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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 273

Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2011
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-3-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dal comma 1, lett.  b)  dell'articolo  7  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma
1, della legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329,  e  successive
modificazioni, con il quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
relativamente alla determinazione dei termini entro i  quali  debbono
essere adottati i provvedimenti  di  competenza  dell'Amministrazione
dell' industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e  successive
modificazioni, con il quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza  del
Ministero del commercio con l'estero; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  dicembre  1994,   concernente
modifica dei  termini  per  la  conclusione  di  alcuni  procedimenti
amministrativi concernenti le societa' fiduciarie e di revisione; 
  Visto il decreto  ministeriale  10  gennaio  2001,  n.  9,  recante
regolamento di individuazione dei termini entro i quali il  Ministero
del   commercio   con   l'estero   deve   compiere    le    attivita'
endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra  amministrazione
ha competenze nell'adozione dell'atto finale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 luglio
2010; 
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e  per  la
semplificazione normativa; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Termini di conclusione 
                   dei procedimenti amministrativi 
 
  1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto, sono individuati i termini non superiori  a  novanta  giorni
entro i quali devono concludersi i  procedimenti  di  competenza  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo  2,  comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello
sviluppo economico verifica lo stato di attuazione  della  normativa,
per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le  finalita'  di
cui all'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  da  apportare
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premessse 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del presidente del  consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          ministri competenti e di concerto con  i  ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
          2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile): 
              «Art.  7  (Certezza  dei  tempi  di   conclusione   del
          procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              A) all'art. 1: 
              1) al comma 1, dopo  le  parole:  «di  efficacia»  sono
          inserite le seguenti: «, di imparzialita'»; 
              2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il  rispetto»  sono
          inserite le seguenti: «dei criteri e»; 
              B) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del presidente del  consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          ministri competenti e di concerto con  i  ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio dell'amministrazione, ai  sensi  dell'art.  21-bis
          della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere  proposto
          anche  senza  necessita'  di  diffida   all'amministrazione
          inadempiente,  fintanto  che  perdura   l'inadempimento   e
          comunque non oltre un anno dalla scadenza  dei  termini  di
          cui ai commi 2  o  3  del  presente  articolo.  Il  giudice
          amministrativo    puo'    conoscere    della     fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale»; 
              C) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: 
              «Art.    2-bis    (Conseguenze    per    il     ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti  al  risarcimento  del
          danno ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza
          dolosa  o  colposa   del   termine   di   conclusione   del
          procedimento. 
              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»; 
              D) il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: 
              «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis». 
              2. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei
          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della
          corresponsione della retribuzione di risultato. Il ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il ministro per la semplificazione  normativa,
          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente
          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza
          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per
          ciascun procedimento . 
              3. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,
          gli atti o i provvedimenti  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5
          dell'art. 2 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  da
          ultimo sostituito dal comma 1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
          in   vigore   della   presente   legge.   Le   disposizioni
          regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, che prevedono termini superiori  a  novanta
          giorni per la  conclusione  dei  procedimenti,  cessano  di
          avere  effetto  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
          indicato al primo  periodo.  Continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
          vigore della presente  legge,  che  prevedono  termini  non
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del  citato
          articolo 2 della legge n. 241 del  1990  si  applica  dallo
          scadere del termine di un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Le regioni e gli  enti  locali
          si adeguano ai termini di cui ai commi 3  e  4  del  citato
          art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. 
              4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
          concernenti  i  beni  storici,  architettonici,  culturali,
          archeologici, artistici e  paesaggistici  restano  fermi  i
          termini stabiliti dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di
          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono
          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente
          sostituito e introdotto dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal governo. Essi debbono essere comunicati  al  presidente
          del consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, s.o. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244),   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  14
          luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 2008, n. 114. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          novembre 2008, n. 197, (Regolamento di riorganizzazione del
          ministero dello sviluppo economico),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, s.o. 
              - Il  decreto  ministeriale  26  marzo  1993,  n.  329,
          (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, relativamente alla determinazione
          dei  termini  entro  i  quali  debbono  essere  adottati  i
          provvedimenti  di  competenza  dell'Amministrazione   della
          industria, del commercio e dell'artigianato e degli  uffici
          responsabili della  relativa  istruttoria  ed  emanazione),
          abrogato  dal  presente  regolamento,e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, s.o. 
              - Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n.  454,  con
          il quale e' stato adottato  il  regolamento  di  attuazione
          degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          relativamente  alla  individuazione  dei  procedimenti   di
          competenza  del  ministero  del  commercio  con   l'estero,
          abrogato dal  presente  regolamento,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1994, n. 168. 
              - Il decreto ministeriale 28 dicembre  1994,  (Modifica
          dei termini  per  la  conclusione  di  alcuni  procedimenti
          amministrativi concernenti  le  societa'  fiduciarie  e  di
          revisione),   abrogato   dal   presente   regolamento,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1995, n. 4. 
              - Il  decreto  ministeriale  10  gennaio  2001,  n.  9,
          (Regolamento di individuazione dei termini entro i quali il
          ministero del  commercio  con  l'estero  deve  compiere  le
          attivita' endoprocedimentali in procedimenti  per  i  quali
          altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto
          finale), abrogato dal presente regolamento,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2001, n. 37. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2,  comma  3,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno  2009,
          n. 69, si veda nelle note alle premesse.