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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 137

Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali. (10G0154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010
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Testo in vigore dal: 7-9-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926,  n.  2290,  convertito
dalla legge 9 giugno 1927, n.  1158,  concernente  l'ordinamento  dei
magazzini  generali,  ed  in  particolare  l'articolo   20   relativo
all'emanazione con regolamento delle relative norme di esecuzione; 
  Visto il regio  decreto  16  gennaio  1927,  n.  126,  recante,  in
esecuzione  del  citato  regio  decreto-legge  n.  2290   del   1926,
l'approvazione del regolamento generale concernente  l'ordinamento  e
l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle  discipline
doganali ai predetti magazzini generali, ed in particolare l'articolo
2 di tale regolamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1954,
n. 1510, recante modificazioni all'articolo  2  del  regolamento  per
l'ordinamento e l'esercizio dei  magazzini  generali,  approvato  con
regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  e  l'articolo  1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  nonche'  il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  che   sono   ulteriormente
intervenuti sull'assetto dei Ministeri; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 
 
  1. Il comma primo dell'articolo 2  del  regolamento  approvato  con
regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: 
  «L'esercente, a  garanzia  delle  obbligazioni  verso  l'erario,  i
depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua
cauzione  nella  misura  determinata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, non inferiore  ad  euro  14.000,  ne'  superiore  ad  euro
700.000.  I  predetti  importi  minimo  e  massimo   possono   essere
aggiornati con periodicita' non inferiore ad un triennio con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle  variazioni
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertate dall'ISTAT.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   20   del   regio
          decreto-legge 1° luglio 1926,  n.  2290,  convertito  nella
          legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei
          magazzini generali: 
              «Art. 20. - Le  norme  per  l'esecuzione  del  presente
          decreto saranno stabilite dal regolamento da  emanarsi  per
          decreto reale sentito il Consiglio di Stato». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto  16
          gennaio  1927,   n.   126,   recante   l'approvazione   del
          regolamento   generale    concernente    l'ordinamento    e
          l'esercizio dei magazzini generali e  l'applicazione  delle
          discipline doganali ai predetti magazzini generali: 
              «Art. 2. - L'esercente, a garanzia  delle  obbligazioni
          verso l'erario, i  depositanti  e  loro  aventi  causa,  ha
          l'obbligo di prestare una congrua  cauzione  nella  misura,
          che  sara'  determinata  dal  Ministro  per  l'industria  e
          commercio, in ogni caso non inferiore alle lire  1.000.000,
          ne' superiore a lire 50.000.000. 
              La cauzione potra' essere prestata in denaro, ovvero in
          titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  esenti   da
          qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo  al
          portatore, od anche mediante fidejussione da  parte  di  un
          istituto  di  credito  di  gradimento  dell'Amministrazione
          dello Stato. 
              Se  la  cauzione  e'  prestata  in  titoli  di  rendita
          pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al  prezzo
          di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno
          precedente al deposito. Quando il prezzo  del  mercato  dei
          titoli  depositati  sia  diminuito  del  5  per  cento   in
          confronto alla  valutazione  anzidetta,  la  cauzione  deve
          essere reintegrata nel termine di 15 giorni. 
              Gli interessi  delle  somme  o  dei  titoli  depositati
          spettano  al  cauzionante,   salvo   che   siano   intimate
          opposizioni   al    pagamento    per    cause    dipendenti
          dall'esercizio  dei  magazzini  generali,  nel  qual   caso
          restano vincolati al pari della somma capitale. 
              Le cauzioni in denaro o in  titoli  al  portatore  sono
          depositate presso la Cassa depositi e prestiti  secondo  le
          norme vigenti per le cauzioni nell'interesse  dello  Stato;
          quelle  in  titoli   intestati   conterranno   il   vincolo
          cauzionale  e  saranno  depositate  presso   il   consiglio
          provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione
          hanno sede i magazzini generali. 
              La liberazione della  cauzione  dev'essere  chiesta  al
          consiglio  provinciale   dell'economia.   La   domanda   e'
          pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della  Camera
          ed  inserita  per  estratto  nel  giornale  degli   annunzi
          giudiziari e in due altri  almeno  indicati  dal  consiglio
          provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni  dalla
          data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni  senza
          che  vi  siano  opposizioni,   il   consiglio   provinciale
          dell'economia  pronuncia  la  liberazione  della  cauzione;
          l'opposizione ha effetto sospensivo  sino  a  che  non  sia
          ritirata o respinta  anche  con  sentenza  provvisoriamente
          esecutiva. ». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1954, n. 1510, recante  modificazioni  all'art.  2
          del  regolamento  per  l'ordinamento  e   l'esercizio   dei
          magazzini generali, approvato con regio decreto 16  gennaio
          1927, n. 126, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          aprile 1955, n. 76. 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233,
          nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  376  e  377,
          della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  recante  la  legge
          finanziaria 2008. 
              «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione. 
              377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi  2,
          2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,  10-bis,  10-ter,  12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  del  regolamento
          approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n.  126,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 2. - L'esercente, a garanzia  delle  obbligazioni
          verso l'erario, i  depositanti  e  loro  aventi  causa,  ha
          l'obbligo di prestare una  congrua  cauzione  nella  misura
          determinata dal Ministero  dello  sviluppo  economico,  non
          inferiore  ad  euro  14.000,00,  ne'  superiore   ad   euro
          700.000,00. I predetti importi  minimo  e  massimo  possono
          essere aggiornati con  periodicita'  non  inferiore  ad  un
          triennio con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          tenendo conto delle variazioni  dell'indice  nazionale  dei
          prezzi al consumo per le famiglie di  operai  ed  impiegati
          accertate dall'ISTAT . 
              La cauzione potra' essere prestata in denaro, ovvero in
          titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  esenti   da
          qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo  al
          portatore, od anche mediante fidejussione da  parte  di  un
          istituto  di  credito  di  gradimento  dell'Amministrazione
          dello Stato. 
              Se  la  cauzione  e'  prestata  in  titoli  di  rendita
          pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al  prezzo
          di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno
          precedente al deposito. Quando il prezzo  del  mercato  dei
          titoli  depositati  sia  diminuito  del  5  per  cento   in
          confronto alla  valutazione  anzidetta,  la  cauzione  deve
          essere reintegrata nel termine di 15 giorni. 
              Gli interessi  delle  somme  o  dei  titoli  depositati
          spettano  al  cauzionante,   salvo   che   siano   intimate
          opposizioni   al    pagamento    per    cause    dipendenti
          dall'esercizio  dei  magazzini  generali,  nel  qual   caso
          restano vincolati al pari della somma capitale. 
              Le cauzioni in denaro o in  titoli  al  portatore  sono
          depositate presso la Cassa depositi e prestiti  secondo  le
          norme vigenti per le cauzioni nell'interesse  dello  Stato;
          quelle  in  titoli   intestati   conterranno   il   vincolo
          cauzionale  e  saranno  depositate  presso   il   consiglio
          provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione
          hanno sede i magazzini generali. 
              La liberazione della  cauzione  dev'essere  chiesta  al
          consiglio  provinciale   dell'economia.   La   domanda   e'
          pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della  Camera
          ed  inserita  per  estratto  nel  giornale  degli   annunzi
          giudiziari e in due altri  almeno  indicati  dal  consiglio
          provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni  dalla
          data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni  senza
          che  vi  siano  opposizioni,   il   consiglio   provinciale
          dell'economia  pronuncia  la  liberazione  della  cauzione;
          l'opposizione ha effetto sospensivo  sino  a  che  non  sia
          ritirata o respinta  anche  con  sentenza  provvisoriamente
          esecutiva.