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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti disposizioni di tutela ((delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento)).

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2018)
Testo in vigore dal:  24-2-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 3-bis

(Concessionari di pubblici servizi).
1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1 gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti
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2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti
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