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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 262

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. (11G0030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2011
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-2-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  1993,  n.  592,  recante
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto  Adige  concernenti  disposizioni   di   tutela   delle
popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,   di   concerto   con   i   Ministri   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'interno, dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo  16  dicembre
1993, n. 592, le parole: «innanzi ad una commissione della  quale  fa
parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle  stesse
scuole. Detta commissione e' nominata dal  sovrintendente  scolastico
avvalendosi anche dell'Istituto culturale ladino» sono soppresse. 
  2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre  1993,  n.
592, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Accertamento della conoscenza  della  lingua  e  della
cultura ladina, mochena e cimbra). - 1. Con  legge  provinciale  sono
stabiliti criteri e modalita' di accertamento della conoscenza  della
lingua e della cultura ladina di cui agli  articoli  2,  3  e  3-bis,
nonche' della lingua mochena e di quella cimbra. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore della legge  provinciale  di
cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalita' di accertamento
della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592,
sono abrogati i commi 2 e 3 e, al comma 4, le parole:  «innanzi  alla
commissione di cui al comma 2,» sono soppresse. 
  4. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993,  n.
592, commi 1 e 2, le parole: «dall'articolo 3,  commi  2  e  3»  sono
soppresse. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato e Roma, addi' 19 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale 
 
                            Gelmini,    Ministro     dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Maroni, Ministro dell'interno 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                            amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre  1993,  n.  592,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo del primo comma dell'art.  107  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20  novembre  1972,
          n. 301), e' il seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1993, n. 592, e' citato nella nota al titolo. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e  3-bis  del
          decreto  legislativo  16  dicembre  1993,  n.   592,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Scuola).  -  1.  Nelle  scuole  situate  nelle
          localita' ladine della  provincia  di  Trento,  cosi'  come
          individuate dall'art. 5, la  lingua  e  la  cultura  ladina
          costituiscono  materia  di  insegnamento  obbligatorio,  da
          disciplinare secondo il disposto dell'art.  7  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  405,  e
          successive modifiche. Il ladino puo' altresi' essere  usato
          quale  lingua  di  insegnamento,   secondo   le   modalita'
          stabilite dai competenti organi scolastici. 
              2. Gli alunni degli istituti di  istruzione  secondaria
          di secondo grado ed artistica delle  localita'  ladine  che
          hanno conseguito il diploma  di  licenza  media  in  scuole
          diverse da quelle delle localita' ladine sono esonerati,  a
          richiesta, dall'insegnamento della lingua e  della  cultura
          ladina. 
              3. Nell'ambito delle  procedure  per  le  assunzioni  a
          tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per
          le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra  e  di  ruolo
          del personale - direttivo e docente -  della  provincia  di
          Trento presso le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  ladine,  i  posti  vacanti  e  disponibili  sono
          riservati  ed  attribuiti  con  precedenza  assoluta  anche
          rispetto all'assegnazione  di  eventuali  sedi  libere  sul
          restante territorio provinciale a coloro che,  in  possesso
          dei requisiti prescritti  dalla  normativa  vigente  per  i
          posti relativi,  abbiano  dimostrato  la  conoscenza  della
          lingua e della cultura ladina. 
              4. Qualora non sia possibile coprire tutti i  posti  di
          insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto
          dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti  con
          incarichi  a   tempo   determinato   o   con   assegnazioni
          provvisorie. 
              4-bis. Nelle scuole  materne  situate  nelle  localita'
          ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato,  accanto  alla
          lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A  tal  fine
          la legge provinciale prevede  che  nelle  predette  scuole,
          nell'ambito delle procedure di assunzione,  assegnazione  e
          mobilita' e' riconosciuta precedenza assoluta al  personale
          insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti  dalla
          normativa vigente per l'accesso ai  posti  relativi,  abbia
          dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina,  da
          accertarsi secondo le modalita'  stabilite  dalla  medesima
          legge provinciale. 
              5. Le finalita' di tutela della lingua e della  cultura
          ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla
          provincia  anche  nell'ambito  dei  corsi   di   formazione
          professionale di durata pluriennale,  tenendo  conto  delle
          caratteristiche   formative   e   didattiche   dei    corsi
          medesimi.». 
              «Art. 3 (Uffici pubblici). - 1. Negli  uffici  e  nelle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1  aventi  sede   nelle
          localita' ladine della provincia di Trento e'  assegnato  a
          domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti  e
          per  le  assegnazioni  provvisorie  o  definitive  di  sede
          previste dalle vigenti normative, con  precedenza  assoluta
          personale avente i requisiti  prescritti  che  dimostri  la
          conoscenza della lingua ladina. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. I candidati in possesso  dei  prescritti  requisiti,
          che dimostrino la  conoscenza  della  lingua  ladina  hanno
          titolo  di  precedenza  assoluta  nelle   graduatorie   dei
          pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale,
          anche per incarichi temporanei, banditi dagli  enti  locali
          delle localita' ladine nonche' dagli altri enti pubblici di
          cui al comma 1 dell'art. 1,  limitatamente  alla  copertura
          dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo  comma
          1.». 
              «Art. 3-bis (Concessionari di pubblici servizi).  -  1.
          Gli enti e le societa' comunque denominati  e  strutturati,
          che abbiano sede,  proprie  strutture  o  dipendenze  nelle
          localita' ladine di cui all'art. 5 e che  svolgano  servizi
          pubblici  che  al  1°  gennaio  1993  erano  esercitati  da
          amministrazioni statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
          assicurano la precedenza  assoluta  per  l'assegnazione  di
          sede o  per  i  trasferimenti  presso  le  strutture  o  le
          dipendenze ubicate nelle medesime localita' ladine a coloro
          che,   in   possesso   dei   previsti    requisiti    anche
          professionali,  ne  abbiano  fatto  specifica  richiesta  e
          abbiano dimostrato la conoscenza della  lingua  ladina  nei
          modi prescritti. 
              2. Gli enti e  le  societa'  di  cui  al  comma  1,  in
          occasione  di  assunzioni  di  personale,  individuano   il
          fabbisogno di personale delle strutture e delle  dipendenze
          ubicate nelle localita' di cui all'art. 5, non  soddisfatte
          con le procedure di mobilita' di cui al medesimo  comma  1.
          Per la copertura delle carenze cosi' individuate i medesimi
          enti e  societa'  assicurano  precedenza  assoluta  per  le
          assunzioni, eccettuate quelle di  durata  non  superiore  a
          trenta giorni, non rinnovabili  nell'anno,  effettuate  per
          soddisfare esigenze di  carattere  eccezionale  debitamente
          motivate, a coloro che, in possesso dei previsti  requisiti
          anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di
          collocamento avente competenza territoriale sulle  predette
          localita'  ladine   ed   ivi   abbiano   fatto   constatare
          preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua
          ladina accertata nei modi prescritti.».