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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti disposizioni di tutela ((delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento)).

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2018)
Testo in vigore dal:  31-5-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Uso della lingua ladina
1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.
2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.
((
3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.
))
4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.
4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.