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DECRETO-LEGGE 30 maggio 2012, n. 67

Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. (12G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 (in G.U. 30/07/2012, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   rinviare
ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli  italiani
all'estero e del Consiglio generale  degli  italiani  all'estero,  al
fine di razionalizzare la  relativa  spesa  in  attesa  del  generale
riordino della materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di conseguire  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della
spesa pubblica destinata a garantire l'operativita'  degli  organismi
di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa  del  generale
riordino  della  normativa  che  disciplina  la  composizione  e   le
modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le  elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani  all'estero  (COMITES)  e,
conseguentemente, del Consiglio generale  degli  italiani  all'estero
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo  8
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al  31  dicembre  2010
dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1,
del  decreto-legge  28  aprile   2010,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  giugno  2010,  n.  98.  Tali  elezioni
devono comunque  avere  luogo  entro  la  fine  dell'anno  2014.  Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, su proposta del Ministro degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo  sviluppo  della
societa' dell'informazione, sono stabilite le modalita' di  votazione
e  scrutinio  nei  seggi  costituiti  presso  la  sede   dell'ufficio
consolare o, ove possibile, anche in  altri  locali  predisposti  dal
comitato elettorale, tenuto conto del numero  degli  elettori,  della
loro dislocazione e della disponibilita' di personale, anche mediante
l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto  dei  principi  di
personalita' e segretezza del voto,  in  modo  da  garantire  che  il
relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma  3  del
presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia  informatica
sia  sicuro  da  attacchi  deliberati  o  comunque  non  autorizzati,
garantisca il funzionamento del voto da  qualunque  inefficienza  del
materiale o del programma  tecnologico  e  consenta  all'elettore  di
poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento  e'
stabilita la disciplina delle operazioni di  scrutinio  nel  rispetto
del principio di  segretezza  del  voto,  adeguate  all'adozione  del
sistema di votazione mediante l'utilizzo di  tecnologia  informatica,
nonche'  la  modalita'  di  partecipazione  al  voto  con  tecnologia
informatica mediante la disponibilita' di postazioni di  accesso  per
gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si
trovano  in  Paesi  in  cui  la  trasmissione  cifrata  dei  dati  e'
interdetta o impossibile. 
  1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione  del
voto possono essere consegnate anche tramite  posta  elettronica  non
certificata.  I  componenti  dei  seggi,  individuati  dal   comitato
elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso  o  rimborso
spese comunque denominato. 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286: 
    a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i  seggi
elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli  scrutatori,  di
sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali»  sono
soppresse; 
    c) l'articolo 17 e' abrogato; 
    d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso e i
commi 2 e 3 sono abrogati; 
    e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati. 
  1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 e'  emanato  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  che   si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso  inutilmente
il termine senza che le Commissioni abbiano  espresso  il  parere  di
rispettiva competenza il regolamento puo' essere adottato. 
  2. Gli attuali componenti dei Comitati  degli  italiani  all'estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani  all'estero  (CGIE)
restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. 
  2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalita' di votazione per
corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre  2003,  n.
286, con l'ammissione  al  voto  degli  elettori  che  abbiano  fatto
pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di  iscrizione
nell'elenco  elettorale  almeno  trenta  giorni  prima   della   data
stabilita per le votazioni. Gli  uffici  consolari  danno  tempestiva
comunicazione di tale adempimento alle comunita' italiane del luogo a
mezzo avvisi da  affiggere  nella  sede  della  rappresentanza  e  da
pubblicare sui rispettivi siti internet, nonche' tramite  ogni  altro
idoneo mezzo di comunicazione. ((4)) 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 2
milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno  2012,
derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del
Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati: 
    a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno  2012  in
favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei  corsi
di lingua e cultura italiana all'estero; 
    b) per un ammontare pari a 1.339.000  euro  per  l'anno  2012  al
rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta  e  indiretta,
degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza; 
    c) per un ammontare pari  a  200.000  euro  per  l'anno  2012  al
funzionamento dei COMITES. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
323) che "Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione
all'elenco  elettorale  di  cui  all'articolo  1,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18 marzo 2015".