LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286

Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
Testo in vigore dal: 31-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
            (Durata in carica e decadenza dei componenti) 
 
  1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni  e  sono
rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati  consecutivi.
(1) (2) (3) 
  2. Qualora l'elezione  dei  componenti  di  un  Comitato  sia,  per
qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del  mandato
non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata  in
carica di tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto
per la generalita' dei Comitati. 
  3.  Con  decreto  dell'autorita'  consolare,  su  indicazione   del
presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari  o  decaduti
sono sostituiti con i primi candidati  non  eletti  della  lista  cui
appartengono. La mancata  partecipazione  immotivata  ai  lavori  del
Comitato per tre  sedute  consecutive  comporta  la  decadenza  dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro  del
Comitato  il  trasferimento  della  residenza  dalla   circoscrizione
consolare in cui era stato eletto. 
  4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno  della
meta', esso e' sciolto dall'autorita'  consolare,  che  indice  nuove
elezioni da svolgere entro  sei  mesi  dalla  data  di  scioglimento.
L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento del Comitato
quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del  numero
legale, oppure quando, per gravi motivi o  per  sostanziale  modifica
della circoscrizione, non  e'  in  grado  di  garantire  un  regolare
espletamento  delle  sue  funzioni.   Sulla   base   della   proposta
dell'autorita'  consolare,  il  Ministro  degli  affari  esteri,   di
concerto con il Ministro per  gli  italiani  nel  mondo,  sentito  il
comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo  scioglimento
del Comitato. 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che "Le elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale  degli
italiani all'estero  (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla  scadenza
prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003,  n.  286.  Tali
elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2010, n. 98 ha disposto (con l'art. 2, comma  1)  che
"In attesa del generale riordino della materia, le  elezioni  per  il
rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani   all'estero   (COMITES)   e,
conseguentemente, del Consiglio generale  degli  italiani  all'estero
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo  8
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, gia' prorogata  al  31  dicembre
2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre
2012". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2012, n. 118, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
"le elezioni per il rinnovo dei Comitati  degli  italiani  all'estero
(COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli  italiani
all'estero (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla  scadenza  prevista
dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al  31
dicembre  2010  dall'articolo  10,  comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  e,  successivamente,  al  31  dicembre  2012
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2010,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2010,  n.  98.
Tali elezioni devono comunque avere luogo  entro  la  fine  dell'anno
2014". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 14, comma
3) che "Le elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero (COMITES)  e,  conseguentemente,  del  Consiglio  generale
degli  italiani  all'estero  (CGIE),  sono  rinviate  rispetto   alla
scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8  della  legge  23  ottobre
2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323 della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15  aprile  e
il 31 dicembre 2021".