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DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((e successive modificazioni,)) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2012)
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Testo in vigore dal: 3-10-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,   e   in   particolare    l'articolo    24,    relativo
all'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo
114, terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 2010; 
  Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione  territoriale  e  del  Ministro  per  le  politiche
europee, di concerto con i Ministri dell'interno e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
  Ritenuto  di  dover  adottare,  nell'ambito  di   quanto   previsto
dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un  primo  decreto
legislativo concernente  esclusivamente  l'assetto  istituzionale  di
Roma Capitale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.   Il   presente   decreto   reca    disposizioni    fondamentali
dell'ordinamento di Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo  24  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 
  2. Le  norme  di  cui  al  presente  decreto  costituiscono  limite
inderogabile per l'autonomia normativa  dell'Ente  e  possono  essere
modificate,  derogate  o  abrogate  dalle  leggi  dello  Stato   solo
espressamente. 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 5 maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale,   in   attuazione    dell'articolo    119    della
          Costituzione.): 
              «Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma  capitale  ai
          sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione). - 1.
          In sede di prima applicazione,  fino  all'attuazione  della
          disciplina delle citta' metropolitane, il presente articolo
          detta    norme    transitorie    sull'ordinamento,    anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
                a) concorso alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
                c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
                d) edilizia pubblica e privata; 
                e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
                f)  protezione  civile,  in  collaborazione  con   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e la regione Lazio; 
                g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della
          Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella  regionale  nel  rispetto  dell'art.  117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi  dell'art.
          6,  commi  2,  3  e  4,  del  testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi dell'art. 2, sentiti la regione Lazio,  la  provincia
          di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato  l'ordinamento
          transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
                b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto  comma,  della
          Costituzione,   stabilisce   i   principi   generali    per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) attribuzione a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
                b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. A seguito  dell'attuazione  della  disciplina  delle
          citta' metropolitane e a decorrere  dall'istituzione  della
          citta' metropolitana di Roma capitale, le  disposizioni  di
          cui al presente articolo si intendono riferite alla  citta'
          metropolitana di Roma capitale. 
              10. Per la citta' metropolitana  di  Roma  capitale  si
          applica l'art. 23 ad eccezione del comma 2,  lettere  b)  e
          c), e del comma 6, lettera d). La citta'  metropolitana  di
          Roma   capitale,   oltre   alle   funzioni   della   citta'
          metropolitana, continua a svolgere le funzioni  di  cui  al
          presente articolo.».