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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (11G0074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 (in G.U. 27/5/2011, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 31-3-2011
al: 31-12-2017
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in  favore
della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela  dell'area
archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra  settore
della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione  dello
spettro radioelettrico,  di  moratoria  nucleare,  di  partecipazioni
della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura 
 
  1. In attuazione dell'articolo 9 della  Costituzione,  a  decorrere
dall'anno 2011: 
    a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
    b)  in  aggiunta  agli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio   e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la  manutenzione
e la conservazione dei beni culturali; 
    c) e' autorizzata la  spesa  di  7  milioni  di  euro  annui  per
interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
  2. All'articolo  1,  comma  13,  quarto  periodo,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:  ",
nonche' il fondo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.  163,  e  le
risorse destinate alla manutenzione ed alla  conservazione  dei  beni
culturali". 
  3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  236  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di
euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui  all'allegato  I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive  modificazioni,  in  modo  tale  da  compensare  il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo
periodo del presente comma. La misura dell'aumento e'  stabilita  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet  dell'Agenzia.  Agli  aumenti  disposti  ai  sensi  del
presente comma  ed  agli  aumenti  eventualmente  disposti  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo  periodo,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti  dei  soggetti
di cui all'articolo 5,  comma  1,  limitatamente  agli  esercenti  le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2,  del  decreto-legge  28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2002, n.  16,  il  maggior  onere  conseguente  ai  predetti
aumenti e' rimborsato con  le  modalita'  previste  dall'articolo  6,
comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 26. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.