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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare interventi volti  all'efficientamento  ed  al  potenziamento
dell'azione dell'amministrazione tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  
                                Emana 
  
  
                     il seguente decreto-legge: 
  
                               Art. 1 
  
  
                   Rateizzazione debiti tributari 
  
  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
462, il comma 7 e' abrogato. 
  2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; 
    b) dopo il comma 1-bis  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-ter.  Il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili  di  importo
crescente per  ciascun  anno.  1-quater.  Ricevuta  la  richiesta  di
rateazione, l'agente della riscossione puo'  iscrivere  l'ipoteca  di
cui all'articolo 77 solo nel caso  di  mancato  accoglimento  ((della
richiesta)), ovvero di decadenza ai sensi del  comma  3.  Sono  fatte
comunque salve le ipoteche gia' iscritte  alla  data  di  concessione
della rateazione». 
    c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la  seguente:
«consecutive». 
  3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono  soggetti   a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. 
  4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti  di
natura patrimoniale,  gli  enti  pubblici  dello  Stato  possono,  su
richiesta  del  debitore,  che  versi  in  situazioni  di   obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una  rateizzazione,  riconoscere  al
debitore la ripartizione del pagamento delle  somme  dovute  in  rate
costanti, ovvero in rate variabili. La  disposizione  del  precedente
periodo non trova applicazione  in  materia  di  crediti  degli  enti
previdenziali ((nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da
sanzioni comunitarie)). 
  ((4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo  48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni, il  soggetto  pubblico  e'  comunque
tenuto a procedere al pagamento, in favore  del  beneficiario,  delle
somme che, fermo quanto  disposto  dall'articolo  72-ter  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  introdotto
dall'articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto,  e
dall'articolo  545  del  codice   di   procedura   civile,   eccedono
l'ammontare del debito per  cui  si  e'  verificato  l'inadempimento,
comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 
  4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui  al  comma  4-bis
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
  4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri  d'ufficio  il
mancato  pagamento  delle  somme  dovute  al  beneficiario  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40)). 
  5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole:  «all'importo
di cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono  inserite
le seguenti: «; costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e
tasse certi, scaduti ed esigibili». 
  6. Sono fatti salvi i comportamenti  gia'  adottati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni  appaltanti  in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.