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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 57

Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. (11G0095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2011
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Testo in vigore dal: 29-4-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio  2010,
che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto
concerne la struttura e le aliquote  delle  accise  che  gravano  sui
tabacchi lavorati,  nonche'  la  direttiva  2008/118/CE,  per  quanto
concerne il regime generale delle accise; 
  Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa
alle disposizioni della medesima direttiva; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2009,  che  delega  il
Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti  le  norme
occorrenti per dare  attuazione  alla  citata  direttiva  2010/12/UE,
compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa 
 
  1. Nel testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 15, dopo  le  parole:  «regime  doganale
sospensivo» sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,  nonche'  ai
prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e)»; 
    b) all'articolo 11, dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette  acquistate,
ai sensi del comma 1,  nel  territorio  di  uno  degli  Stati  membri
menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della  direttiva
92/79/CEE  e  che  applicano,  alle  medesime  sigarette,   un'accisa
inferiore a quanto  indicato  dall'articolo  2,  paragrafo  2,  primo
comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui  al
comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto  a  300  pezzi.
Con provvedimento del  Direttore  dell'amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati
membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo  periodo  del
presente comma.»; 
    c) all'articolo 18, comma 3: 
      1) nell'alinea, le parole: «Gli ufficiali e sottufficiali» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  ufficiali,  gli  ispettori  ed  i
sovrintendenti»; 
      2) alla lettera b), dopo la parola:  «comandante»,  le  parole:
«di zona» sono sostituite dalla seguente: «regionale»; 
    d) all'articolo 39-bis: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(Oggetto
dell'imposizione)»; 
      2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «I tabacchi
lavorati  sono  sottoposti  ad  accisa.  Per  tabacchi  lavorati   si
intendono:»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti: 
    a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere  e  se,
tenuto conto  delle  loro  proprieta'  e  delle  normali  attese  dei
consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere  fumati  tali  e
quali: 
      1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di  tabacco
naturale; 
      2) i rotoli di tabacco  riempiti  di  una  miscela  di  tabacco
battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei  sigari,
di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso
l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei  sigari  che  ne  sono
provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3  grammi  e  non  superiore  a  10  grammi  e  la  cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della  lunghezza  non  e'
inferiore a 34 millimetri. 
    b) sono considerati sigarette: 
      1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali  e  che  non
sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma; 
      2) i rotoli di tabacco che, previa una  semplice  manipolazione
non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati  in
fogli di carta per sigarette. 
    c) sono considerati tabacchi da fumo: 
      1) il tabacco, anche trinciato  o  in  altro  modo  frazionato,
filato o  compresso  in  tavolette,  che  puo'  essere  fumato  senza
successiva trasformazione industriale; 
      2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non
compresi nelle lettere a) e b), e che  possono  essere  fumati;  sono
considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco  e
i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o  della  fabbricazione
di prodotti del tabacco. 
    d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in  polvere  o
in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato; 
    e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato
in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette,  condizionato
per  la  vendita  al  minuto  e  specialmente  preparato  per  essere
masticato, ma non fumato.»; 
      4) al comma 3, le parole: «larghezza di taglio inferiore ad  un
millimetro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «lunghezza  di  taglio
inferiore ad 1,5 millimetri.»; 
      5) il comma 5 e' abrogato; 
    e) all'articolo 39-ter il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Sono assimilati ai  sigari  e  ai  sigaretti  i  prodotti  costituiti
parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono  agli
altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).»; 
    f) all'articolo 39-quater, il comma 5 e' abrogato; 
    g) all'articolo 39-quinquies: 
      1)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «trimestre  solare»  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «e,  per  quanto  attiene   alla
determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al  PMP-sigarette
di cui al comma 2-bis»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «2-bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare  l'amministrazione
autonoma dei  monopoli  di  Stato  provvede  a  determinare,  per  le
sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il  prezzo
medio ponderato di vendita al minuto per  chilogrammo  convenzionale,
d'ora  in  avanti  denominato  "PMP-sigarette",  pari  al   rapporto,
espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore  totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto  comprensivo
di tutte le imposte, delle sigarette  immesse  in  consumo  nell'anno
solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette.»; 
    h) all'articolo 39-octies: 
      1) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. Per i tabacchi  lavorati  di  cui  all'articolo  39-bis,
comma 1), lettera a), di peso inferiore a 3 grammi,  l'accisa  dovuta
sui prezzi inferiori al  prezzo  medio  ponderato  e'  fissata  nella
misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo. 
  2-quinquies. Il prezzo medio ponderato di cui al comma 2-quater  e'
espresso in euro con  troncamento  dei  decimali  ed  e'  determinato
trimestralmente secondo i dati  di  vendita  rilevati  nel  trimestre
precedente.»; 
      2) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al  31  dicembre
2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari  al
6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2014,  della  somma  dell'accisa  globale  e
dell'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   calcolate   con
riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies,  comma
2-bis;»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso  tra
quelli  previsti  dall'articolo  39-bis,  comma  2,  lettera  b),  e'
considerato come due  sigarette  quando  ha  una  lunghezza,  esclusi
filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non  superiore  a  11
centimetri, come tre  sigarette  quando  ha  una  lunghezza,  esclusi
filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non  superiore  a  14
centimetri, e cosi' via.»; 
      4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'accisa globale sulle sigarette non puo' essere inferiore a 64
euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1°  gennaio  2014,  a  90
euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di  cui
all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  direttiva  2010/12/UE  direttiva  del  Consiglio
          recante modifica delle  direttive  92/79/CEE,  92/80/CEE  e
          95/59/CE per quanto concerne la  struttura  e  le  aliquote
          delle accise che gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della
          direttiva  2008/118/CE.  Pubblicata   nella   G.U.U.E.   27
          febbraio 2010, n. L 50. 
              - Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n.
          96 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O: 
                                                          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 11, 18, 39-bis,
          39-ter, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  1995,  n.
          279, S.O., come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di  prodotti
          sottoposti ad accisa). (Art. 6 D.L. n. 331/1993). -  1.  La
          circolazione di prodotti sottoposti ad  accisa,  in  regime
          sospensivo, nello Stato e nel territorio  della  Comunita',
          compreso il caso in cui tali  prodotti  transitino  per  un
          paese o un territorio terzo, puo' avvenire: 
                a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale,
          verso un altro  deposito  fiscale,  verso  un  destinatario
          registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il
          territorio della Comunita' secondo le modalita' di  cui  al
          comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'art.  17,  comma
          1; 
                b)  per  i  prodotti   spediti   da   uno   speditore
          registrato,  dal  luogo  di  importazione  verso  qualsiasi
          destinazione di cui alla lettera a). 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  luogo   di
          importazione si intende  il  luogo  in  cui  si  trovano  i
          prodotti   quando   sono   immessi   in   libera    pratica
          conformemente all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 
              3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
          regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
          lettera a), nel momento in cui essi  lasciano  il  deposito
          fiscale di spedizione e,  nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  all'atto  della  loro  immissione  in  libera
          pratica. 
              4. Il depositario autorizzato mittente o  lo  speditore
          registrato e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del  pagamento
          dell'accisa gravante sui prodotti  spediti;  in  luogo  dei
          predetti soggetti la  garanzia  puo'  essere  prestata  dal
          proprietario, dal trasportatore o dal vettore  della  merce
          ovvero, in solido, da piu' soggetti tra  quelli  menzionati
          nel presente  periodo.  In  alternativa  la  garanzia  puo'
          essere prestata dal destinatario dei  prodotti,  in  solido
          con il depositario autorizzato mittente o con lo  speditore
          registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita'
          alle  disposizioni  comunitarie  e,  per  i   trasferimenti
          comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati  membri
          della Comunita' europea.  E'  disposto  lo  svincolo  della
          cauzione quando e' data la prova della presa in carico  dei
          prodotti da parte del destinatario ovvero, per  i  prodotti
          destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
          territorio    della    Comunita',    con    le    modalita'
          rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi  7  e
          12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di  concedere
          ai depositari  autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di
          notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare  la
          garanzia sia per  i  trasferimenti  nazionali  sia,  previo
          accordo  con  gli   Stati   membri   interessati,   per   i
          trasferimenti  intracomunitari,  di   prodotti   energetici
          effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. 
              5. La circolazione, in regime sospensivo, dei  prodotti
          sottoposti ad accisa  deve  aver  luogo  con  un  documento
          amministrativo elettronico di cui al  regolamento  (CE)  n.
          684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso  dal
          sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
          da  parte  del  soggetto  speditore.  I  medesimi  prodotti
          circolano con la scorta di una copia stampata del documento
          amministrativo elettronico o di qualsiasi  altro  documento
          commerciale che indichi in modo chiaramente  identificabile
          il  codice  unico  di  riferimento   amministrativo.   Tale
          documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
          durante la circolazione in regime sospensivo;  in  caso  di
          divergenza tra i dati in esso riportati e  quelli  inseriti
          nel  sistema  informatizzato,  fanno  fede   gli   elementi
          risultanti da quest'ultimo. 
              6. Fatto salvo quanto previsto ai  commi  7  e  12,  la
          circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo si conclude nel momento in cui i  medesimi  sono
          presi in consegna dal  destinatario.  Tale  circostanza  e'
          attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
          dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal   destinatario
          nazionale  all'Amministrazione  finanziaria   mediante   il
          sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. 
              7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa  in
          regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad
          essere esportati, nel  momento  in  cui  gli  stessi  hanno
          lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e'
          attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
          di esportazione compila sulla base del  visto  dell'Ufficio
          doganale di uscita di cui all'art. 793,  paragrafo  2,  del
          regolamento (CEE) n. 2454/93. 
              8. Qualora, al momento  della  spedizione,  il  sistema
          informatizzato sia  indisponibile  nello  Stato  membro  di
          spedizione,  le  merci  circolano  con  la  scorta  di   un
          documento cartaceo contenente gli stessi elementi  previsti
          dal documento  amministrativo  elettronico  e  conforme  al
          regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
          dallo  speditore  nel  sistema  informatizzato  non  appena
          quest'ultimo  sia  nuovamente  disponibile.  Il   documento
          amministrativo   elettronico   sostituisce   il   documento
          cartaceo di cui  al  primo  periodo,  copia  del  quale  e'
          conservata dallo speditore e  dal  destinatario  nazionale,
          che   devono   riportarne   gli   estremi   nella   propria
          contabilita'. 
              9.   Qualora   il   sistema   informatizzato    risulti
          indisponibile nello Stato al momento  del  ricevimento  dei
          prodotti da  parte  del  soggetto  destinatario  nazionale,
          quest'ultimo      presenta      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione  finanziaria  un  documento   cartaceo
          contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
          al  comma  6,  attestante  l'avvenuta   conclusione   della
          circolazione. Non  appena  il  sistema  informatizzato  sia
          nuovamente  disponibile  nello   Stato,   il   destinatario
          trasmette  la  nota  di  ricevimento  che  sostituisce   il
          documento cartaceo di cui al primo periodo. 
              10.  Il  documento  cartaceo  di  cui  al  comma  9  e'
          presentato   dal   destinatario    nazionale    all'Ufficio
          competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel  caso
          in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
          informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
          spedizione all'inizio della  circolazione,  non  ha  ancora
          attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
          documento  relativo  alla  spedizione  stessa;  non  appena
          quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
          il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui  al
          comma 6, che sostituisce il documento cartaceo  di  cui  al
          comma 9. 
              11. In assenza della nota di  ricevimento  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   spedite   dal
          territorio  nazionale  puo'  essere  effettuata,  in   casi
          eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione  finanziaria
          competente in relazione al luogo di spedizione delle  merci
          sulla base  dell'attestazione  delle  Autorita'  competenti
          dello Stato membro di destinazione; per le  merci  ricevute
          nel territorio nazionale, ai fini della  conclusione  della
          circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
          membro  di  spedizione,  in  casi  eccezionali,   l'Ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta   la
          ricezione delle merci sulla base di  idonea  documentazione
          comprovante la ricezione stessa. 
              12. In assenza della nota di esportazione  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   puo'   essere
          effettuata,    in    casi     eccezionali,     dall'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
          luogo di  spedizione  delle  merci  sulla  base  del  visto
          dell'Autorita' competente dello  Stato  membro  in  cui  e'
          situato l'Ufficio doganale di uscita. 
              13.  Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,   le
          disposizioni del comma 5 si  applicano  anche  ai  prodotti
          sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo  quando,  su
          richiesta di  un  operatore  nell'esercizio  della  propria
          attivita' economica, sono avviati ad un  deposito  fiscale;
          la domanda di rimborso dell'imposta  assolta  sui  prodotti
          deve essere presentata prima della loro spedizione; per  il
          rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14. 
              14.   Con   determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          sentito il Comando generale della Guardia di finanza,  sono
          stabilite, per la circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in
          regime  sospensivo  che   abbia   luogo   interamente   nel
          territorio  dello  Stato,  le  informazioni  aggiuntive  da
          indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
          comma 5 per la corretta identificazione della tipologia  di
          prodotto   trasferito   anche   al   fine   della    esatta
          determinazione  dell'accisa  gravante.  Fino   all'adozione
          della suddetta determinazione trovano applicazione, per  la
          fattispecie di cui al presente comma,  le  disposizioni  di
          cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo, nonche' ai prodotti  di  cui  all'art.  39-bis,
          comma 1, lettera d) ed e).». 
              «Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
          consumo in altro Stato membro  e  acquistati  da  privati).
          (Art.  11  D.L.  n.  331/1993).  -  1.   Per   i   prodotti
          assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato
          membro, acquistati da privati per proprio  uso  e  da  loro
          trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i
          prodotti vengono acquistati. 
              2. Possono considerarsi acquistati per  uso  proprio  i
          prodotti  acquistati  e  trasportati  da  privati  entro  i
          seguenti quantitativi: 
                a) bevande spiritose, 10 litri; 
                b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; 
                c) vino, 90 litri, di cui 60 litri,  al  massimo,  di
          vino spumante; 
                d) birra, 110 litri; 
                e) sigarette, 800 pezzi; 
                f) sigaretti, 400 pezzi; 
                g) sigari, 200 pezzi; 
                h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette
          acquistate, ai sensi del comma 1,  nel  territorio  di  uno
          degli Stati membri  menzionati  all'art.  2,  paragrafo  2,
          terzo comma, della direttiva  92/79/CEE  e  che  applicano,
          alle  medesime  sigarette,  un'accisa  inferiore  a  quanto
          indicato dall'art.  2,  paragrafo  2,  primo  comma,  della
          medesima direttiva 92/79/CEE, il  quantitativo  di  cui  al
          comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300
          pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   sono
          individuati, con cadenza annuale, gli Stati  membri  per  i
          quali vige la riduzione  indicata  nel  primo  periodo  del
          presente comma. 
              3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui
          al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita'
          di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui  gli
          stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale
          attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento
          commerciale relativo agli stessi prodotti. 
              4. I  prodotti  acquistati,  non  per  uso  proprio,  e
          trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti  nel
          comma 2 si considerano acquistati per  fini  commerciali  e
          per gli stessi devono essere osservate le  disposizioni  di
          cui all'art. 10. Le medesime disposizioni si  applicano  ai
          prodotti energetici trasportati  dai  privati  o  per  loro
          conto con modalita' di trasporto  atipico.  E'  considerato
          atipico il trasporto del carburante in contenitori  diversi
          dai serbatoi normali, dai contenitori per  usi  speciali  o
          dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore
          a 10 litri, nonche' il  trasporto  di  prodotti  energetici
          liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi  dalle
          autocisterne   utilizzate   per    conto    di    operatori
          professionali. 
              5. Ai fini  del  comma  4  sono  considerati  "serbatoi
          normali"   di   un   autoveicolo   quelli   permanentemente
          installati dal costruttore su tutti gli  autoveicoli  dello
          stesso tipo  e  la  cui  sistemazione  permanente  consente
          l'utilizzazione diretta del carburante sia per la  trazione
          dei veicoli  che,  all'occorrenza,  per  il  funzionamento,
          durante il trasporto, dei sistemi di  refrigerazione  o  di
          altri  sistemi.  Sono,  parimenti,  considerati   "serbatoi
          normali" i serbatoi di gas installati su veicoli  a  motore
          che  consentono  l'utilizzazione  diretta  del   gas   come
          carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri  sistemi
          di cui possono essere dotati i veicoli e quelli  installati
          permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori  per
          usi   speciali,   dello   stesso   tipo   del   contenitore
          considerato,  la  cui  sistemazione   permanente   consente
          l'utilizzazione   diretta    del    carburante    per    il
          funzionamento,  durante  il  trasporto,  dei   sistemi   di
          refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono  dotati  i
          contenitori per usi  speciali.  Ai  fini  del  comma  4  e'
          considerato  "contenitore  per  usi   speciali"   qualsiasi
          contenitore munito di dispositivi particolari, adattati  ai
          sistemi  di   refrigerazione,   ossigenazione,   isolamento
          termico o altro.». 
              «Art. 18 (Poteri e controlli). (Art. 5 T.U.  spiriti  e
          birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art.  8
          D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] -  Art.  32
          D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83  -
          Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105).  -  1.
          L'amministrazione   finanziaria   esplica   le   incombenze
          necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
          presente testo unico; negli impianti gestiti in  regime  di
          deposito fiscale, e presso i destinatari  registrati,  puo'
          applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli
          ed ordinare, a spese  del  depositario  autorizzato  o  del
          destinatario registrato, l'attuazione delle opere  e  delle
          misure necessarie per la tutela  degli  interessi  fiscali,
          ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
          i  depositi  fiscali  possono   essere   istituiti   uffici
          finanziari  di  fabbrica  che,  per  l'effettuazione  della
          vigilanza,   si    avvalgono,    se    necessario,    della
          collaborazione dei militari della  Guardia  di  finanza,  e
          sono eseguiti inventari periodici. 
              1-bis. Per i depositi fiscali  abilitati  all'attivita'
          di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
          di cui al comma 1 e' effettuata  permanentemente  da  parte
          del  personale  dell'Amministrazione  finanziaria  che   si
          avvale della collaborazione dei militari della  Guardia  di
          finanza. 
              2.  I  funzionari   dell'amministrazione   finanziaria,
          muniti della speciale  tessera  di  riconoscimento  di  cui
          all'art. 31 della legge 7  gennaio  1929,  n.  4  ,  e  gli
          appartenenti alla Guardia  di  finanza  hanno  facolta'  di
          eseguire le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai  fini
          dell'accertamento  delle  violazioni  alla  disciplina  dei
          tributi di cui al presente testo unico, possono,  altresi',
          accedere liberamente, in qualsiasi momento,  nei  depositi,
          negli impianti e nei  luoghi  nei  quali  sono  fabbricati,
          trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti  ad
          accisa  o  dove  e'  custodita   documentazione   contabile
          attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
          riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per  esaminare
          registri  e  documenti.  Essi  hanno   pure   facolta'   di
          prelevare, gratuitamente, campioni  di  prodotti  esistenti
          negli impianti, redigendo apposito verbale e, per  esigenze
          di   tutela   fiscale,   di   applicare    suggelli    alle
          apparecchiature e ai meccanismi. 
              3. Gli ufficiali, gli  Ispettori  ed  i  sovrintendenti
          della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
          2, procedono, di iniziativa o  su  richiesta  degli  uffici
          finanziari,  al  reperimento  ed   all'acquisizione   degli
          elementi utili ad accertare la corretta applicazione  delle
          disposizioni in  materia  di  imposizione  indiretta  sulla
          produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
          fine essi possono: 
                a) invitare  il  responsabile  d'imposta  o  chiunque
          partecipi,   anche   come    utilizzatore,    all'attivita'
          industriale o commerciale attinente ai prodotti  sottoposti
          ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona  o
          per mezzo di rappresentanti per  fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
          trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti
          soggetti alla predetta imposizione; 
                b) richiedere, previa autorizzazione  del  comandante
          regionale,  ad   aziende   ed   istituti   di   credito   o
          all'amministrazione postale di trasmettere copia  di  tutta
          la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con  il
          cliente,  secondo  le  modalita'  e  i   termini   previsti
          dall'art. 18 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413.  Gli
          elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
          dell'accertamento in altri settori impositivi; 
                c)  richiedere  copie  o  estratti   degli   atti   e
          documenti,  ritenuti  utili  per  le  indagini  o   per   i
          controlli,  depositati  presso  qualsiasi   ufficio   della
          pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
                d)  procedere   a   perquisizioni   domiciliari,   in
          qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto  di
          violazioni costituenti reato, previste dal  presente  testo
          unico. 
              4.  Il  coordinamento  tra  la  Guardia  di  finanza  e
          l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
          negli impianti presso i quali sono  costituiti  gli  uffici
          finanziari  di  fabbrica  di  cui  al  comma  1  od  uffici
          doganali, e' disciplinato, anche riguardo  alle  competenze
          in materia di verbalizzazione, con direttiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  L'Amministrazione   Finanziaria   puo'   effettuare
          interventi  presso  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          produzione  e  distribuzione  di   beni   e   servizi   per
          accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
          da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
          o comunitarie. Tali interventi e controlli  possono  essere
          eseguiti  anche  dalla  Guardia  di  finanza,   previo   il
          necessario      coordinamento      con      gli      uffici
          dell'Amministrazione Finanziaria. 
              6.  Il  personale   dell'amministrazione   finanziaria,
          munito della speciale tessera di riconoscimento di  cui  al
          comma 2, avvalendosi del segnale di  cui  all'art.  24  del
          regolamento di esecuzione e di attuazione del codice  della
          strada,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  e  la  Guardia  di
          finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
          sulla circolazione dei prodotti di cui  al  presente  testo
          unico, anche  mediante  ricerche  sui  mezzi  di  trasporto
          impiegati. Essi hanno altresi' facolta',  per  esigenze  di
          tutela fiscale, di apporre sigilli al  carico,  nonche'  di
          procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.». 
              «Art.  39-bis  (Oggetto  dell'imposizione).  -   1.   I
          tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa.  Per  tabacchi
          lavorati si intendono: 
                a) i sigari e sigaretti; 
                b) le sigarette; 
                c) il tabacco da fumo: 
                1) il tabacco trinciato a taglio fino da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette; 
                2) gli altri tabacchi da fumo; 
                d) il tabacco da fiuto; 
                e) il tabacco da masticare. 
              2. I tabacchi lavorati di cui al  comma  1  sono  cosi'
          definiti: 
                a) sono considerati sigari o  sigaretti,  se  possono
          essere e se, tenuto conto delle  loro  proprieta'  e  delle
          normali  attese  dei   consumatori,   sono   esclusivamente
          destinati ad essere fumati tali e quali: 
                  1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna
          di tabacco naturale; 
                  2) i rotoli di tabacco riempiti di una  miscela  di
          tabacco battuto e muniti di una fascia esterna  del  colore
          tipico dei  sigari,  di  tabacco  ricostituito,  ricoprente
          interamente il prodotto, compreso  l'eventuale  filtro,  ma
          escluso il bocchino  nei  sigari  che  ne  sono  provvisti,
          aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino,  non
          inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
          circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
          non e' inferiore a 34 millimetri; 
                b) sono considerati sigarette: 
                  1) i rotoli che possono essere fumati tali e  quali
          e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera  a)
          del presente comma; 
                  2) i rotoli di tabacco  che,  previa  una  semplice
          manipolazione non industriale, sono inseriti  in  tubi  per
          sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette; 
                c) sono considerati tabacchi da fumo: 
                  1) il tabacco, anche  trinciato  o  in  altro  modo
          frazionato, filato  o  compresso  in  tavolette,  che  puo'
          essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 
                  2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al
          minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e  che  possono
          essere fumati; sono  considerati  "cascami  di  tabacco"  i
          residui delle foglie di tabacco  e  i  sottoprodotti  della
          lavorazione del tabacco o della fabbricazione  di  prodotti
          del tabacco; 
                d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in
          polvere  o  in  grani  specialmente  preparato  per  essere
          fiutato, ma non fumato; 
                e)  e'  considerato  come  tabacco  da  masticare  il
          tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in  cubi
          o in tavolette, condizionato per la  vendita  al  minuto  e
          specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato. 
              3. E' considerato tabacco trinciato a taglio  fino  per
          arrotolare le sigarette, il  tabacco  da  fumo  di  cui  ai
          numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25  per
          cento  in  peso  delle  particelle  di  tabacco  abbia  una
          lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri. 
              4. Sono considerati sigaretti i prodotti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3. 
              5. (Abrogato).». 
              «Art.   39-ter   (Prodotti   assimilati   ai   tabacchi
          lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti  i
          prodotti costituiti parzialmente da  sostanze  diverse  dal
          tabacco, ma  che  rispondono  agli  altri  criteri  di  cui
          all'art. 39-bis, comma 2, lettera a). 
              2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da  fumo
          i prodotti  costituiti  esclusivamente  o  parzialmente  da
          sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri
          criteri di cui all'art. 39-bis,  comma  2,  rispettivamente
          lettere b) e c). 
              3. In deroga al comma 2, i prodotti che non  contengono
          tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno
          una funzione esclusivamente medica. 
              4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da
          masticare i prodotti costituiti  parzialmente  da  sostanze
          diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri  criteri
          di cui all'art. 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d)
          ed e).». 
              «Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei  prezzi
          di  vendita  al  pubblico).  -  1.  Con  provvedimento  del
          Direttore dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica   italiana,   sono   fissate   le   tabelle   di
          ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
          lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti  di  cui
          all'art. 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con
          riferimento    al    chilogrammo    convenzionale,    pari,
          rispettivamente, a: 
                a) 200 sigari; 
                b) 400 sigaretti; 
                c) 1000 sigarette. 
              2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1  sono
          stabilite con riferimento alle sigarette  della  classe  di
          prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i
          dati rilevati al primo giorno di ciascun  trimestre  solare
          e, per quanto  attiene  alla  determinazione  dell'elemento
          specifico dell'accisa, al PMP - sigarette di cui  al  comma
          2-bis. 
              2-bis.  Entro  il  primo  marzo  di  ogni  anno  solare
          l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a
          determinare, per le sigarette di cui all'art. 39-bis, comma
          1, lettera b), il prezzo  medio  ponderato  di  vendita  al
          minuto  per  chilogrammo  convenzionale,  d'ora  in  avanti
          denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto,  espresso  in
          euro con troncamento dei decimali, tra  il  valore  totale,
          calcolato con riferimento al prezzo di  vendita  al  minuto
          comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in
          consumo nell'anno solare precedente e la  quantita'  totale
          delle medesime sigarette.». 
              «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
          applicabile  ai  tabacchi   lavorati).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi  lavorati,  sono
          stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. 
              2. Per i  tabacchi  lavorati  diversi  dalle  sigarette
          l'accisa e' calcolata applicando la  relativa  aliquota  di
          base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. 
              2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi
          per arrotolare le sigarette di cui all'art.  39-bis,  comma
          1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo  dovuta  sui
          prezzi inferiori alla classe di prezzo  piu'  richiesta  e'
          fissata nella misura del centonove per  cento  dell'imposta
          di consumo applicata su tale classe di prezzo. 
              2-ter. La classe di prezzo piu'  richiesta  di  cui  al
          comma 2-bis e'  determinata  il  primo  giorno  di  ciascun
          trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel  trimestre
          precedente. 
              2-quater. Per  i  tabacchi  lavorati  di  cui  all'art.
          39-bis, comma 1), lettera a), di peso inferiore a 3 grammi,
          l'accisa  dovuta  sui  prezzi  inferiori  al  prezzo  medio
          ponderato  e'  fissata  nella  misura  del  100  per  cento
          dell'accisa applicata su tale prezzo. 
              2-quinquies. Il prezzo medio ponderato di cui al  comma
          2-quater e' espresso in euro con troncamento  dei  decimali
          ed e' determinato trimestralmente secondo i dati di vendita
          rilevati nel trimestre precedente. 
              3.  Sulle  sigarette  della  classe  di   prezzo   piu'
          richiesta, determinata  ai  sensi  dell'art.  39-quinquies,
          comma 2,  l'accisa  e'  calcolata  applicando  la  relativa
          aliquota di base al prezzo di  vendita  al  pubblico.  Tale
          importo costituisce l'importo di base. 
              4. L'importo di base di cui  al  comma  3  costituisce,
          nella misura del centoquindici per cento,  l'accisa  dovuta
          per le sigarette aventi un prezzo di  vendita  al  pubblico
          inferiore a quello delle sigarette della classe  di  prezzo
          piu' richiesta di cui all'art. 39-quinquies, comma 2. 
              5. Per le sigarette aventi  un  prezzo  di  vendita  al
          pubblico superiore a quello relativo alle  sigarette  della
          classe di: 
                a) un importo specifico fisso, pari al  5  per  cento
          fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere
          dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2013, pari al 7,5 per  cento  a  decorrere  dal  1°
          gennaio   2014,   della   somma   dell'accisa   globale   e
          dell'ammontare dell'imposta sul valore  aggiunto  calcolate
          con  riferimento   al   PMP-sigarette   di   cui   all'art.
          39-quinquies, comma 2-bis; 
                b) un importo  risultante  dall'applicazione  di  una
          aliquota proporzionale al prezzo  di  vendita  al  pubblico
          corrispondente all'incidenza  percentuale  dell'importo  di
          base di cui al comma 3,  diminuito  dell'importo  specifico
          fisso di cui alla lettera a),  sul  prezzo  di  vendita  al
          pubblico  delle  sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'
          richiesta. 
              6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa,  un  prodotto
          incluso tra quelli  previsti  dall'art.  39-bis,  comma  2,
          lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una
          lunghezza,  esclusi  filtro  e  bocchino,  maggiore  di   8
          centimetri, ma non superiore  a  11  centimetri,  come  tre
          sigarette  quando  ha  una  lunghezza,  esclusi  filtro   e
          bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore  a  14
          centimetri, e cosi' via. 
              7. L'accisa globale sulle  sigarette  non  puo'  essere
          inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere  dal
          1°  gennaio  2014,  a  90   euro   per   mille   sigarette,
          indipendentemente  dal  PMP-sigarette   di   cui   all'art.
          39-quinquies, comma 2-bis.».