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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 276

Regolamento recante modifica all'articolo 25, comma 1, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, n. 97. (11G0081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/2011
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-4-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il  riordinamento  della  Croce  Rossa  Italiana,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 20 settembre 1995, n.
390, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre  1995,  n.
490; 
  Visto il decreto-legge 19 novembre 2004,  n.  276,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  19  gennaio   2005,   n.   1,   recante
disposizioni urgenti per snellire le  strutture  ed  incrementare  la
funzionalita' della Croce Rossa Italiana; 
  Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97,  concernente
il  regolamento  di  approvazione  dello  statuto   dell'Associazione
italiana della Croce rossa; 
  Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78  concernente  misure  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica, convertito dalla legge  30
luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica dell'articolo 25,
comma 1, dello Statuto; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
  Sentito il  Commissario  straordinario  dell'Associazione  italiana
della Croce rossa; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana
della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97, e' cosi' sostituito: 
  «1. Il Collegio dei revisori e' unico ed esercita le  sue  funzioni
su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali  della
Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e'  composto  da
tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con  funzioni  di  presidente,  uno  in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  della  salute  e  del
Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili o in possesso dei requisiti  previsti  dal  codice
civile per lo svolgimento di tali funzioni,  nonche'  da  due  membri
supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del
Ministero degli affari esteri tra esperti in  possesso  di  specifica
competenza.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                   amministrazione e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
 
Visto, Il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 101 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  7  del
          decreto-legge 20  settembre  1995,  n.  390  (Provvedimenti
          urgenti in materia di  prezzi  di  specialita'  medicinali,
          nonche' in materia sanitaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221, e convertito in legge,
          con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, legge 20  novembre
          1995, n. 490 (Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1995, n. 271): 
              «2. Lo statuto della Croce Rossa Italiana  deve  essere
          approvato, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  6  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «5. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97,
          come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 25 (Collegio dei revisori). - 1. Il Collegio  dei
          revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti  gli
          organi nazionali, regionali,  provinciali  e  locali  della
          Croce Rossa Italiana. Dura in carica  quattro  anni  ed  e'
          composto  da  tre  membri  effettivi,  dei  quali  uno   in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con  funzioni  di  presidente,   uno   in   rappresentanza,
          rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero
          della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei
          revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal
          codice civile per lo svolgimento di tali funzioni,  nonche'
          da  due  membri  supplenti,  uno  in   rappresentanza   del
          Ministero dell'interno e uno  del  Ministero  degli  affari
          esteri tra esperti in possesso di specifica competenza. 
              2. Il Collegio dei revisori, i  cui  componenti  devono
          essere convocati a pena  di  invalidita'  alle  sedute  del
          consiglio direttivo nazionale dell'Associazione: 
                a) verifica la correttezza  dell'amministrazione  con
          particolare riguardo alla legittimita' delle  deliberazioni
          di spesa e della loro esecuzione; 
                b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la
          conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri  e  delle
          scritture contabili; 
                c) riferisce sui controlli  effettuati  al  Ministero
          della salute, anche su richiesta di quest'ultimo,  comunque
          semestralmente; 
                d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di
          valutazione dell'Ente; 
                e) redige una relazione sul bilancio  di  previsione,
          sulle sue variazioni e  sul  suo  assestamento,  contenente
          valutazioni  sull'attendibilita'  delle  entrate  e   sulla
          congruita' delle spese. 
              3. I membri del  Collegio  assistono  alle  sedute  del
          consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto. 
              4. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito
          il compenso dovuto ai revisori.».