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LEGGE 13 agosto 2010, n. 149

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. (10G0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal: 29-8-2014
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 15-ter e' sostituito dal seguente: 
  «15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme  non
erogate  dal  funzionario  delegato  in   esecuzione   di   specifici
interventi,  progetti  o  programmi  possono  essere  temporaneamente
utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese  di
analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate,
in  attesa  della  definizione  delle  procedure  di  accredito   del
successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione  dei
nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione  contabile  della  cassa
temporaneamente utilizzata»; 
    b) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: 
  «15-quater.  Le  erogazioni  successive  a  quella  iniziale   sono
condizionate  al  rilascio  di  un'attestazione  da  parte  del  capo
missione sullo stato di realizzazione degli  interventi,  progetti  o
programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun  esercizio
finanziario, il funzionario delegato  presenta  una  relazione  sullo
stato  dell'intervento,  progetto  o  programma,  accompagnata  dalla
distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro  novanta  giorni
dalla conclusione di ciascun intervento,  progetto  o  programma,  il
funzionario  delegato  versa  all'erario  le  eventuali  economie   e
presenta  ai  competenti  uffici  dell'Amministrazione  degli  affari
esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione  finale,
corredata  della  documentazione  di  spesa,  nonche'  una  relazione
attestante  l'effettiva  realizzazione  dell'intervento,  progetto  o
programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso  di
avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione e' resa  a
cura del funzionario delegato in  carica,  sulla  base  di  specifici
passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al  rendiconto
e, in caso di oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una
specifica  dichiarazione  del   medesimo   funzionario   in   carica,
attestante le ragioni del mancato  passaggio  di  consegne.  In  tali
casi, ciascun funzionario delegato e' comunque responsabile  per  gli
atti di spesa della propria gestione»; 
    c) il comma 15-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «15-quinquies. Con regolamento emanato  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  di  armonizzazione  del
regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi,  progetti  o
programmi di  cooperazione  allo  sviluppo  conclusi  negli  esercizi
finanziari fino all'anno 2010»; 
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita' tecniche di
cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,
nelle more dell'accredito  della  successiva  rimessa  valutaria,  il
funzionario delegato puo' temporaneamente utilizzare fondi di analoga
natura  comunque  disponibili,  ove  cio'  sia   indispensabile   per
assicurare la continuita' dei servizi. All'atto della  ricezione  dei
fondi accreditati,  e  comunque  improrogabilmente  entro  l'anno  di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione  contabile  della  cassa
temporaneamente utilizzata. I fondi di cui  al  presente  comma  sono
accreditati  dalla  Direzione  generale  per  la  cooperazione   allo
sviluppo  del  Ministero  degli   affari   esteri   al   capo   della
rappresentanza diplomatica». 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1,
lettera h)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma
13, sono abrogati: [...] 
  h) la legge 13 agosto 2010, n. 149". 
  - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea  della  L.  11
agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio  2015,  n.
113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.