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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 giugno 2011, n. 170

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. (11G0211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2011
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Testo in vigore dal: 3-11-2011
 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  ministeri  per  il  quadriennio   normativo
2006-2009, sottoscritto il  14  settembre  2007  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, nonche' il  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  comparto
ministeri per il biennio  economico  2008-2009,  sottoscritto  il  23
gennaio 2009 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4
febbraio 2009; 
  Visto l'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia di  concerto  con  il
Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001; 
  Visto l'articolo 86 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16  aprile  2002,
n. 125; 
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 marzo  2008,  in
sede di contrattazione decentrata di  amministrazione  con  il  quale
sono stabiliti le modalita' e i criteri di ripartizione del  predetto
incentivo economico; 
  Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'11
febbraio 2011; 
  Vista la comunicazione effettuata con nota  n.  82753  in  data  21
marzo 2011 alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto si applica ai contratti  di  competenza  del
Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione  di
opere o lavori. 
  2. La somma di  cui  al  comma  5  dell'articolo  92,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
ripartita  dal  dirigente  dell'ufficio   di   livello   dirigenziale
attuatore dell'intervento in base al presente regolamento. 
  3. Il personale destinatario della somma  di  cui  al  comma  2  e'
individuato, in base all'articolo 92, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  tra
il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione  del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. 
  4. L'affidamento di un incarico di natura professionale di  cui  al
all'articolo 92, comma 5, del citato decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e' effettuato mediante decreto ministeriale. E' facolta'
del dipendente incaricato di non accettare l'incarico ricevuto, entro
sessanta giorni dalla  nomina,  con  rinuncia  motivata.  Il  rifiuto
dell'incarico esclude  il  predetto  dipendente  dall'erogazione  del
relativo compenso incentivante. 
  5. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, o al  costo  in  Euro  indicato  nel  quadro
economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro  nei  casi  in
cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare
la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui  al
comma 3, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di
cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente  punto
b): 
    a)   aliquota   percentuale   relativa   all'entita'   dell'opera
determinata come di seguito: 
      1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a  base  di  gara
non ecceda euro 150.000; 
      2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara e'
compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000; 
      3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara e'
compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000; 
      4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara e'
compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000; 
      5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a  base  di  gara
supera 25.000.000 di euro; 
    b)  aliquota  percentuale  relativa  alla  tipologia   dell'opera
determinata come di seguito: 
      1)  1,00  per  cento  per  progetti  riguardanti  nuove  opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 
      2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria; 
      3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria. 
  6. L'aliquota percentuale complessiva  e'  applicata  nella  misura
massima del 2 per cento nei seguenti casi: 
    a) progetti di speciale complessita' di cui all'articolo 90 comma
6 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  accertati  e
certificati dal Responsabile del Procedimento; 
    b) progetti realizzati per stralci funzionali; 
    c) interventi su immobili di interesse storico-artistico. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          Amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          9 maggio 2001, n. 106 S.O. 
              - Si riporta  l'art.  92  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O: 
              «Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
          e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1.  Le
          amministrazioni aggiudicatrici non possono  subordinare  la
          corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
          progettazione e delle attivita'  tecnico-amministrative  ad
          essa connesse all'ottenimento del finanziamento  dell'opera
          progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
          aggiudicatrice e progettista incaricato  sono  previste  le
          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e
          successive  modificazioni.  Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere  tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora  si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno. 
              2. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture,  determina,  con   proprio
          decreto, le tabelle dei corrispettivi delle  attivita'  che
          possono essere espletate dai soggetti di  cui  al  comma  1
          dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste  per  le
          categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
          al  comma  3  possono  essere  utilizzati  dalle   stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento. 
              3. I corrispettivi  delle  attivita'  di  progettazione
          sono calcolati, applicando le aliquote che  il  decreto  di
          cui al  comma  2  stabilisce  ripartendo  in  tre  aliquote
          percentuali la somma delle  aliquote  attualmente  fissate,
          per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
          i  medesimi   livelli.   Con   lo   stesso   decreto   sono
          rideterminate le tabelle dei  corrispettivi  a  percentuale
          relativi  alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche   in
          relazione ai nuovi  oneri  finanziari  assicurativi,  e  la
          percentuale per  il  pagamento  dei  corrispettivi  per  le
          attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma  7  nonche'
          le attivita' del responsabile di progetto  e  le  attivita'
          dei coordinatori in materia  di  sicurezza  introdotti  dal
          decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494.  Per   la
          progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
          il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
          progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata  per
          il progetto esecutivo; per la  progettazione  esecutiva  si
          applicano   le   aliquote   fissate   per   il   preventivo
          particolareggiato, per i particolari costruttivi  e  per  i
          capitolati e i contratti. 
              4. 
              5.  Una  somma  non  superiore   al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.  93,  comma
          7, e' ripartita, per ogni singola opera o  lavoro,  con  le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere. La  corresponsione  dell'incentivo
          e'  disposta  dal   dirigente   preposto   alla   struttura
          competente, previo accertamento positivo  delle  specifiche
          attivita' svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente
          alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
          singolo  dipendente  non  puo'   superare   l'importo   del
          rispettivo trattamento economico complessivo  annuo  lordo;
          le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni
          non svolte dai medesimi dipendenti, in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie. I  soggetti  di  cui  all'art.  32,
          comma 1, lettere b) e  c),  possono  adottare  con  proprio
          provvedimento analoghi criteri. 
              6. Il trenta  per  cento  della  tariffa  professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque denominato e' ripartito,  con  le  modalita'  e  i
          criteri previsti nel regolamento di cui al comma  5  tra  i
          dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo
          abbiano redatto. 
              7. A valere sugli stanziamenti  iscritti  nei  capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni competenti destinano una quota  complessiva
          non  superiore  al  dieci  per  cento  del   totale   degli
          stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei
          progetti preliminari, nonche' dei  progetti  definitivi  ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi di impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla
          stesura dei piani di sicurezza e  di  coordinamento  e  dei
          piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  agli  studi
          per    il    finanziamento    dei     progetti,     nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei  progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui   sia
          riscontrato  il  perdurare  dell'interesse  pubblico   alla
          realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano  per  i
          propri bilanci le regioni e le province  autonome,  qualora
          non vi abbiano gia'  provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le
          province e i loro consorzi. Per  le  opere  finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario. 
              7-bis. Tra le spese tecniche da  prevedere  nel  quadro
          economico   di    ciascun    intervento    sono    comprese
          l'assicurazione  dei  dipendenti,  nonche'  le   spese   di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento.». 
              - Si riporta l'art. 86 del decreto del Presidente della
          Repubblica   5   gennaio   1967,   n.    18    (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella
          Gazz. Uff. 18 febbraio 1967: 
              «Art.  86  (Procedura  per  la  stipulazione).   -   La
          procedura per la stipulazione  dei  contratti  da  eseguire
          all'estero  e'  regolata   dalle   norme   dell'ordinamento
          italiano compatibilmente con le norme e con  le  situazioni
          locali». 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile
          2002, n. 125 (Regolamento recante norme per la ripartizione
          del fondo di cui al comma 1 dell'art.  18  della  legge  11
          febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          giugno 2002, n. 149. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge  23  agosto
          1988, n. 400: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 25 della legge 15  maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              «25. Il parere del Consiglio di Stato e'  richiesto  in
          via obbligatoria: 
                a) per l'emanazione degli atti normativi del  Governo
          e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione  di  testi
          unici; 
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica; 
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 92, comma 5 del citato decreto
          legislativo n. 163  del  2006,  si  veda  nelle  note  alla
          premesse. 
              - Si riporta l'art. 90, comma 6 del decreto legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri) pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.
          214, S.O.: 
              «6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento.».