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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011, n. 237

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard. (12G0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-4-2012
 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                        con delega allo sport 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3,  e
4 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 19, lettera a), nella  parte  in  cui
prevede l'attribuzione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
delle competenze in materia di sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con
il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, registrato alla Corte  dei  conti  il  23  giugno  2008,
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega  di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre  2009,  modifiche  al  D.P.C.M.  23  luglio  2002,   recante:
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri»   e   rideterminazione   delle   dotazioni   organiche
dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per
lo Sport; 
  Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la  professione  di
maestro di sci e ulteriori disposizioni  in  materia  di  ordinamento
della professione di guida alpina; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  e  successive  modificazioni,  Regolamento  recante   norme   di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286; 
  Considerate le competenze  attribuite  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   206
all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206,  il  quale  prevede,  in  caso  di  differenze
sostanziali, la possibilita' che il prestatore di servizi occasionali
e temporanei colmi tali differenze  attraverso  una  specifica  prova
attitudinale; 
  Visto l'articolo 22 del predetto  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206,  il  quale,  in  presenza  di  determinate  condizioni,
subordina  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  abilitante
all'esercizio di un'attivita' professionale conseguito in  uno  Stato
membro dell'Unione Europea, al compimento di una misura  compensativa
consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in
un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni; 
  Considerato che, con decisione del 25 luglio 2000 e del  1°  giugno
2001, la Commissione  Europea,  in  seguito  a  richiesta  di  deroga
presentata  da  Germania,  Francia,  Italia  e  Austria,   ai   sensi
dell'articolo 14 della  direttiva  92/51/CEE  del  Consiglio  per  il
riconoscimento di determinate  formazioni  professionali  nell'ambito
sportivo, ha autorizzato l'Italia ad imporre una  prova  attitudinale
ai candidati che chiedano lo stabilimento o  lo  svolgimento  di  una
libera prestazione di servizi  in  Italia,  nel  caso  in  cui  siano
presenti differenze sostanziali  tra  la  loro  formazione  e  quella
richiesta nello Stato membro ospitante; 
  Visto l'articolo 23, comma 3, del predetto  decreto  legislativo  9
novembre  2007,  n.  206,  il  quale  stabilisce  che  le   Autorita'
competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco
di materie che, in base ad un confronto tra la  formazione  richiesta
sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono
contemplate nei titoli di formazione del richiedente; 
  Vista la nota del Presidente del Collegio nazionale dei maestri  di
sci italiani in data 26 luglio 2011 attestante l'uniformita' su tutto
il  territorio  nazionale  delle  modalita'  di  accertamento   della
professionalita' necessaria per il rilascio del titolo di maestro  di
sci e nelle more dell'introduzione, anche nella Provincia autonoma di
Bolzano - Alto Adige (nota del  18  luglio  2011)  delle  prove  gia'
applicate  nei  corsi  di  formazione  professionale  nelle  restanti
regioni e province autonome, denominate eurotest ed eurosecurite'; 
  Considerata, secondo quanto previsto dall'articolo 24  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  l'esigenza  di  definire,  con
decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998,  n.  400,  con
riferimento alle singole professioni,  le  procedure  necessarie  per
assicurare  lo  svolgimento,  la  conclusione,  l'esecuzione   e   la
valutazione delle misure compensative di cui agli articoli  11  e  23
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni  di  maestro
di sci alpino e  di  maestro  di  snowboard,  le  procedure  relative
all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi  dell'articolo  24
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Sentiti il Collegio Nazionale dei Maestri  di  Sci  italiani  e  la
Federazione italiana sport invernali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere n. 3847/2011 del Consiglio di Stato espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  27
settembre 2011; 
  Vista la nota prot. USS_SPORT n. 0006068 in data 8 novembre 2011 di
comunicazione al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1) Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206; 
    b) «autorita' competente»  l'autorita'  di  cui  all'articolo  5,
lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport; 
    c)  «richiedente»  il  professionista  che   domanda,   ai   fini
dell'esercizio, in Italia, delle professioni  di  maestro  di  sci  e
maestro di snowboard, il riconoscimento del titolo  rilasciato  dallo
Stato di provenienza attestante una formazione professionale  al  cui
possesso la legislazione del medesimo  Stato  subordina  l'accesso  o
l'esercizio  della  professione  ovvero  il  prestatore  di   servizi
temporaneo e occasionale nell'ipotesi di cui all'articolo  11,  comma
4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    d) «struttura» il Collegio nazionale dei maestri di sci  italiani
con il quale l'Ufficio per lo Sport sottoscrive apposita  convenzione
per lo svolgimento delle prove attitudinali; 
    e) «Conferenza di  servizi»  la  Conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, indetta ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  per  la
valutazione dei titoli professionali; 
    f) «decreto di  riconoscimento»,  il  decreto  di  riconoscimento
adottato dal Capo Ufficio per  lo  Sport  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  6,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.