DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012, n. 89

Proroga di termini in materia sanitaria. (12G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 132 (in G.U. 10/08/2012, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
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Testo in vigore dal: 28-6-2012
al: 10-8-2012
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
finalizzate ad assicurare e garantire  l'ordinato  svolgimento  delle
attivita' connesse ai bisogni di  salute,  con  particolare  riguardo
all'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria e alla
continuita' degli organismi e delle commissioni istituite  presso  il
Ministero della salute nelle more del loro riordino; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2  e
3, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  ulteriormente
prorogato al 31 ottobre 2012. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
della Repubblica di cui  all'articolo  2,  comma  4,  della  legge  4
novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, sono
prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso
il Ministero della salute di cui all'Allegato 1.  Entro  la  medesima
data il Ministro della salute, puo', con propri  decreti,  rinnovarne
la composizione, senza accrescere il numero dei componenti. 
  3. Il Ministro della salute, con proprio  decreto,  fatti  salvi  i
componenti  di  diritto  previsti  dalla  normativa   vigente,   puo'
rinnovare  la  composizione  del  Consiglio  superiore  di   sanita',
nominando il presidente e i  componenti  non  di  diritto,  riducendo
questi ultimi al numero di quaranta.