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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/05/2016)
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Testo in vigore dal: 11-5-2011
al: 5-1-2012
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 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in particolare, la  parte  quarta,  relativa
alla gestione dei rifiuti; 
  Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti; 
  Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 210; 
  Visto il decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di   termini   e,   in
particolare, l'articolo 14-bis; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante  istituzione  del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  189  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della  Gazzetta  Ufficiale
n. 9 del 13 gennaio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 15  febbraio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  recante:  istituzione  del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  189  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.
78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  9  luglio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre  2009,  recante  istituzione  del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  189  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.
78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 28 settembre  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre  2009,  recante  istituzione  del
sistema di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010; 
  Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del   combinato   disposto   di   cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, del predetto  decreto  legislativo,  le
disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13 gennaio 2010; 
  Considerato altresi' che il presente regolamento non  incide  sulla
responsabilita'  estesa  del   produttore   del   prodotto   di   cui
all'articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205  del  2010,  ne'
apporta modifiche  alle  disposizioni  del  decreto  ministeriale  17
dicembre  2009,  richiamate  specificatamente  nell'articolo  16  del
medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22  dicembre  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre  2009,  recante  istituzione  del
sistema di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010; 
  Considerata l'esigenza di  assicurare  la  chiarezza  normativa  di
settore  e  garantire   la   corrispondenza   anche   formale   delle
disposizioni del presente decreto con  le  disposizioni  in  tema  di
controllo della tracciabilita' dei  rifiuti  introdotte  dal  decreto
legislativo n. 205 del 2010; 
  Ritenuto, a seguito dell'avvio  dell'operativita'  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'   dei   rifiuti,   di   raccogliere,
nell'ottica della  certezza  del  diritto  e  dell'uniformita'  della
relativa interpretazione, in  un  testo  unico  coordinato  i  citati
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio  2010,  del  9  luglio
2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre  2010,  in  particolare
raggruppando  le  definizioni,  ridefinendo   il   testo   di   varie
disposizioni - ivi inclusi gli allegati - che sono  state  modificate
nel frattempo con i predetti decreti  ministeriali,  come  anche  non
riproducendo le norme che, prevedendo  specifici  termini  temporali,
ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni
al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle  adunanze  del  20  settembre
2010 e del 20 dicembre 2010; 
  Ritenuto, in base all'articolo 14-bis  (Finanziamento  del  sistema
informatico  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti)  del
decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in  alcuni  casi,  modalita'
operative semplificate per la trasmissione dati; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22  dicembre  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i  termini
per la presentazione della  comunicazione  al  SISTRI,  da  parte  di
soggetti che erano tenuti alla presentazione  del  modello  unico  di
dichiarazione ambientale, al 30  aprile  2011  con  riferimento  alle
informazioni relative all'anno  2010,  e  al  31  dicembre  2011  con
riferimento alle informazioni relative all'anno 2011; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota  del  16  febbraio
2011, prot. n. 1296; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                       il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Entrata in  funzione  e  gestione  del  sistema  di  controllo  della
                 tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI 
 
  1. La data di avvio dell'operativita' del SISTRI e' il  1°  ottobre
2010. 
  2. Il SISTRI e' gestito  dal  Comando  carabinieri  per  la  Tutela
dell'Ambiente. 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante:
          "Norme in materia ambientale", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  1116,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato" (legge finanziaria 2007), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              "1116. Per l'anno 2007 una  quota  non  inferiore  a  5
          milioni di euro delle risorse del Fondo unico  investimenti
          per la difesa del suolo e tutela ambientale  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          iscritte a bilancio ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata  in  sede
          di riparto alla realizzazione di un sistema  integrato  per
          il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti,  in  funzione
          della sicurezza nazionale ed in  rapporto  all'esigenza  di
          prevenzione   e   repressione   dei   gravi   fenomeni   di
          criminalita'  organizzata  nell'ambito  dello   smaltimento
          illecito dei rifiuti." 
              Si riporta il testo del comma 2-bis,  dell'articolo  2,
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante: "Misure
          straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore
          dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,
          nonche' misure urgenti di  tutela  ambientale."  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  6  novembre   2008,   n.   260,
          convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
          n. 210. 
              "2-bis.  Il  Sottosegretario  di  Stato   di   cui   al
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  123,  in
          collaborazione con l'Agenzia regionale  per  la  protezione
          ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, avvia un progetto pilota per  garantire  la  piena
          tracciabilita' dei  rifiuti,  al  fine  di  ottimizzare  la
          gestione integrata dei rifiuti stessi." 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14-bis   del
          decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante: "Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di termini.",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150 e convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              "Art. 14-bis Finanziamento del sistema  informatico  di
          controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti  -  1.  Entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          uno o piu' decreti adottati in attuazione delle  previsioni
          contenute nell' articolo 1,  comma  1116,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell' articolo 189, comma
          3-bis, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          introdotto  dall'articolo  2,   comma   24,   del   decreto
          legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  nonche'  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6  novembre
          2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          dicembre 2008, n. 210, e  relativi  all'istituzione  di  un
          sistema informatico di controllo della  tracciabilita'  dei
          rifiuti, di  cui  al  predetto  articolo  189  del  decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  definisce,  anche  in  modo
          differenziato    in    relazione    alle    caratteristiche
          dimensionali  e  alle  tipologie  delle  attivita'  svolte,
          eventualmente   prevedendo   la   trasmissione   dei   dati
          attraverso modalita' operative semplificate, in particolare
          i tempi e le modalita' di attivazione nonche'  la  data  di
          operativita' del sistema, le informazioni  da  fornire,  le
          modalita' di fornitura e  di  aggiornamento  dei  dati,  le
          modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri
          sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati,
          le modalita' con le quali  le  informazioni  contenute  nel
          sistema informatico dovranno  essere  detenute  e  messe  a
          disposizione delle autorita' di controllo che  ne  facciano
          richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema
          e per la partecipazione dei rappresentanti delle  categorie
          interessate al medesimo monitoraggio, anche  attraverso  un
          apposito comitato senza oneri per il bilancio dello  Stato,
          nonche' l'entita' dei contributi  da  porre  a  carico  dei
          soggetti di cui al comma 3 del predetto  articolo  189  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri
          derivanti  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento   del
          sistema, da versare all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per  essere   riassegnati,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare.  Il  Governo,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' regolamenti, ai sensi  dell'  articolo  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, opera la  ricognizione  delle  disposizioni,
          ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152
          del 2006, le quali, a decorrere dalla data di  operativita'
          del sistema informatico, come definita dai decreti  di  cui
          al periodo precedente,  sono  abrogate  in  conseguenza  di
          quanto stabilito dal presente articolo." 
              Si riporta il testo  del  comma  3,  dell'articolo  17,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400  recante  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri."  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."