merci
          telematica italiana.». 
              «Art. 10 (Periodo transitorio).  -  1.  Allo  scopo  di
          promuovere   l'utilizzo   della   piattaforma   telematica,
          l'accesso alla Borsa  merci  telematica  italiana,  per  un
          periodo transitorio di ventiquattro mesi  decorrenti  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  e'
          consentito anche agli operatori accreditati. 
              2. Ai fini dell'accreditamento da parte della  Societa'
          di gestione  alla  Borsa  merci  telematica  italiana,  gli
          operatori devono: 
                a) appartenere alle categorie  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera b); 
                b) possedere i requisiti previsti dall'art. 4,  comma
          2, lettere b), c), d), e), f), h) ed i); 
                c) essere iscritti nel registro imprese della  Camera
          di commercio, operare in uno dei settori di cui all'art. 1,
          comma 1, lettera a), ed appartenere ad una  delle  seguenti
          categorie: commercianti, utilizzatori  compresa  la  grande
          distribuzione, trasformatori, cooperative, altri  organismi
          associativi detentori  delle  merci,  produttori  agricoli,
          operatori della pesca e fornitori di servizi logistici; 
                d) non essere inclusi  negli  elenchi  ufficiali  dei
          protesti  cambiari,  attestato  da  visura  nazionale   dei
          medesimi. 
              3. (soppresso).».