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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2011
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 16-8-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/99/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
  Vista  la  direttiva  2009/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva  2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di
sanzioni per violazioni; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
l'articolo 19; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e tenuto conto che  le  competenti  Commissioni  del  Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministri  degli  affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 727-bis 
 
 
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione  di  esemplari
          di specie animali o vegetali selvatiche protette) 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con  l'arresto  da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo  i  casi  in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari  e
abbia un impatto trascurabile  sullo  stato  di  conservazione  della
specie. 
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva  o  detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica  protetta  e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di  tali  esemplari  e  abbia  un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; 
    b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 733-bis 
 
 
(Distruzione o deterioramento  di  habitat  all'interno  di  un  sito
                              protetto) 
 
  Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,   distrugge   un   habitat
all'interno  di  un   sito   protetto   o   comunque   lo   deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito  con  l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.». 
  2. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  727-bis  del  codice
penale,  per  specie  animali  o  vegetali  selvatiche  protette   si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  733-bis  del  codice
penale per 'habitat all'interno  di  un  sito  protetto'  si  intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una  zona  sia  classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva  2009/147/CE,  o  qualsiasi  habitat  naturale  o  un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma  dell'art.  4,  paragrafo  4,  della  direttiva
92/43/CE. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/99/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
  Vista  la  direttiva  2009/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva  2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di
sanzioni per violazioni; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
l'articolo 19; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e tenuto conto che  le  competenti  Commissioni  del  Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministri  degli  affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 727-bis 
 
 
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione  di  esemplari
          di specie animali o vegetali selvatiche protette) 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con  l'arresto  da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo  i  casi  in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari  e
abbia un impatto trascurabile  sullo  stato  di  conservazione  della
specie. 
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva  o  detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica  protetta  e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di  tali  esemplari  e  abbia  un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; 
    b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 733-bis 
 
 
(Distruzione o deterioramento  di  habitat  all'interno  di  un  sito
                              protetto) 
 
  Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,   distrugge   un   habitat
all'interno  di  un   sito   protetto   o   comunque   lo   deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito  con  l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.». 
  2. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  727-bis  del  codice
penale,  per  specie  animali  o  vegetali  selvatiche  protette   si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  733-bis  del  codice
penale per 'habitat all'interno  di  un  sito  protetto'  si  intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una  zona  sia  classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva  2009/147/CE,  o  qualsiasi  habitat  naturale  o  un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma  dell'art.  4,  paragrafo  4,  della  direttiva
92/43/CE.