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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 239

Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. (11G0003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2011
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 13-1-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/111/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16  settembre  2009,  che  modifica   le   direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi  dei  fondi
propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione  delle
crisi; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'allegato B; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al testo unico bancario 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'articolo  4,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «e
nell'articolo 107» sono soppresse; 
      b) all'articolo 53, comma 3, la lettera d) e' sostituita  dalla
seguente: «d) adottare per le materie indicate al  comma  1,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singole banche, riguardanti anche la restrizione  delle  attivita'  o
della struttura territoriale, il divieto  di  effettuare  determinate
operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire  utili  o
altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento  a  strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi.»; 
      c) all'articolo 67, il comma 2-ter e' sostituito dal  seguente:
«2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai  sensi  del  comma  1
possono riguardare anche  la  restrizione  delle  attivita'  o  della
struttura  territoriale  del  gruppo,  il   divieto   di   effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o  altri  elementi  del
patrimonio  nonche',   con   riferimento   a   strumenti   finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare
interessi.»; 
      d) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi  informativi).  -
1.  Al  fine  di  agevolare  l'esercizio  della  vigilanza  su   base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari
la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi
di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da  altre  autorita'.
In  tale  ambito,  la  Banca  d'Italia  puo'  concordare   specifiche
ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 
  1-bis. Per effetto degli accordi  di  cui  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche: 
      a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in  un  altro
Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana; 
      b)  sulle  societa'   bancarie,   finanziarie   e   strumentali
controllate dai soggetti di cui alla lettera a); 
      c)  sulle  societa'   bancarie,   finanziarie   e   strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente,  dai
soggetti indicati nelle lettere a) e b). 
  1-ter. La Banca d'Italia, qualora  nell'esercizio  della  vigilanza
consolidata verifichi  una  situazione  di  emergenza  potenzialmente
lesiva della liquidita' e della stabilita'  del  sistema  finanziario
italiano o di un altro Stato  comunitario  in  cui  opera  il  gruppo
bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e  delle
finanze, nonche', in caso di gruppi operanti  anche  in  altri  Stati
comunitari, le competenti autorita' monetarie. 
  1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della
vigilanza  su  singole  banche  che  operano  con  succursali  aventi
rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti. 
  1-quinquies. Le autorita'  creditizie,  nei  casi  di  crisi  o  di
tensioni sui mercati finanziari,  tengono  conto  degli  effetti  dei
propri atti sulla stabilita'  del  sistema  finanziario  degli  altri
Stati comunitari interessati.». 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2009/111/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          17 novembre 2009, n. L 302. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 4  giugno  2010,
          n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'   europee.
          (Legge  comunitaria  2009)»   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, cosi' recita: 
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.». 
              - Il «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n.  385»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   30
          settembre 1993, n. 230. 
              - Il «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Banca  d'Italia).  -  1.  La  Banca  d'Italia,
          nell'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza,  formula  le
          proposte  per  le  deliberazioni  di  competenza  del  CICR
          previste nei titoli II e III. La Banca  d'Italia,  inoltre,
          emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce
          istruzioni  e   adotta   i   provvedimenti   di   carattere
          particolare di sua competenza. 
              2.  La  Banca  d'Italia  determina  e  rende   pubblici
          previamente  i  principi  e  i  criteri  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi  termini
          fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini  per
          provvedere, individua  il  responsabile  del  procedimento,
          indica i motivi delle decisioni e pubblica i  provvedimenti
          aventi  carattere  generale.  Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, intendendosi attribuiti  al  Governatore  della  Banca
          d'Italia i poteri per l'adozione degli atti  amministrativi
          generali previsti da dette disposizioni. 
              4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
          sull'attivita' di vigilanza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del  citato  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   cosi'   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 53  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, in  conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,
          emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                b) il contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                c) le partecipazioni detenibili; 
                d) l'organizzazione amministrativa e  contabile  e  i
          controlli interni; 
                d-bis) l'informativa da  rendere  al  pubblico  sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d). 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano  i
          requisiti, anche di competenza tecnica e  di  indipendenza,
          che tali soggetti devono possedere e le relative  modalita'
          di accertamento; 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia.   Per   le   banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita', qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia. 
              2-ter. Le societa' o enti esterni che,  anche  gestendo
          sistemi  informativi  creditizi,  rilasciano  alle   banche
          valutazioni del rischio di  credito  o  sviluppano  modelli
          statistici per l'utilizzo  ai  fini  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
          in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
          personali detenuti legittimamente per un periodo  di  tempo
          storico di osservazione che sia congruo rispetto  a  quanto
          richiesto dalle disposizioni emanate  ai  sensi  del  comma
          2-bis.  Le  modalita'  di  attuazione  e  i   criteri   che
          assicurano la non  identificabilita'  sono  individuati  su
          conforme parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti delle banche per esaminare  la  situazione  delle
          stesse; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          delle banche, fissandone l'ordine del  giorno,  e  proporre
          l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate al comma 1, ove  la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti  di  singole   banche,   riguardanti   anche   la
          restrizione delle attivita' o della struttura territoriale,
          il divieto di effettuare determinate operazioni,  anche  di
          natura societaria, e di distribuire utili o altri  elementi
          del  patrimonio,  nonche',  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          il divieto di pagare interessi. 
              4.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti  per
          l'assunzione,  da  parte  delle  banche,  di  attivita'  di
          rischio nei confronti di  coloro  che  possono  esercitare,
          direttamente o indirettamente, un'influenza sulla  gestione
          della banca o del gruppo bancario nonche'  dei  soggetti  a
          essi collegati. Ove verifichi in  concreto  l'esistenza  di
          situazioni di conflitto di  interessi,  la  Banca  d'Italia
          puo'  stabilire   condizioni   e   limiti   specifici   per
          l'assunzione delle attivita' di rischio. 
              4-bis. (Abrogato). 
              4-ter. La Banca d'Italia individua i  casi  in  cui  il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione. 
              4-quater.  La  Banca  d'Italia,  in  conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti  d'interessi
          tra le banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma  4,  in
          relazione  ad  altre  tipologie  di  rapporti   di   natura
          economica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 67 del  citato  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   cosi'   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 67 (Vigilanza regolamentare). -  1.  Al  fine  di
          esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia,  in
          conformita' alle deliberazioni del  CICR,  impartisce  alla
          capogruppo,  con  provvedimenti  di  carattere  generale  o
          particolare, disposizioni concernenti  il  gruppo  bancario
          complessivamente considerato o suoi componenti,  aventi  ad
          oggetto: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                b) il contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                c) le partecipazioni detenibili; 
                d) l'organizzazione amministrativa e  contabile  e  i
          controlli interni; 
                e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
          di cui al presente comma. 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano  i
          requisiti che tali soggetti devono possedere e le  relative
          modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia; 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca   d'Italia.   Per   i   gruppi
          sottoposti a vigilanza consolidata di  un'autorita'  di  un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita'  qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia. 
              2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi
          del comma 1 possono riguardare anche la  restrizione  delle
          attivita' o della struttura  territoriale  del  gruppo,  il
          divieto  di  effettuare   determinate   operazioni   e   di
          distribuire utili o altri elementi del patrimonio  nonche',
          con riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi. 
              3. Le disposizioni emanate  dalla  Banca  d'Italia  per
          esercitare la vigilanza su base consolidata possono  tenere
          conto, anche con  riferimento  alla  singola  banca,  della
          situazione e delle attivita' dei  soggetti  indicati  nelle
          lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  impartire  disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di  uno
          solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.».