DECRETO-LEGGE 30 maggio 2012, n. 67

Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. (12G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 (in G.U. 30/07/2012, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-6-2012
al: 30-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   rinviare
ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli  italiani
all'estero e del Consiglio generale  degli  italiani  all'estero,  al
fine di razionalizzare la  relativa  spesa  in  attesa  del  generale
riordino della materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di conseguire  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della
spesa pubblica destinata a garantire l'operativita'  degli  organismi
di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa  del  generale
riordino  della  normativa  che  disciplina  la  composizione  e   le
modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le  elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani  all'estero  (COMITES)  e,
conseguentemente, del Consiglio generale  degli  italiani  all'estero
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo  8
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al  31  dicembre  2010
dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1,
del  decreto-legge  28  aprile   2010,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  giugno  2010,  n.  98.  Tali  elezioni
devono comunque  avere  luogo  nell'anno  2014.  Con  regolamento  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione  tecnologica
e allo sviluppo della societa' dell'informazione, sono  stabilite  le
modalita' di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica,
nel rispetto dei principi di personalita' e segretezza del  voto,  in
modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di  spesa
indicato al comma 3. 
  2. Gli attuali componenti dei Comitati  degli  italiani  all'estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani  all'estero  (CGIE)
restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 2
milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.