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DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59

Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. (12G0081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal: 6-2-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il riordino del  Servizio  nazionale  di  protezione
civile ed il rafforzamento della sua capacita' operativa, nonche'  di
garantire il corretto impiego e  reintegro  del  Fondo  nazionale  di
protezione civile, al fine di rendere piu' incisivi gli interventi di
protezione  civile  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 30 aprile 2012 e dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e
per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di protezione civile 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)). 
  1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo
il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  "8-bis. Le spese per gli  interventi  realizzati  direttamente  dai
comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi  in  seguito
ai quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di
emergenza e che risultano effettuate  nell'esercizio  finanziario  in
cui avviene la calamita' e nei due esercizi  successivi,  nei  limiti
delle risorse  rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  8-ter,  sono
escluse, con legge, dal saldo finanziario  rilevante  ai  fini  della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. 
   8-ter.  Alla   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
indebitamento netto e di  fabbisogno  derivanti  dall'attuazione  del
comma  8-bis  del  presente  articolo  si  provvede  anche   mediante
l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,
del  decreto-legge  7  ottobre  2008,   n.   154,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni". 
  2. All'articolo 7 della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il  seguente:  "2-bis.  La  flotta
aerea  antincendio  della  Protezione   civile   e'   trasferita   al
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. Con regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono  stabiliti  i
tempi  e  le  modalita'  di  attuazione  del  trasferimento,   previa
individuazione delle risorse finanziarie, strumentali  e  umane  allo
scopo finalizzate, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica.  Restano  fermi  i  vigenti   contratti   comunque
afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento  della  protezione
civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."; 
    b) nel comma 4, la parola: "COAU" e' sostituita  dalle  seguenti:
"Centro operativo di cui al comma 2" e  le  parole:  "comma  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "medesimo comma". 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)). 
  4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26, e' abrogato.