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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 giugno 2011, n. 170

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. (11G0211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2011
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Testo in vigore dal:  3-11-2011

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2009;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 marzo 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2011;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 82753 in data 21 marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente decreto si applica ai contratti di competenza del Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori.
2. La somma di cui al comma 5 dell'articolo 92, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento.
3. Il personale destinatario della somma di cui al comma 2 è individuato, in base all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
4. L'affidamento di un incarico di natura professionale di cui al all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è effettuato mediante decreto ministeriale. È facoltà del dipendente incaricato di non accettare l'incarico ricevuto, entro sessanta giorni dalla nomina, con rinuncia motivata. Il rifiuto dell'incarico esclude il predetto dipendente dall'erogazione del relativo compenso incentivante.
5. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo in Euro indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui al comma 3, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto
a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000;
2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
6. L'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2 per cento nei seguenti casi:
a) progetti di speciale complessità di cui all'articolo 90 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, accertati e certificati dal Responsabile del Procedimento;
b) progetti realizzati per stralci funzionali;
c) interventi su immobili di interesse storico-artistico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106 S.O.
- Si riporta l'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4.
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.».
- Si riporta l'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967:
«Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002, n. 125 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2002, n. 149.
- Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 92, comma 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note alla premesse.
- Si riporta l'art. 90, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.».