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LEGGE 13 agosto 2010, n. 149

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. (10G0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal:  25-9-2010 al: 28-8-2014
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:
«15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata»;
b) il comma 15-quater è sostituito dal seguente:
«15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione»;
c) il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:
«15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-septies. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo). - 1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli, stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo.
9. All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10. All'art. 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'art. 1-quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.
13. -.
14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'art. 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione.
15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica.
15-septies. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'art. 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.».