stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U. 20/02/2012, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
nascondi
vigente al 01/12/2024
Testo in vigore dal: 21-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  ridurre  con
effetti immediati il sovraffollamento carcerario  e  di  limitare  le
attivita' di traduzione delle persone detenute da parte  delle  forze
di polizia; 
  Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre  modifiche
alle norme del  codice  di  procedura  penale  relative  al  giudizio
direttissimo innanzi al tribunale in composizione  monocratica  e  al
luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e  dell'interrogatorio
delle persone detenute; 
  Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare  il  limite
di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dell'interno  e
della difesa; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
((01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale  sono
aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 558")). 
  1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
  ((b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di  cui  ai
commi 2 e  4  il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1  dell'articolo  284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati  fuori  dal  circondario  in  cui  e'  stato
eseguito l'arresto, o in caso  di  pericolosita'  dell'arrestato,  il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee  strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria
che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che  hanno  avuto   in   consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o  inidoneita'  di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato  che
l'arrestato sia condotto nella  casa  circondariale  del  luogo  dove
l'arresto e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 
   4-ter. Nei casi  previsti  dall'articolo  380,  comma  2,  lettere
e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito  presso  idonee  strutture   nella   disponibilita'   degli
ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno   eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.  Si  applica  la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo")).